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mercoledì 17 settembre 2014

Il lavoratore può accedere al Fondo di Garanzia INPS anche se il datore di lavoro non è fallito (Cassazione sez. civile, sentenza n. 15369/2014)




LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente - Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere - Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - Consigliere - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente:
sentenza sul ricorso 17615/2009 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TADRIS PATRIZIA, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro C.P. nato a (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BALSAMO PALMA, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 293/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 02/05/2009 r.g.n. 632/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI; udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto 

La Corte d'appello di Catania, con sentenza depositata il 2 maggio 2009, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta da C.P. nei confronti dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, condannando l'Istituto al pagamento della somma di Euro 6.506,53, oltre accessori di legge, a seguito di insolvenza del datore di lavoro, s.r.l. Consortile Torino Park.

Il lavoratore aveva infruttuosamente esperito una procedura di esecuzione ed aveva altresì proposto istanza per la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, che era stata rigettata per la modesta entità del debito.

La Corte di merito ha ritenuto che il datore di lavoro, assoggettabile a fallimento ma non dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, doveva essere in concreto considerato non soggetto a fallimento e, pertanto, operava la disposizione di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, che consente al creditore di richiedere il t.f.r. al Fondo di garanzia, quando ricorra l'altro requisito, costituito dall'infruttuoso esperimento della procedura di esecuzione. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'INPS. Il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

mercoledì 9 aprile 2014

Fondo di garanzia INPS: come ottenere il pagamento di TFR, buste paga e crediti diversi dall’impresa fallita


Il Fondo di garanzia è un Fondo gestito dall'Inps che paga il trattamento di fine rapporto (TFR) e le ultime tre mensilità in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

A CHI SPETTA
A tutti i lavoratori dipendenti da aziende private, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato o ai loro eredi .
Dall'1/7/1997 anche ai soci delle cooperative di lavoro.

LA DOMANDA
Deve essere presentata, in caso di:
Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: dopo il 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo, ovvero, nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
Concordato preventivo: dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione, ovvero del decreto che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;
in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione;
in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.

QUANDO SPETTA
Il Fondo interviene nel caso in cui il datore di lavoro sia insolvente.

REQUISITI PER OTTENERE LA PRESTAZIONE
Datore di lavoro assoggettabile alle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria):
cessazione del rapporto di lavoro;
apertura di una procedura concorsuale;
accertamento del credito per TFR (stato passivo).
Datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali (esecuzione forzata o individuale):
Cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.;
insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
L'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.

QUANTO SPETTA
Il Fondo corrisponde per intero il TFR dovuto dall'imprenditore insolvente nella misura in cui risulta ammesso nello stato passivo della procedura concorsuale o, più in generale, accertato giudizialmente.

Sono coperte dalla garanzia del Fondo le retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, a condizione che rientrino nei 12 mesi che precedono:
la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale, a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa;
la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l'intervento del Fondo avvenga a seguito di esecuzione individuale;
la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio, di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l'apertura di una procedura concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.

Il pagamento non può essere superiore a una somma pari a 3 volte la misura massima del trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria mensile (CIGS) al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali. 
Il Fondo corrisponde interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda sino a quella di effettivo pagamento.

IL PAGAMENTO
La prestazione può essere riscossa esclusivamente allo sportello bancario previo rilascio della quietanza delle somme ricevute.

TRATTAMENTI COLLEGATI: PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il Fondo di Garanzia interviene nel caso in cui il datore sia insolvente e abbia omesso di versare i contributi al fondo di previdenza complementare.

Spetta a tutti i lavoratori dipendenti, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato o ai loro eredi/beneficiari.

Requisiti per ottenere la prestazione:
Datore di lavoro assoggettabile alle procedure concorsuali:
iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;
cessazione del rapporto di lavoro;
apertura di una procedura concorsuale;
accertamento del credito per TFR (stato passivo).
Datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali:
iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;
Cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.;
insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
Accertamento giudiziale dell'omissione contributiva.

La domanda deve essere presentata:
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: dopo il 31° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo, ovvero, nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
concordato preventivo: dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione, ovvero del decreto che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;
in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione;
in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.

Il Fondo di Garanzia non indennizza direttamente i lavoratori, ma le somme verranno versate al fondo di previdenza da loro indicato.