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martedì 22 dicembre 2020

Tabelle INPS prestazioni assistenziali: importi e limiti di reddito anno 2021 (Circolare INPS n° 148/2020)

 


Fonte: Pensionioggi.it

Al palo nel 2021 le prestazioni assistenziali per gli invalidi civili. 
Sia l'assegno mensile di invalidità che l'indennità di frequenza e la pensione di inabilita' civile valgono 287,09€ al mese contro i 286,81 euro erogati nel 2020. 
I nuovi importi sono stati comunicati ufficialmente dall'ente di previdenza con la Circolare numero 148/2020 che, come di consueto, adegua le prestazioni pensionistiche ed assistenziali all'andamento dell'inflazione. 
Quest'anno il tasso ISTAT è risultato pari a zero ma gli importi crescono leggermente per recuperare la differenza rispetto al tasso applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2020 (0,4% contro lo 0,5% definitivo). L'aumento, pertanto, va tutto sull'annualità 2020 (retroattivamente), nel 2021 non ci sarà alcuna ulteriore rivalutazione.

Aggiornati anche i limiti di reddito.
Per l'assegno mensile di invalidità e per l'indennità di frequenza non bisogna superare i 4.931,29 € mentre resta piu' alto il reddito per la pensione di inabilità civile pari a 16.982,49 € annui. 
Ai fini della concessione di tali prestazioni resta fermo il principio secondo il quale bisogna guardare solo al reddito del beneficiario della prestazione, con esclusione di quelli eventualmente percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare a cominciare dal coniuge (ai sensi di quanto stabilito recentemente dall'articolo 10, comma 5 del Dl 76/2013). 
Per effetto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, inoltre, gli invalidi totali, i sordomuti titolari di pensione speciale e i ciechi assoluti possono ottenere il cd. incremento al milione sin dal compimento dei 18 anni (dai 70 anni per gli invalidi civili parziali e per i ciechi parziali) grazie al quale è possibile raggiungere un massimo di 652,02 euro al mese. 

venerdì 13 dicembre 2019

Tabelle INPS pensioni e limiti di reddito 2020 (Circolare INPS n° 147/2019)


Fonte: Pensionioggi.it


Aggiornati dall'Istituto Nazionale di Previdenza i valori relativi alle prestazioni assistenziali erogate nei confronti degli invalidi civili per il 2020.


Crescono leggermente nel 2020 le prestazioni assistenziali per gli invalidi civili.

I nuovi importi validi dal prossimo 1° gennaio 2020 sono stati comunicati ufficialmente dall'ente di previdenza con la Circolare INPS numero 147/2019 a seguito dell'adeguamento dei valori all'andamento annuo dell'inflazione. 

Così sia l'assegno mensile di invalidità sia l'indennità di frequenza che la pensione di inabilita' civile salgono dai 285,66 € al mese a 286,81 euro per 13 mensilità; un totale di poco piu' di 3.500 euro annui. 

Salgono anche il limite annuo di reddito per la concessione: per l'assegno mensile di invalidità e per l'indennità di frequenza nel 2020 non bisogna superare i 4.926,35 € mentre resta piu' alto il reddito per la pensione di inabilità civile pari a 16.982,49 € annui. 

Ai fini della concessione di tali prestazioni resta fermo il principio secondo il quale bisogna guardare solo al reddito del beneficiario della prestazione, con esclusione di quelli eventualmente percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare a cominciare dal coniuge (ai sensi di quanto stabilito recentemente dall'articolo 10, comma 5 del Dl 76/2013). 

Le prestazioni possono godere della maggiorazione di 10,33 euro al mese prevista dall'articolo 70, comma 6 legge 388/2000 se l'invalido civile ha meno di 65 anni e sprovvisto di altri redditi e al più robusto incremento al milione, previsto dai 60 anni con riferimento agli invalidi totali, ai sordomuti titolari di pensione speciale e ai ciechi assoluti (dai 70 anni per gli invalidi civili parziali e per i ciechi parziali) che consente, sempre a determinate condizioni di reddito di raggiungere un massimo di 651,51 euro al mese. 

L'ottenimento delle maggiorazioni sociali, come noto, è più difficile dato che il titolare della prestazione di invalidità deve rispettare determinati requisiti reddituali che tengono in considerazione qui non solo il reddito personale ma anche quello coniugale.

Da segnalare che nel 2020 l'assegno sociale sostitutivo o derivante dall'invalidità civile per gli invalidi parziali o totali potrà essere concesso a 67 anni: l'importo base è pari a 374,48 euro al mese a condizione che il percettore rispetti i livelli di reddito personale sopra descritti previsti per il conseguimento delle prestazioni di invalidità civile. 

Alla cifra si può aggiungere la maggiorazione di € 85,35 prevista dall'articolo 67 legge 448/1998 e dall'articolo 52 della legge 488/1999 (a condizione che il titolare rispetti particolari requisiti di reddito personale e coniugale).

L'indennità di comunicazione nel 2020 raggiunge i 258,00 euro al mese (a prescindere dal reddito del beneficiario) mentre l'importo della pensione speciale è pari a 286,81 euro al mese a condizione che il reddito annuo personale non superi i 16.982,49 euro. 

La pensione per i ciechi assoluti tocca nel 2020 i 310,17 euro al mese mentre la pensione per i ventesimisti (o assoluti ricoverati) viene erogata nella misura di 286,81 euro al mese, per entrambe il reddito annuo personale non deve superare i 16.982,49 euro. 

Leggermente inferiori le prestazioni per gli ipovedenti gravi: 212,86 euro al mese a condizione che il reddito personale non sia superiore a 8.164,73€.

Crescono anche le indennità legate alla condizione non autosufficienza degli invalidi.

Nello specifico per quanto riguarda le prestazioni erogate dall'Inps l'indennità di accompagnamento per gli invalidi totali raggiunge i 520,29 euro al mese mentre l'omologa e sostitutiva indennità prevista per i ciechi assoluti tocca i 930,99 euro al mese. 

L'indennità speciale per i ciechi parziali (ex art. 3, ln 508/1988) ammonta invece a 212,43 euro al mese. 

Queste prestazioni, come al solito, vengono erogate a prescindere dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. 

A seguire le tabelle, liberamente scaricabili in formato .pdf


giovedì 21 novembre 2019

Revoca prestazione assitenziale e necessità nuova domanda: importanti precisazioni!!!

Come ho avuto già modo di parlarne QUI e QUI, l'orientamento della Cassazione secondo cui, quando interviene la revoca di una prestazione assistenziale, il beneficiario deve presentare una nuova domanda amministrativa non solo è sacrosanto ma non fa altro che confermare quanto previsto dalla normativa in materia.

Il problema però è far capire ai solerti procuratori dell'Istituto, che propugnano acriticamente questa teoria senza evidentemente capire di cosa si parla, la differenza formale e sostanziale tra il verbale negativo di revisione sanitaria (sempre impugnabile in giudizio, cui seguirà la sospensione della prestazione nei 30 giorni successivi) ed il successivo provvedimento di revoca (che può intervenire solo quando il verbale non viene impugnato in giudizio nei 6 mesi oppure, se impugnato, il relativo giudizio dovesse concludersi con esito negativo).  

E' evidente che qualora, per assurdo e per ipotesi, il provvedimento formale di revoca dovesse intervenire prima dei 6 mesi stabiliti per l'impugnazione o prima della conclusione del giudizio di ATPO, quest'ultimo sarebbe autonomamente impugnabile con ricorso ordinario per mancanza di motivazione.

Quindi, ritenendo di far cosa gradita a tutti, anche per far meglio comprendere la differenza "grafica" con il verbale sanitario, provvedo ad allegare un formale provvedimento di revoca che l'INPS emette (o meglio emetteva fino a qualche anno fa, visto che per "spending review" oramai non lo invia più) solo dopo che sia diventato definitivo il verbale negativo di revisione.

Vi invito pertanto a stamparne una copia da portare sempre con voi (click tasto destro sull'immagine e poi salva con nome) per far capire al destinatario la differenza sostanziale e soprattutto formale tra i due provvedimenti.

Carmine Buonomo




 

martedì 5 novembre 2019

Avverso il verbale negativo di revisione sanitaria è possibile proporre ricorso giudiziario nei termini di legge e non è richiesta una nuova domanda (Cassazione, sentenza n° 28445/2019)


Circa un mese fa avevo postato un mio articolo (LINK), relativo ad una contestatissima eccezione processuale frequentemente sollevata dall'INPS nei giudizi di ATPO avverso i verbali negativi di revisione sanitaria.

In particolare, secondo l'INPS, sulla base di un “consolidato” orientamento giurisprudenziale, quando un cittadino intenda ottenere il ripristino di una prestazione assistenziale precedentemente REVOCATA, questi è tenuto presentare una nuova domanda amministrativa, essendo preclusa l’impugnativa in sede giudiziale del relativo provvedimento.

Nel post avevo evidenziato la ovvietà di quanto stabilito dalla Cassazione sottolineando, però, che IL VERBALE NEGATIVO DI REVISIONE SANITARIA NON EQUIVALE CERTAMENTE AL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA PRESTAZIONE GODUTA e che la revoca stessa, che deve essere preceduta per legge da un provvedimento di sospensione, teoricamente sarebbe potuta intervenire solo in caso di mancata proposizione del ricorso per ATPO nei sei mesi o in caso di ATPO negativo.

Fortunatamente a distanza di pochi giorni è intervenuta la Cassazione che, in un giudizio patrocinato dall'amico e collega avv. Stefano Pannone, pur rigettando il ricorso per un mero vizio formale, non fa altro che formalizzare la mia ricostruzione logico/giuridica.

Andando a esaminare, infatti, i punti da 18 a 20 della parte motiva della "illuminante" Sentenza n° 28445/2019 depositata il 05/11/2019, si legge:



18. Inoltre, poiché l'art. 20, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 ha richiamato il disposto dell'art. 5, comma 5, d.P.R. n. 698 del 1994, la revoca è preceduta dalla sospensione cautelativa della prestazione, che viene comunicata entro trenta giorni all'interessato.



19. DUNQUE, NULLA VIETA ALL'INTERESSATO, CHE RITENGA INFONDATA L'AZIONE AMMINISTRATIVA DI VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO, DI TUTELARE GIÀ IN SEDE DI SOSPENSIONE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE (L'EROGAZIONE È APPUNTO SOLO SOSPESA E IL DIRITTO NON È ANCORA ESTINTO), MEDIANTE TEMPESTIVA AZIONE GIUDIZIARIA che si giustifica quanto ad interesse ad agire per l'indubbia attualità della lesione patrimoniale che deriverebbe dalla illegittimità della misura cautelativa e che non richiede alcuna nuova domanda amministrativa, essendo la sospensione prevista espressamente dalla legge (vd. Cass. n. 6590 del 2014 cit. ed i richiami ivi effettuati).

20. VICEVERSA, OVE LA REVOCA SIA STATA DEFINITIVAMENTE ADOTTATA, con il consequenziale definitivo effetto estintivo, L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA e ciò può avvenire anche il giorno successivo a quello in cui la revoca viene formalizzata e comunicata.



E anche in questo caso, non ci resta che dire.... "et fuit lux!!!"



Carmine Buonomo

lunedì 7 ottobre 2019

Revoca prestazione assistenziale e necessità di una nuova domanda amministrativa (Cassazione, ordinanza n° 4788/2019)

La Cassazione cristalizza la normalitá ma, come spesso accade, l'Inps interpreta le sentenze a suo piacimento: a pagar le spese sono sempre i più deboli!!! (cit. avv. Danilo Albano)
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Prima di entrare nel merito del post, desidero segnalare che queste brevi osservazioni derivano da un interessantissimo scambio di idee con l’amico storico avv. Alessandro Faggiano, Presidente della Camera Previdenziale Napoletana che ringrazio, come sempre, per la sagacia, l’esperienza e la disponibilità da sempre spesi nell’interesse della categoria degli avvocati previdenzialisti. 

Fa discutere gli operatori del diritto (magistrati ed avvocati) una recente eccezione processuale sollevata in giudizio dall’INPS secondo cui – sulla base di un “consolidato” orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cassazione, ord. 4788/2019) – quando un cittadino intenda ottenere il ripristino di una prestazione assistenziale precedentemente REVOCATA, questi è tenuto presentare una nuova domanda amministrativa, essendo preclusa l’impugnativa in sede giudiziale del relativo provvedimento.

E quindi??? Dov’è il problema??? Il principio è chiaro ed anche sacrosanto!!!
La Cassazione ha assolutamente ragione, non avendo fatto altro che “scoprire l’acqua calda”.

E’ normalissimo che quando una prestazione viene REVOCATA, per ottenerne il ripristino, bisogna necessariamente presentare una nuova domanda.

C’è però da dire, e non me ne voglia a male nessuno, che “quando il saggio (leggasi Cassazione) indica la luna, lo stolto (INPS) guarda il dito”!!!

Il problema, infatti, è far capire allo stolto INPS la SOSTANZIALE DIFFERENZA TRA IL GIUDIZIO MEDICO-LEGALE DI VERIFICA ED IL SUCCESSIVO  PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA PRESTAZIONE SINO A QUEL MOMENTO GODUTA.

La revoca di una prestazione assistenziale, infatti, è un provvedimento amministrativo che:
1)   Segue un verbale sanitario di mancata conferma della permanenza del requisito sanitario diventato definitivo (e cioè, non impugnato in tribunale nei 6 mesi dalla notifica oppure, qualora impugnato, con giudizio conclusosi con esito negativo per il ricorrente);
2)   Deve essere emesso in forma specifica dall’amministrazione;
3)  Deve essere formalmente comunicato all’interessato, il quale ha precisi termini e modalità – stabiliti dalla legge – per impugnarlo.