mercoledì 22 dicembre 2021

Gli emolumenti percepiti dai funzionari onorari che esercitano una funzione pubblica hanno mera natura indennitaria e come tali non sono incompatibili con l'indennità NASPI (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 4854/2021)

In riferimento all'oggetto, ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord, reso in un giudizio patrocinato dal nostro sudio.

Nel caso specifico si controverteva su un indebito previdenziale su disoccupazione in quanto, ad avviso dell'INPS, gli emolumenti percepiti dalla ricorrente a titolo di "gettoni di presenza" come consigliere comunale erano equiparabili a redditi da lavoro e come tali incompatibili con la Naspi percepita nel medesimo periodo.

Il sempre impeccabile dr. Barbato, Rosario Capolongo così motiva in merito alla natura indennitaria di tali emolumenti, dichiarandoli peretanto pacificamente compatibili con la indennità Naspi e rigettando la pretesa restitutoria dell'INPS:   

<< Parte ricorrente, però, ha allegato e documentato di aver presentato per le annualità in esame le dichiarazioni dei redditi e, come emerge dall'estratto contributivo, non risulta il possesso di redditi da lavoro dipendente per tali annualità. "Parte ricorrente, infatti, allega di aver percepito l'indennità di cui all'art. 82 D.Lgs. 267/2000 in ragione dell'incarico ricoperto nell'ambito dell'ente locale di residenza. In ordine alla natura giuridica di tale indennità, secondo la Suprema Corte (Cass. 22569/2015) "La competenza per le cause aventi ad oggetto il trattamento economico spettante ai funzionari onorari che esercitano una funzione pubblica (nella specie, quella di consigliere circoscrizionale) non spetta al giudice del lavoro ma va determinata in base al valore della causa, trattandosi di rapporto non inquadrabile nella parasubordinazione, che trae la fonte della sua legittimazione dall'art. 54 Cost. e i cui compensi (nella specie, i ca. gettoni di presenza) non costituiscono una forma di retribuzione ma hanno natura indennitaria, sicché tra esercizio delle funzioni e compenso non sussiste alcun connotato di sinallagmaticità">>.

La Sentenza ovviamente viene pubblicata solo dopo la decorrenza del termine breve di 30 giorni dalla notifica al procuratore costituito (nel caso specifico alla sede legale, attesa la contumacia dell'Istituto).

Carmine Buonomo 








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