giovedì 16 dicembre 2021

Il modello AP70 post decreto di omologa non è trasmissibile tramite piattaforma telematica INPS (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n. 4948/2020)


Sovente nei giudizi di condanna al pagamento post omologa, l'INPS si costituisce eccependo il
mancato invio del modelo AP70 tramite la propria piattaforma telematica.

Premesso che la normativa invocata dall'Istituto a corredo di questa eccezione è l' art. 38, co. 5, del D.L. 78/2010 che non fa altro che prevedere che gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possano definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici.

Quindi l'INPS in primis dovrebbe dimostrare di aver adottato un provvedimento ufficiale, conseguenziale alla suindicata normativa, che imponga appunto l'obbligo di invio dell'AP70 post omologa tramite la propria piattaforma telematica.

Provvedimento ovviamente che non esiste!!!

Ma la circostanza ancor più allucinante è che lo stesso INPS, tre anni dopo, e precisamente con il messaggio n° 20715/2013 ha diramato un ordine di servizio alle sedi provinciali per disciplinare le modalità di gestione della fase di liquidazione post notifica del decreto di omologa.

L'aspetto più interessante è che nel suddetto messaggio viene proprio stabilito un assoluto ed inderogabile divieto di procedere con la richiesta dell'autocertificazione a mezzo del c.d. mod. AP70 in quanto l'Istituto può autonomamente procedere alla liquidazione delle provvidenze eventualmente spettanti, grazie all'accesso alle varie banche dati.

Purtoppo però da un lato "una mano non sa quello che fa l'altra" e dall'altro l'INPS nel costituirsi in giudizio, per provare a giustificare senza vergogna la propria inefficienza amministrativa, invoca la compensazione delle spese di lite in quanto l'AP70 non sarebbe stato trasmesso tramite la piattarforma telematica dell'Istituto.

Sul tema ho quindi il piacere di postare questo interessantissimo provvedimento del Tribunale di Napoli Nord (Sentenza n° 4948/2020), gentilmente messo a disposzione dall'amico e collega avv. Domenico Mirra.

Nel citato provvedimento la sempre attentissima d.ssa Rosa Pacelli rigetta l'eccezione sollevata dall'INPS con la seguente motivazione: "quando il cittadino intenda presentare istanze di competenza dell'Istituto in via amministrativa, lo stesso, o per il tramite di un intermediario o per il tramite del proprio pin o spid personale, deve presentare domanda in via telematica; che in tale ultima ipotesi, l'Imps provvede all'apertura di un numero di riferimento telematico ("domus"), al quale si riferiscono tutti gli avvenimenti successivi, che vengono effettuati dall'Istituto e lavorati e registrati dall'INPS nel proprio sistema informatico; che diversamente nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, vi è un atto esterno all'INPS di natura contenziosa, ossia il decreto di omologa, è del tutto impossibile inoltrare la domanda attraverso il canale telematico ed "agganciare" alla posizione ("domus") della domanda presentata il modello AP70; che l'inoltro secondo il canale telematico del modello AP70 ai fini della fase cd. concessoria risulta possibile solo dopo che l'INPS abbia acquisito nel proprio sistema informatico il decreto di omologa e che, effettuati i controlli sulla sussistenza dei requisiti socio
- economici, abbia provveduto all'emissione di certificato di pensione; che in assenza di qualsivoglia attività istruttoria da parte dell'Inps, e prima che lo stesso, a seguito della pec inoltrata dal procuratore contenente il Decreto di Omologa ed il modello AP70, acquisisca il "nuovo" evento (appunto il Decreto di Omologa), l'istante che per il tramite del patronato o pin personale voglia inoltrare telematicamente il modello AP70 è impossibilitato a farlo atteso che nella posizione telematica dell'istante presso l'Inps è presente il solo verbale della Commissione (NEGATIVO) impugnato, per cui non è prevista l'apertura di una fase concessoria che prevede l'inoltro telematico del modello AP70; che laddove l'INPS diligentemente effettui la lavorazione della pec inoltrata dall'avvocato della parte vittoriosa in sede di ATP (acquisendo, quindi, il decreto di omologa), la sede competente per la liquidazione, in riscontro alla pec dell'avvocato ricevuta, risponde di aver liquidato il rateo della prestazione ed invita, ai fini dello sblocco depli arretrati, all'inoltro del modello AP70 con dichiarazione sottoscritta; che, nel caso di specie, l'INPS non ha mai effettuato alcuna lavorazione, almeno fino a quando - a distanza di ben otto mesi dalla pec ricevuta - ha liquidato la prestazione, e quindi ha reso impossibile l'inoltro del modello AP70 per vie diverse rispetto alla pec inoltrata dal sottoscritto".

Anche questa volta, grazie ad un magistrato attento, preparato e soprattutto scevro da qualsiasi influenza dell'ente pubblico, giustizia è fatta!!!

Un altro post sull'argomento che non fa altro che confermare ed avvalorare quanto sin ora detto, lo troverete QUI.

Cramine Buonomo








 

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