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mercoledì 22 dicembre 2021

Gli emolumenti percepiti dai funzionari onorari che esercitano una funzione pubblica hanno mera natura indennitaria e come tali non sono incompatibili con l'indennità NASPI (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 4854/2021)

In riferimento all'oggetto, ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord, reso in un giudizio patrocinato dal nostro sudio.

Nel caso specifico si controverteva su un indebito previdenziale su disoccupazione in quanto, ad avviso dell'INPS, gli emolumenti percepiti dalla ricorrente a titolo di "gettoni di presenza" come consigliere comunale erano equiparabili a redditi da lavoro e come tali incompatibili con la Naspi percepita nel medesimo periodo.

Il sempre impeccabile dr. Barbato, Rosario Capolongo così motiva in merito alla natura indennitaria di tali emolumenti, dichiarandoli peretanto pacificamente compatibili con la indennità Naspi e rigettando la pretesa restitutoria dell'INPS:   

<< Parte ricorrente, però, ha allegato e documentato di aver presentato per le annualità in esame le dichiarazioni dei redditi e, come emerge dall'estratto contributivo, non risulta il possesso di redditi da lavoro dipendente per tali annualità. "Parte ricorrente, infatti, allega di aver percepito l'indennità di cui all'art. 82 D.Lgs. 267/2000 in ragione dell'incarico ricoperto nell'ambito dell'ente locale di residenza. In ordine alla natura giuridica di tale indennità, secondo la Suprema Corte (Cass. 22569/2015) "La competenza per le cause aventi ad oggetto il trattamento economico spettante ai funzionari onorari che esercitano una funzione pubblica (nella specie, quella di consigliere circoscrizionale) non spetta al giudice del lavoro ma va determinata in base al valore della causa, trattandosi di rapporto non inquadrabile nella parasubordinazione, che trae la fonte della sua legittimazione dall'art. 54 Cost. e i cui compensi (nella specie, i ca. gettoni di presenza) non costituiscono una forma di retribuzione ma hanno natura indennitaria, sicché tra esercizio delle funzioni e compenso non sussiste alcun connotato di sinallagmaticità">>.

La Sentenza ovviamente viene pubblicata solo dopo la decorrenza del termine breve di 30 giorni dalla notifica al procuratore costituito (nel caso specifico alla sede legale, attesa la contumacia dell'Istituto).

Carmine Buonomo 

martedì 19 ottobre 2021

Indennità NASPI: per la misura della prestazione bisogna tener conto del numero di settimane effettive maturate negli ultimi quattro anni (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 3669/2021)

In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente giudiziario, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Che la Naspi vada liquidata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive versate nel quadriennio precedente potrà sembrare ovvio, visto che è la stessa normativa che lo prevede.

Purtroppo, però, quando ci si rapporta con l'INPS nulla è scontato.

Nel caso specifico l'Istituto, nel costituirsi in un giudizio di condanna al pagamento della Naspi precedentemente negata, chiedeva dichiarasi cessata la materia del contendere, avendo riesaminato la pratica e provveduto al pagamento della prestazione dopo la notifica del ricorso.

Tuttavia, le settimane di Naspi liquidate (10 settimane pari a 70 giorni) - sulla base dei nostri calcoli - erano nettamente inferiori a quelle teoricamente spettanti (36 settimane pari a 252 giornate).

A seguito di istruttoria documentale (esibizione di C.U. e buste paga), la sempre attentissima d.ssa Raffaella Paesano del Tribunale di Napoli Nord, statuiva l'accoglimento della domanda giudiziale con diritto del ricorrente a percepire le ulteriori giornate non liquidate dall'INPS e dichiarando al contempo cessata la materia del contendere per le sole giornate già corrisposte ed ovviamente non contestate. 

La sentenza ovviamente viene pubblicata dopo i 30 giorni dalla notifica al procuratore costituito ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

Carmine Buonomo


giovedì 3 dicembre 2020

Irripetibilità dell'indebito su Indennità NASPI per contemporaneo svolgimento di lavoro "part-time" (Tribunale di Bari, Sentenza n. 4040/2020)


In tema di indebiti previdenziali, e precisamente di richiesta restituzione somme percepite a titolo di indennità Naspi, allego una interessantissima Sentenza del Tribunale di Bari, G.L. d.ssa A. Vernia, gentilmente messa a disposizione dal collega avv. Francesco Luigi de Cesare dell'omonimo foro. 

Questi, in estrema sintesi i fatti:

  • Dal 1.1.2014 al 8.10.2015 il ricorrente prestava servizio presso la Soc Coop "A", con qualifica di addetto alle pulizie;
  • In data 13.10.2015 il ricorrente presentava all’INPS domanda finalizzata al riconoscimento, in suo favore, dell’indennità di disoccupazione NASpI;
  • L’Istituto, verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, accoglieva la richiesta, liquidando la somma di € 2.432,76 quale acconto, ma non provvedeva alla liquidazione delle ulteriori somme dovute;
  • Difatti, con lettera dell’11.8.2016, l’INPS ne reclamava la restituzione, asserendo che mancassero i requisiti di legge utili alla fruizione della stessa;
Nel caso di specie, a prescindere dall’estrema genericità degli addebiti INPS e della singolarità del comportamento dell’Istituto (che dapprima accerta la sussistenza dei requisiti di legge, erogando l’acconto NASPI, e poi ne nega l’esistenza (reclamandone la restituzione), è possibile che l’addebito dell’INPS derivi dall’errore commesso dal ricorrente che, all’atto della compilazione della domanda amministrativa, non aveva segnalato l’esistenza di altro rapporto di lavoro part-time con la ditta "B", che, pur non ledendo il diritto alla NASPI, ne avrebbe giustificato una percezione ridotta. 
Ma se ciò è vero, è altrettanto vero che l’Istituto era ben a conoscenza di tale circostanza, in quanto, come si evince dall’estratto contributivo INPS, il rapporto di lavoro con "B" era in essere sin dal 1.1.2013, ragion per cui gli uffici amministrativi dell’Ente di Previdenza, che riceve ogni 15 giorni gli Emens da parte dal datore di lavoro, con indicazione della forza lavoro impiegata, oltre ai relativi contributi (come risulta dal citato estratto), avrebbero potuto accertare l’esistenza dello stesso, e ridurre proporzionalmente l’indennità NASPI.  
Invece essi dapprima hanno accertato la sussistenza di tutti i requisiti, e poi, a distanza di quasi un anno, li hanno negati.   

Buona lettura
Carmine Buonomo

venerdì 12 giugno 2020

Sospensione indennità Naspi per blocco codice fiscale nella piattaforma SCUP (Tribunale Catania, Sentenza n° 1178/2020)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente giudiziario gentilmente condiviso dal collega avv. Giuseppe Marzano del foro di Catania.


Degna di nota è la parte in cui il Giudice adito si pronuncia, rigettando, l'eccezione di decadenza annuale proposta dall'INPS ex art. 4 L. 438/1992.

Per quanto invece riguarda la sospensione del pagamento per l'eccepito blocco del codice fiscale del ricorrente nella piattaforma SCUP (Sistema di Controllo Unificato dei Pagamenti) l'attento magistrato rigetta anche quest'ulteriore eccezione, rilevando come l'INPS non abbia fornito prova dell'esistenza di una sentenza di condanna con la quale fosse stata disposta la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni di disoccupazione, assegni sociali o pensioni di invalidità civile.

giovedì 2 aprile 2020

Rassegna analitica dei requisiti per l'indennità di disoccupazione NASPI (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 19/2020)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Davvero degna di nota è la parte in cui la sempre impeccabile d.ssa Rosa Pacelli del Tribunale di Napoli Nord elenca per poi analizzare compiutamente tutti i requisiti ex lege per la prestazione previdenziale richiesta in giudizio e negata dall'INPS.
La sentenza ovviamente viene pubblicata solo dopo la scadenza del termine breve concesso al soccombente per l'eventuale proposizione dell'impugnazione.

Carmine Buonomo