giovedì 11 giugno 2015

E' possibile notificare a mezzo PEC all'INPS estraendo l’indirizzo da www.indicepa.gov.it?


Numerosissimi colleghi mi chiedono se è possibile effettuare una notifica a mezzo PEC all'INPS. 
La risposta che mi sento di dare è "per il momento ancora no!!!"... 
il perchè lo troverete nelle osservazioni a seguire.

Domanda: Ho notificato a mezzo pec titolo esecutivo ad una P.A. in data 24/10/14 estraendo l’indirizzo pec dall’indice PA (indicepa.gov.it).

Decorso il termine dilatorio (120 gg) per le P.A., ho notificato precetto sempre a mezzo pec all’indirizzo pec della destinataria estratto nuovamente dal citato indice.
Preciso che detto indirizzo non risulta nel Registro PP.AA. consultabile da PST Giustizia.
Ora chiedo, in tal caso, l’indice PA (indicepa.gov.it) può essere considerato ancora pubblico elenco ai fini della validità delle notifiche da me effettuate telematicamente? Si consideri che gli atti da me trasmessi sono stati regolarmente consegnati nella casella pec della destinataria. Quali le conseguenze poi di una eventuale invalidità di detto procedimento notificatorio? Grazie sempre per il Vs. preziosissimo contributo.

Risposta: l’IndicePA (http://www.indicepa.gov.it) dal 19 agosto 2014 non è più “elenco pubblico” utile ai fini delle notificazioni.

Tale database è stato un pubblico elenco sino al 18 agosto 2014, vigente l’art. 16 ter d.l. 179/2012, modificato dalla legge 228/12, e conv. nella legge 221/12, che prevedeva: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia“.

All’art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, vigente in detto periodo, vi erano quindi menzionati due elenchi: al comma 6, il registro delle imprese; al comma 8, l’IndicePA (o IPA, altrimenti detto): dal 19 agosto 2014, l’art. 16ter d.l. 179/12 (modificato dalla legge 114/14 di conversione, con modificazioni, del d.l. 90/2014) richiama non più l’intero art. 16 del D.l. 185/2008 ma solo il comma 6, lasciando fuori dal novero degli elenchi pubblici, per ragioni tuttora misteriose, l’ IndicePA.

L’unico indice ora utilizzabile per le notifiche via pec alle pubbliche amministrazioni è quindi il “Registro PP.AA.”, consultabile in modalità autenticata da pst.giustizia.it (vedi figura), al quale le Pubbliche Amministrazioni avrebbero dovuto comunicare entro il 30.11.2014 (termine tuttavia meramente ordinatorio) i propri indirizzi p.e.c. utilizzabili ai fini giudiziari.

Nel tuo caso, la notifica – ove l’indirizzo pec della P.A. destinataria non risultasse anche da tale registro (NDR: e l'INPS attualmente non risulta) – sarebbe conseguentemente nulla e converrebbe pertanto rinnovarla.


Nessun commento:

Posta un commento