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giovedì 22 ottobre 2015

L'avere appreso il linguaggio non esclude il diritto alla pensione non reversibile per sordomuti, purche' tale apprendimento sia avvenuto dopo i 12 anni (Cass. n. 22290/2014)


Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.


Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 21 ottobre 2014, n. 22290


Minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva - Assegno di assistenza poi trasformato in pensione non reversibile - Fatto costitutivo del diritto - Sordità congenita o acquisita in età evolutiva preclusiva del normale apprendimento del linguaggio parlato - Apprendimento del linguaggio al momento della proposizione della domanda successiva al compimento del dodicesimo anno di età - Irrilevanza.

In tema di benefici riconosciuti ai minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, cosiddetti sordomuti perlinguali, l'art. 1 della legge 26 giugno 1970, n. 381, che prevede il diritto all'assegno d'assistenza (successivamente trasformato in pensione non reversibile dall'art. 14 "septies" del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33), si interpreta nel senso che la suddetta condizione patologica, che abbia impedito il normale apprendimento nel linguaggio parlato, integra il fatto costitutivo del diritto al beneficio, mentre rimane irrilevante che tale apprendimento sia stato conseguito al momento della proposizione della domanda, ove essa sia successiva al compimento del dodicesimo anno d'età (termine conclusivo dell'età evolutiva identificato con la tabella introdotta con d.m. Del Ministero della sanità 5 febbraio 1992).