Il Tribunale di L'Aquila con sentenza n. 244 del 2006 accertò il diritto di E.E. all'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti dal febbraio 2005.
A seguito di appello dell'interessata, che invocò la retrodatazione del beneficio, la Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 726 del 2009, rinnovata la CTU, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dall' E., dichiarando il diritto dell'appellante all'indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 18 del 1980, con decorrenza dal novembre 2004.
L'INPS ricorre lamentando che il giudice di appello non ha precisato il termine finale dell'indennità di accompagnamento ex legge del 1980 e non ha chiarito se, nell'accogliere l'invalidità totale, abbia escluso l'incidenza della cecità parziale.
L'intimata E. non si è costituita.
2. Il ricorso dell'ente previdenziale è fondato.
Invero ai sensi della L. n. 429 del 1991, art. 2, è ben possibile il cumulo tra l'indennità di accompagnamento ex Legge del 1980 e quella per cieco totale. Occorre però che per la prima il requisito sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale.
Nel caso specifico la Corte di Appello, nell'accertare l'indennità di accompagnamento ex Legge del 1980, avrebbe dovuto chiarire se il requisito sanitario veniva integrato o no con il concorso della cecità parziale.
Nel primo caso l'indennità di accompagnamento ex Legge del 1980 cessava dal febbraio 2005, quando la E. maturava il diritto all'indennità di cieco assoluto. Nel secondo caso l'indennità ex legge del 1980 non trovava il limite temporale nella decorrenza dell'indennità di accompagnamento per cieco totale.
3. In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma. Il giudice di rinvio provvederà a colmare le lacune riscontrate nella sentenza impugnata e in precedenza evidenziate, verificando l'incidenza della cecità parziale ai fini dell'indennità di accompagnamento ex L. n. 18 del 1980 Lo stesso giudice di rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.
A seguire il testo integrale del provvedimento.