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sabato 26 dicembre 2015

Pensione di inabilità, in assenza dei requisiti il giudice può concedere l’assegno di invalidità civile (Cassazione, Sentenza n° 17452/2014)

In assenza dei presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, il giudice può comunque riconoscere al ricorrente l’assegno mensile di invalidità, «per l’implicita inclusione di questo, in quanto beneficio minore, in quello maggiore espressamente domandato».
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17452 del 31 luglio 2014, bocciando il ricorso dell’Inps.
IL FATTO
Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro (che ne aveva rigettato la domanda, nel contraddittorio con l’Inps e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il riconoscimento dello status di invalida al 100% con necessità di assistenza continua, per difetto di prova del requisito della iscrizione nelle liste speciali di collocamento al lavoro), accertava il diritto della ricorrente all’assegno di invalidità civile, condannandone l’Inps all’erogazione con decorrenza dal 20 marzo 2007, con maggiorazione per interessi legali dei ratei maturati da ogni singola scadenza.
A motivo della sentenza, la Corte riteneva la sussistenza del requisito di riconosciuta ed incontestata invalidità civile al 76% dal 10 maggio 2004, di quello reddituale dal 2005 e, infine, di quello di iscrizione alle liste speciali dal 20 marzo 2007, ravvisando l’ammissibilità della produzione di quest’ultimo documento, in quanto sopravvenuto alla decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l’Inps, per avere la Corte territoriale...

venerdì 20 dicembre 2013

Principio de "il più contiene il meno": come ovviare all'ipotesi in cui il CTU riconosce l'inabilita', mentre nel ricorso introduttivo è stata richiesta la sola invalidita'?

Numerosi colleghi mi chiedono consigli su come ovviare all'ipotesi in cui nel ricorso introduttivo sia stata richiesta la sola invalidità, mentre, a chiusura delle operazioni peritali, il CTU ritiene addirittura di riconoscere l'assistito totalmente inabile.

Le strade percorribili sono essenzialmente due:
1) Possibilità di avanzare nel corso del giudizio domanda di prestazione non richiesta nel ricorso introduttivo; sull’argomento qualche tempo fa ho scritto un apposito articolo che troverete al seguente LINK

2) Possibilità di richiedere la prestazione originariamente richiesta, anche se il CTU ha riconosciuto un complesso invalidante nettamente superiore (sulla base del principio “il più contiene il meno”); a fondamento di ciò si vedano le motivazioni addotte dal collegio giudicante della Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Napoli nella Sentenza n° 6669/07, a seguire dopo il salto.

Sull'argomento si legga anche la DISCUSSIONE NEL FORUM  

Carmine Buonomo