sabato 26 dicembre 2015

Pensione di inabilità, in assenza dei requisiti il giudice può concedere l’assegno di invalidità civile (Cassazione, Sentenza n° 17452/2014)

In assenza dei presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, il giudice può comunque riconoscere al ricorrente l’assegno mensile di invalidità, «per l’implicita inclusione di questo, in quanto beneficio minore, in quello maggiore espressamente domandato».
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17452 del 31 luglio 2014, bocciando il ricorso dell’Inps.
IL FATTO
Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro (che ne aveva rigettato la domanda, nel contraddittorio con l’Inps e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il riconoscimento dello status di invalida al 100% con necessità di assistenza continua, per difetto di prova del requisito della iscrizione nelle liste speciali di collocamento al lavoro), accertava il diritto della ricorrente all’assegno di invalidità civile, condannandone l’Inps all’erogazione con decorrenza dal 20 marzo 2007, con maggiorazione per interessi legali dei ratei maturati da ogni singola scadenza.
A motivo della sentenza, la Corte riteneva la sussistenza del requisito di riconosciuta ed incontestata invalidità civile al 76% dal 10 maggio 2004, di quello reddituale dal 2005 e, infine, di quello di iscrizione alle liste speciali dal 20 marzo 2007, ravvisando l’ammissibilità della produzione di quest’ultimo documento, in quanto sopravvenuto alla decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l’Inps, per avere la Corte territoriale...
erroneamente ritenuto ammissibile la produzione in grado d’appello del certificato di iscrizione alle liste speciali da parte della ricorrente ormai deceduta senza possibilità di rimedio neppure per esercizio di potere officioso giudiziale, risultando il documento né nuovo, né indispensabile ai fini della decisione, posto l’onere della parte di tempestiva prova del requisito di incollocazione al lavoro. Non dipendendo la tardiva produzione dall’evoluzione della vicenda processuale ed essendo funzionale al conseguimento del diritto ad assegno di invalidità, beneficio neppure richiesto nel giudizio di primo grado dalla predetta, limitatasi alla domanda di accertamento della propria invalidità totale e permanente e della necessità di un accompagnatore, “e quindi per prestazioni cui è estraneo il requisito dell’iscrizione nelle liste speciali”: con un riflesso di ultrapetizione della stessa in relazione alla domanda del ricorso introduttivo, diversa (di totale invalidità civile) da quella accolta (di assegno di invalidità civile).
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione respinge il ricorso presentato dall’Inps. Ad avviso degli ermellini, la produzione documentale (iscrizione della ricorrente nelle liste speciali) è ben ammissibile, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, per la sua sopravvenuta disponibilità dalla parte in corso di giudizio in evidente dipendenza dall’evoluzione della vicenda processuale e per la sua indiscutibile indispensabilità ai fini della decisione.
In proposito, la Suprema Corte sottolinea come la ricorrente abbia proposto domanda iniziale di pensione di totale inabilità lavorativa, ai sensi dell’art. 12 L. n. 118/1971, che, come noto, esige i soli requisiti anagrafico e reddituale, ma non anche quello di incollocazione al lavoro, appunto documentato dalla produzione in appello dell’iscrizione alle liste speciali, in conseguenza del rigetto della sua domanda dal Tribunale di Catanzaro proprio per sua mancanza: divenuta necessaria per l’accertamento giudiziale di riduzione della sua capacità lavorativa in misura del 76%, pertanto superiore ai due terzi e quindi condizione (non già per la pensione richiesta, ma) per l’assegno di invalidità, a norma dell’art. 13.
Ciò che il giudice di merito, cui l’attore abbia richiesto il riconoscimento del diritto alla detta pensione ben può fare, per l’implicita inclusione dell’assegno di invalidità, in quanto beneficio minore, in quello maggiore espressamente domandato: attesa l’irrilevanza, sotto tale profilo, del fatto (spiegabile con il rilievo che la pensione di inabilità presuppone una totale incapacità lavorativa) che solo per l’assegno di invalidità la legge preveda (art. 13 cit.) la condizione di incollocazione al lavoro (Cass. 20 agosto 2003, n. 12266).
D’altro canto – continua la sentenza -, per stabilire se il giudice investito della domanda di pensione, anche in mancanza di espressa richiesta dell’interessato, possa riconoscere al richiedente l’assegno di invalidità (in quanto, come dello, implicitamente compreso nella più ampia domanda di pensione), occorre verificare se nella fattispecie concreta ricorrano i peculiari requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per l’assegno, necessari al pari dei requisiti sanitari per l’insorgenza del diritto, ed in particolare il requisito dell’incollocazione al lavoro, espressamente previsto solo per l’assegno di invalidità e non richiesto, invece, per la pensione di inabilità, in ragione della totale inabilità al lavoro che ne costituisce il presupposto: accertamento che il Tribunale calabrese ha appunto operato in senso negativo, per la rilevata carenza di documentazione del requisito di incollocazione, colmato in grado di appello con la produzione documentale, contestata dall’Inps e invece posta correttamente a fondamento della pronuncia di accoglimento della Corte, di riconoscimento dell’assegno a far data dall’integrazione anche del suddetto requisito di avvenuta iscrizione (20 marzo 2007).
Specifica la Suprema Corte che la domanda della pensione d’inabilità civile contiene implicitamente anche quella di attribuzione dell’assegno mensile d’invalidità, atteso che tra i due benefici assistenziali, relativi a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, intercorre un necessario rapporto di continenza, configurandosi l’assegno come un minus rispetto alla pensione. Con la conseguenza che nel giudizio diretto al riconoscimento della pensione di inabilità prevista dall’art. 12 L. n. 118/1971 non viola il suddetto principio il giudice che, accertata l’insussistenza della totale invalidità al lavoro e tuttavia l’esistenza della riduzione della capacità lavorativa richiesta per l’assegno previsto dall’art. 13 della stessa legge oltre che degli altri requisiti (nel caso, reddituale e di incollocazione al lavoro) specificamente richiesti per questo tipo di beneficio, ne affermi il diritto: in quanto con ciò non si attribuisce un bene della vita sostanzialmente diverso da quello richiesto, né si pongono a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.
Sicchè, la Corte di Cassazione enuclea il seguente principio di diritto: “nel giudizio in cui il ricorrente abbia richiesto l’accertamento del diritto alla pensione di inabilità civile, il giudice può riconoscergli l’assegno mensile di invalidità, per l’implicita inclusione di questo, in quanto beneficio minore, in quello maggiore espressamente domandato. Senza che ciò comporti violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, a norma dell’art. 112 c.p.c., intercorrendo tra i due benefici assistenziali, relativi a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, un necessario rapporto di continenza, per la detta configurazione dell’assegno come un minus rispetto alla pensione. Ed essendo ammissibile, a norma dell’art. 437, secondo comma c.p.c., la produzione in grado di appello di un documento (certificato di iscrizione alle liste speciali) attestante il requisito della incollocazione al lavoro in quanto assorbito, per la pensione di inabilità, da quello della totale inabilità al lavoro ed espressamente richiesto invece (anteriormente alla modifica dell’art. 13 L. n. 118/1971 operata dall’art. 1, trentacinquesimo comma, L. n. 247/2007) per l’assegno di invalidità”.

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