MASSIMA: Per le prestazioni di previdenza e assistenza, il decorso della prescrizione è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto, nonché durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo.
Con riferimento alle prestazioni di previdenza e assistenza, per le quali l'art. 97, comma 5, del R.D.L. n. 1827/1935, prevedeva - e prevede tuttora - che il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione, il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto a norma della L. n. 533 del 1973, art. 7.