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mercoledì 5 febbraio 2014

Il reclamo nell'ATPO ex art. 445-bis cpc


L'ATPO di cui all'art 445-bis cpc non ha natura cautelare, ma costituisce mera condizione di procedibilità finalizzata all'accertamento del requisito sanitario che la parte deve esperire prima di dar corso al giudice di merito sicchè, avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso non è proponibile il reclamo. 
Di conseguenza, una volta espletata tale fase dell'ATPO, indipendentemente dall'esito (e quindi anche nel caso di pronuncia di inammissibilità) la parte ben può introdiurre il giudizio di merito nel quale farà valere ogni sua ragione, anche connessa alla pronuncia conclusiva della fase di ATP (Tribunale Roma, Sez. Lavoro, 17/12/2012).
Ringrazio sentitamente l'amico avv. Fulvio Mastrantuono per la preziosa segnalazione.

venerdì 8 marzo 2013

Ordinanza collegiale del Tribunale di Latina, sezione lavoro: il rigetto dell'istanza di ATPO (art. 445 bis cpc) non impedirebbe la proponibilità del ricorso di merito

Il allegato troverete un’interessantissima ordinanza collegiale del Tribunale di Latina, emessa a definizione di un reclamo avverso un provvedimento di rigetto di un ricorso ex art. 445-bis cpc (in materia di invalidità civile). 

Il Collegio ritiene il reclamo inammissibile, ma aggiunge che l'espletamento della fase preliminare per mezzo di accertamento tecnico preventivo costituisce una mera condizione di procedibilità della domanda e che l'esito della stessa, qualora non sia trasfuso nel decreto di omologa, non è in alcun modo definitivo né vincolate per il giudice di merito. 

Una volta espletata tale fase, quindi, per il Tribunale la parte può introdurre il giudizio di merito. 

Sentiti ringraziamenti al collega avv. Marco Mantello per la preziosissima segnalazione