mercoledì 17 settembre 2014

Il lavoratore può accedere al Fondo di Garanzia INPS anche se il datore di lavoro non è fallito (Cassazione sez. civile, sentenza n. 15369/2014)




LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente - Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere - Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - Consigliere - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente:
sentenza sul ricorso 17615/2009 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TADRIS PATRIZIA, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro C.P. nato a (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BALSAMO PALMA, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 293/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 02/05/2009 r.g.n. 632/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI; udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto 

La Corte d'appello di Catania, con sentenza depositata il 2 maggio 2009, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta da C.P. nei confronti dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, condannando l'Istituto al pagamento della somma di Euro 6.506,53, oltre accessori di legge, a seguito di insolvenza del datore di lavoro, s.r.l. Consortile Torino Park.

Il lavoratore aveva infruttuosamente esperito una procedura di esecuzione ed aveva altresì proposto istanza per la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, che era stata rigettata per la modesta entità del debito.

La Corte di merito ha ritenuto che il datore di lavoro, assoggettabile a fallimento ma non dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, doveva essere in concreto considerato non soggetto a fallimento e, pertanto, operava la disposizione di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, che consente al creditore di richiedere il t.f.r. al Fondo di garanzia, quando ricorra l'altro requisito, costituito dall'infruttuoso esperimento della procedura di esecuzione. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'INPS. Il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Con l'unico motivo del ricorso, cui fa seguito il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., non più in vigore ma applicabile ratione temporis, il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha accolto la domanda del lavoratore sulla base dell'esito infruttuoso di una procedura esecutiva, senza che ricorresse l'ulteriore requisito dell'accertamento e della declaratoria dello stato di insolvenza, con conseguente dichiarazione di fallimento.

La Corte di merito, ad avviso del ricorrente, ha erroneamente interpretato la normativa in questione, con una decisione ispirata da considerazioni equitative, inconciliabile con il mancato accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore ed erroneamente fondata sul rilievo che l'imprenditore non dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato doveva essere in concreto considerato non soggetto a fallimento.

Il ricorso non è fondato.

La L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, prevede il pagamento del t.f.r. da parte dell'INPS qualora il datore di lavoro, non soggetto a fallimento, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a detto pagamento, semprechè il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'esecuzione forzata per la realizzazione del credito.

Questa Corte ha più volte affermato (cfr. Cass. n. 7466 del 2007, Cass. n. 1178 del 2009, Cass. n. 7585/11) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa.

L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo (cfr. Cass. 15662/10 e Cass. 8529/12).

A tale interpretazione il Collegio intende dare continuità, anche con riferimento all'ipotesi, qui in rilievo, di rigetto dell'istanza di fallimento per la esiguità del credito. Da un lato, la interpretazione estensiva trova piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali; dall'altro, la medesima interpretazione esclude quella situazione di non-copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando, come nella specie, il datore di lavoro è astrattamente assoggettabile a fallimento, ma il fallimento non può essere dichiarato, mentre il lavoratore abbia intrapreso un'esecuzione forzata e questa non dia esito (cfr. Cass. n. 11379 del 2008).

L'esigenza di tutela effettiva, infine, è coerente con la finalità del Legislatore del 1982, che, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. - in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro - con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992). Va quindi ribadito il seguente principio di diritto: Ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982, in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato non soggetto a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell'art. 2, comma 5, della predetta Legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva.

In base a tale principio, dove concludersi che la decisione impugnata ha correttamente riconosciuto il diritto di ottenere la tutela del Fondo di garanzia, essendo pacifico che il lavoratore aveva vanamente proposto l'azione esecutiva.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dell'INPS, per il criterio legale della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore della società resistente, in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2014 

Nessun commento:

Posta un commento