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martedì 15 dicembre 2020

Indebito assistenziale: non sono ripetibili le somme riscosse in buona fede dall'accipiens (Tribunale Taranto, Sentenza n° 596/2018)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente gentilmente condiviso dalla collega avv. Elisabetta Barnaba del foro di Lecce.

Nel caso specifico l'INPS richiedeva la restituzione di un'ingente somma (€ 19,665) avendo erroneamente pagato le prestazioni di cieco assoluto ad un soggetto che era stato invece riconosciuto cieco parziale.

L'atttentissimo G.L. dr. Lorenzo De Napoli, facendo leva sulla buona fede dell'accipiens e sulla base di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, ha annullato l'indebito con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Troverete altri post sugli indebiti assistenziali al seguente LINK.

Carmine Buonomo 

lunedì 17 febbraio 2020

Autismo: accompagnamento ai bambini anche in presenza di disturbo lieve e Q.I. nella norma (Tribunale Treviso, Sentenza n. 222/2018)


In tema di autismo e indennità di accompagnamento, il Tribunale di Treviso con la Sentenza n. 222/2018 ha affermato il principio per cui l’indennità di accompagnamento è dovuta anche ai “bambini in tenera età” a fronte di una patologia autistica lieve e pur in presenza di un Quoziente Intellettivo perfettamente nella norma.

Si legge, “La situazione dei bambini, soprattutto in tenera età richiede delle precisazioni circa il concetto di incapacità di compiere autonomamente le azioni della vita quotidiana in quanto nessun bambino in tenera età, per quanto sano e correttamente sviluppato, è autonomo, così occorrendo individuare il livello di dipendenza dagli altri che, diverso e più intenso rispetto a quello che caratterizza ciascun bambino di quella età, fonda e costituisce il presupposto per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento”.

Ringrazio l' avv. Claudia Porcu del foro di Treviso per l’interessante precedente messo a disposizione e l'amica e collega avv. Nadia Delle Side per averlo diffuso sul proprio portale "Invalidi e Disabili".


Carmine Buonomo


lunedì 27 maggio 2019

Processo previdenziale: decorrenza del termine per l’impugnazione in caso di parte contumace (Cassazione, ordinanza n° 27017/2018)


In tema di notificazione, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la sentenza deve essere notificata personalmente alla parte contumace. 

Ne consegue che, in caso di contumacia dell’INPS, la notificazione deve essere eseguita, ai sensi dell’art. 145, comma 1, c.p.c., a Roma, nella sede centrale dell’Istituto, nella persona del suo presidente o con consegna dell’atto ad una delle persone indicate dalla norma.

Nè assume rilievo la disposizione di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, che limita la prescrizione della notifica presso la struttura territoriale dell’ente pubblico (competente in relazione al luogo di residenza o domicilio degli interessati) ai soli atti introduttivi del giudizio e ad altri specifici atti, tra i quali – salvo che per la materia dell’invalidità civile, ove la disciplina introdotta con l’art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, dispone che la notifica sia effettuata presso le sedi provinciali dell’Istituto – non è compresa la sentenza.

martedì 30 aprile 2019

Il diritto all'indennità di accompagnamento è reclamabile entro 10 anni (Tribunale Roma, Sentenza n° 9930/2018)


TRIBUNALE DI ROMA 

Ragioni di fatto e di diritto 

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. depositato il giorno 11 ottobre 2018 i sig.ri C.L., nato a Monteverde (AV) il (omissis) e C.L., nata a Monteverde (AV) il (omissis), nella qualità di eredi di V.B., nata a Monteverde (AV) il (omissis) e deceduta il (omissis), hanno chiamato in causa l'Inps ed hanno sostenuto che la de cuius aveva presentato domanda amministrativa il 16 febbraio 2016, che ad esito della visita della commissione medica competente effettuata il 27 ottobre 2016 era stata riconosciuta nelle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 delle legge n. 18/1980 con decorrenza dal momento della proposizione della domanda, in quanto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, che aveva quindi inoltrato all'INPS la documentazione necessaria per ottenere la prestazione riconosciutale, che non aveva ricevuto risposta sino al momento del decesso.

lunedì 1 aprile 2019

Ai fini dell’esclusione dal beneficio dell'assegno sociale e' necessaria la effettiva acquisizione di un reddito incompatibile nel patrimonio del richiedente (Tribunale Viterbo, Sentenza n° 476/2018)

Ai fini dell’esclusione dal beneficio dell'assegno sociale è da considerarsi irrilevante la mera titolarità e l’astratta conseguibilità di un reddito incompatibile (nel caso di specie: assegno di mantenimento), essendo al contrario necessaria la sua effettiva acquisizione nel patrimonio del richiedente. 

Il mancato esperimento delle azioni utili al conseguimento del credito non è sufficiente a configurare una violazione del principio della buona fede, essendo a tal fine necessaria una previa verifica della possibilità e convenienza delle azioni dirette alla realizzazione del reddito, con la conseguenza di escludere ogni violazione allorché risulti aliunde acclarata l’incapienza del debitore e/o l’inesistenza di garanzie patrimoniali (conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6570/2010).

Ringrazio l'amica e collega avv. Francesca Bufalini del foro di Viterbo per l'interessantissimo precedente messo a disposizione.

Altro materiale in tema di assegno sociale e assegno di mantenimento lo troverete al seguente LINK

mercoledì 6 marzo 2019

L'ATPO finalizzato all'esenzione del ticket va proposto anche nei confronti dell'ASL (Cass. ord. 21412/2018)




Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 30 agosto 2018, n. 21412

Atp previdenziale finalizzato al conseguimento del beneficio all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie - sussistenza della legittimazione passiva dell'ASL oltre che dell'Inps. (Sintesi non ufficiale)

Legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina sostanziale di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di determinati presupposti di spettanza del beneficio e su cui grava il relativo onere economico. (Massima non ufficiale)


Civile Ord. Sez. 6 Num. 21412 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA
Data pubblicazione: 30/08/2018

venerdì 18 gennaio 2019

L'INPS non può sollevare in un successivo giudizio contestazioni non eccepite nel giudizio di ATPO (Sentenza 4238/2018)

Con l'allegato provvedimento (Sentenza 4238/2018, R.G. 15803/2017) reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio, la d.ssa Rosa Pacelli del Tribunale di Napoli Nord, abbracciando l'orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n° 22949/2016 (LINK), e motivando egregiamente la propria decisione, ha stigmatizzato l'operato dell'INPS (che negava la liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta con decreto di omologa per la mancanza della famosa "spunta"), accogliendo in toto la domanda giudiziale di condanna al pagamento della prestazione.

Il Giudice conclude che "L'INPS non può sollevare in un successivo giudizio contestazioni non sollevate nel giudizio per ATPO che avrebbe dovuto eccepire con la dichiarazione di dissenso ex art. 445bis, co. 4 cpc e quindi con il successivo ricorso ex art. 445 bis, co. 6 cpc; nè potrebbe riproporre in sede di giudizio di condanna al pagamento dei ratei, eccezioni già sollevate nel giudizio di ATPO e nello stesso superati".

Ovviamente la sentenza viene pubblicata solo oggi, essendo decorsi più di 30 giorni dalla notifica telematica al procuratore costituito dell'Istituto... fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!!

Altri provvedimenti del medesimo tenore del Tribunale di Napoli Nord, a firma della d.ssa S. Coppo e della d.ssa F. Colameo sempre in giudizi patrocinati dal nostro studio,  li troverete QUI e QUI


Carmine Buonomo

mercoledì 2 gennaio 2019

Ennesimo provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui eventuali eccezioni processuali e di merito (spunta per accompagnamento) vanno obbligatoriamente sollevate nel giudizio ordinario post dissenso (Sentenza 3465/2018)

Come certamente saprete l'INPS, non potendo appellare il decreto di omologa e potendo ricorrere in Cassazione solo per il governo delle spese, negli ultimi tempi ha "escogitato" la deprecabile prassi di rigettare in via amministrativa la liquidazione della prestazione economica riconosciuta in giudizio.


Nel caso specifico l'INPS di Afragola comunicava il diniego della liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta in giudizio ad un assistita del nostro studio in quanto, illo tempore, e precisamente all'atto di invio della domanda amministrativa, il medico non aveva spuntato nessuna delle due voci di non autonomia.

Peccato che parte ricorrente all'epoca fosse ultrasessantacinquenne (e quindi per legge poteva aspirare solo all'accompagnamento) e che, cosa ancor più grave, l'INPS non avesse provveduto a sollevare la relativa eccezione con il ricorso ordinario a seguito di dissenso.

Con l'allegato provvedimento (Sentenza 3465/2018, R.G. 503/2018), la d.ssa Fabiana Colameo del Tribunale di Napoli Nord, abbracciando l'orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n° 22949/2016 (LINK), e motivando egregiamente la propria decisione, ha stigmatizzato l'operato dell'INPS, accogliendo in toto la domanda giudiziale di condanna al pagamento della prestazione.

Ovviamente la sentenza viene pubblicata solo oggi, essendo decorsi più di 30 giorni dalla notifica telematica al procuratore costituito dell'Istituto... fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!!

Un precedente procedimento del medesimo tenore, a firma della d.ssa S. Coppo, sempre del Tribunale di Napoli Nord lo troverete QUI

Carmine Buonomo

giovedì 20 dicembre 2018

Gli aggravamenti intervenuti in corso di giudizio possono essere fatti valere anche come unico motivo di opposizione (Cass., Sez. L., ord. n° 32760/2018)

La Cassazione ha formalmente sancito l’operatività dell’art. 149 disp. att. cpc nei procedimenti di opposizione ad ATP che, viceversa, alcuni giudici ritenevano inapplicabile, stante la natura del giudizio di opposizione, che doveva limitarsi alle sole contestazioni specifiche della consulenza. 

Gli aggravamenti intervenuti in corso di giudizio, quindi, possono essere fatti valere anche come unico motivo di opposizione (Ord. Cass. VI sez.lav. N.32760/2018).

Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Nino Irollo e Sebastiano Schiavone per l'interessantissimo precedente messo a disposizione.

Carmine Buonomo


venerdì 7 dicembre 2018

Assegno sociale, dal 2019 serviranno 67 anni. Risvolti anche per gli invalidi civili (Messaggio INPS n° 4570/2018)




Dal prossimo anno per conseguire l'assegno sociale sarà necessario essere in possesso di 67 anni di età. Lo precisa l'Inps nel messaggio numero 4570/2018 pubblicato oggi dall'Istituto di previdenza in vista dell'avvicinarsi del prossimo scatto alla speranza di vita Istat. L'Inps rammenta che l'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Ebbene dato che il ministero del lavoro ha fissato lo scorso anno in cinque mesi il valore del terzo adeguamento (il primo di tre mesi è scattato nel 2013 ed il secondo, di quattro mesi, nel 2016) a partire dal 1° gennaio 2019 i requisiti anagrafici per l'attribuzione dell'assegno sociale dal 2019 passano dagli attuali 66 anni e 7 mesi a 67 anni.   

Invalidi civili

La novella ha effetti indiretti anche per gli invalidi civili. Infatti dal 1° gennaio 2019 viene innalzato a 67 anni anche il requisito anagrafico per l’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
La trasformazione (automatica) di dette prestazioni in assegno sociale sostitutivo avverrà, pertanto, non più all'età di 66 anni e 7 mesi bensì all'età di 67 anni. 
E di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.

giovedì 6 dicembre 2018

Nei giudizi di ATPO ex art. 445 bis cpc è possibile, ex art. 149 disp att. cpc, l'ampliamento della domanda originaria (Tribunale Catania, ordinanza RG 8142/18)

Allego un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Catania, gentilmente messa a disposizione dal collega avv. Giuseppe Marzano,  nella quale il giudice ha formalmente autorizzato parte ricorrente all'ampliamento della domanda giudizaria (con inclusione di quella tesa all’accertamento dell’indennità di accompagnamento), non richiesta nel ricorso introduttivo.

A tal proposito il magistrato argomenta che, considerato che la domanda di invalidità civile è generica, non distinguendo le specifiche prestazioni, e che vanno comunque applicati nella materia i principi desumibili dall’art. 149 dis. att. c.p.c.., non si può escludere, né precludere, che il requisito sanitario sorga nel corso del procedimento amministrativo – dopo la proposizione della domanda - o in corso di causa

mercoledì 28 novembre 2018

Assegno sociale, separazione dei coniugi e assegno di mantenimento (Tribunale Napoli, Sez. Lavoro, sentenza 6808/2018)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, G.L. d.ssa Montuori, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso di specie si controverteva su un assegno sociale, negato in via amministrativa in quanto la cliente - separata dal marito - secondo l'INPS avrebbe espressamente rinunciato all'assegno di mantenimento (cosa ovviamente non corrispondente al vero).

La cosa più allucinante è che l'INPS, in giudizio, ha cambiato completamente la propria strategia difensiva: in estrema sintesi, anche se la ricorrente non aveva rinunciato all'assegno di mantenimento (semplice errore dell'ufficio amministrativo!!!), comunque l'AS non era dovuto in quanto la somma mensile concordata tra gli ex coniugi era troppo bassa rispetto al reddito annuo dichiarato dal marito.

A seguito di note autorizzate (di cui non vi anticipo nulla perchè la d.ssa Montuori ha egregiamente riportato in Sentenza tutta la nostra teoria difensiva), la causa è stata decisa con condanna dell'INPS a corrispondere la prestazione assistenziale.

Ovviamente la sentenza viene pubblicata solo oggi, essendo decorsi più di 30 giorni dalla notifica telematica al procuratore costituito dell'Istituto... fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!!

Buona lettura,
Carmine Buonomo  

martedì 27 novembre 2018

Invalidità Civile: indebito assitenziale riconnesso a carenza del c.d. requisito reddituale (Cassazione, sentenza 28771/2018)




Se manca il dolo il pensionato non è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute prima della comunicazione del provvedimento di revoca. Una sentenza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti alle richieste dell'Inps per la restituzione dell'invalidità civile. 


La sentenza numero 28771 del 9 novembre 2018 pronunciata dalla sezione Lavoro della Corte di Cassazione fornisce alcuni interessanti chiarimenti all'interprete circa i principi giurisprudenziali in materia di indebito assistenziale.

La questione è importante perchè regola i limiti alle pretese restitutorie avanzate dall'Istituto di Previdenza nei confronti dei pensionati titolari di prestazioni come l'assegno mensile di invalidità, la pensione di inabilità civile e le altre provvidenze economiche corrisposte agli invalidi civili. Circostanze che si verificano frequentemente per diverse ragioni tra cui, in particolare, il venir meno dei requisiti sanitari a seguito di una visita di revisione, la perdita dei requisiti economici (vale a dire il superamento del limite di reddito ove previsto per la concessione o il mantenimento della prestazione) oppure la perdita del requisito legale (ad esempio il riconoscimento di un assegno ordinario di invalidità oppure il trasferimento all'estero). 


L'indebito nelle prestazioni assistenziali

Nel definire la questione occorre partire dall'assunto che il legislatore ha declinato in maniera diversa l'indebito assistenziale da quello previdenziale per il quale sono state previste delle specifiche ipotesi di irripetibilità (a seconda della buona o mala fede del pensionato) e diverse sanatorie.

giovedì 8 novembre 2018

Avvocati ed Operazione Poseidone INPS (Cassazione, Sentenza n° 27950/2018)

È finita l'Operazione POSEIDONE.

Una "piccola" vittoria in Corte di Cassazione.



Sentenza n° 27950/2018 su "Gestione Separata c/ Avvocati" in ordine alla PRESCRIZIONE, che NON decorre - come sostiene l'Inps - dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì, come abbiamo sempre sostenuto noi, dal momento della scadenza prevista nella legge.

Sentenza "SALVA TUTTI" (ingegneri, architetti, avvocati, dottori commercialisti...) perché TUTTI GLI AVVISI sono prescritti.

Ciò che invece è EVIDENTE è il danno erariale. Per il quale mi auguro vengano puniti i diretti responsabili e non i cittadini.

Ps. LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI È RILEVABILE EX OFFICIO, quindi potete rilevarla o "farla rilevare" in ogni stato e grado del giudizio (perciò, non credeteci se vi dicono che siete decaduti dall'eccezione oppure che è un ultrapetitum).

... E festeggiate!!! 

Ringrazio le amiche e colleghe Ilaria Gadaleta (cui va attribuito il suddetto commento), Anna Artellino, Rosaria Artellino e Caterina Granata per l'immane sforzo profuso a favore della categoria nell'epica battaglia contro l'INPS e per non aver mollato mai, nemmeno nei momenti più difficili.

P.S. Altro contributo della Cassazione sull'argomento lo troverete QUI, ma in questo caso non si parlava espressamente di avvocati.


venerdì 26 ottobre 2018

Risposta INPS post istanza di accesso agli atti amministrativi ex L. 241/1990

Sebbene lasci il tempo che trova, desidero condividere con tutti voi questa PEC di risposta dell'l'INPS, ricevuta a seguito di formale istanza di accesso agli atti amministrativi (L. 241/1990), trasmessa al solo fine di conoscere i motivi per cui, a distanza di oltre un anno dalla notifica del titolo + AP70, l'Istituto non avesse ancora provveduto alla liquidazione delle relative provvidenze.

La risposta, nella sua semplicità ed ovvietà, è sconcertante: "Egregio avvocato questa Agenzia liquida le prestazioni in stretto ordine di presentazione e in forza dei liquidatori a disposizione" (da notare l'assenza del nominativo del responsabile del procedimento). 

In pratica l'INPS mi dice: "non rompere le scatole con solleciti ed istanze varie... il tuo cliente deve aspettare il suo turno e, quando sarà il momento, (forse) verrà liquidato se ci sarà personale per lavorare la pratica".

Peccato che per esperienze dirette ed indirette posso dire che il criterio cronologico non sempre viene rispettato, in quanto ci sono prestazioni che miracolosamente vengono liquidate subito dopo la notifica (chissà perchè!!!) ed altre invece che restano a dormire per anni ed anni.

Vi invito a far leggere questo post a tutti i magistrati per far capire che i giudizi post omologa non li attiviamo per "lucrare" ed ai vostri assistiti che, nemmeno troppo velatamente, vi accusano di far "dormire" la pratica perchè più passa il tempo e più ci guadagnate.

Un noto detto orwelliano recita "Tutti sono uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri"...

A buon intenditor, poche parole!!!

Carmine Buonomo

lunedì 8 ottobre 2018

Nei giudizi di opposizione ad ATPO negativo, non è possibile compensare integralmente le spese della prima fase (Cassazione, ordinanza n° 23090/2018)

Il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, a seguito di espletamento di nuova consulenza tecnica dichiarava il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità a decorrere dalla data della revisione, condannando l'Inps al pagamento delle spese di lite relative alla sola fase di opposizione, dichiarando integralmente compensatequelle relative alla prima fase in ragione delle "diverse conclusioni cui era pervenuto il CTU nella fase di ATPO".

Con il provvedimento che ho il piacere di allegarvi, gentilmente messo a disposizione dall'amico e collega avv. Gaetano Irollo, la Suprema Corte con un interessantissimo ragionamento giuridico, stigmatizza duramente l'operato del giudice di prime cure e condanna l'INPS al pagamento delle spese sia della fase di ATPO che, ovviamente, del giudizio di legittimità.

Ne approfitto per segnalare a tutti i colleghi che questo provvedimento non rappresenta che il primo risultato portato a casa dalla UIF Napoli Nord in una serie di gravami proposti in Cassazione per il solo governo delle spese.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi dei successivi ricorsi per Cassazione.

Carmine Buonomo 

lunedì 1 ottobre 2018

Fatturazione e adempimenti IVA per il pagamento dei compensi ai CTU di nomina giurisdizionale (Messaggio INPS n. 3305 del 07/09/2018)

In caso di condanna dell’INPS alle spese di CTU, gli ausiliari del Giudice non dovranno più fatturare elettronicamente all'Istituto, ma dovranno provvedere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia, trasmettendo poi all'INPS - per il pagamento - copia del documento.

All'uopo si ritiene che l'INPS debba operare la ritenuta fiscale, laddove prevista per la natura del reddito corrisposto e/o per il regime fiscale applicato dal professionista, corrispondendo al CTU il compenso fatturato al lordo dell’IVA, ma al netto della ritenuta d’acconto che dovrà essere versata all’Erario; per compenso e ritenuta andrà rilasciata apposita Certuificazione Unica al professionista nei termini di legge.

In attesa che l'Agenzia delle Entrate renda appositi chiarimenti sulle relative modalità operative, consigliamo ai CTU di sospendere l'emissione di fatture elettroniche.

Carmine Buonomo

martedì 25 settembre 2018

Il Tribunale di Cassino, nonostante lo spostamento della decorrenza, non compensa integralmente le spese di lite e si rifa' a Cassazione n° 6457/2017 per la quantificazione dei relativi compensi

Il Tribunale di Cassino (G.L. d.ssa A. Gualtieri), in caso di spostamento della decorrenza di cui alla CTU, non solo non procede alla compensazione integrale delle spese di lite "posto che nei giudizi in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi della norma di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. il giudice deve tener conto, nella sua decisione, degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenuti in corso di causa" (troverete un altro provvedimento del medesimo tenore al seguente LINK), ma si rifà anche, per la quantificazione dei compensi di causa, all'ordinanza della Cassazione n° 6457/2017 di cui già parlammo ampiamente al seguente LINK.

Ringrazio il collega avv. Andrea Sacchetti del foro di Cassino per l'interessantissimo materiale inviatomi.

Carmine Buonomo

mercoledì 19 settembre 2018

Va rigettato il ricorso in opposizione dell'INPS quando controverte sulla mancata spunta delle voci di non autonomia (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2042/2018)

Con il provvedimento che ho il piacere di allegarvi, la sempre impeccabile d.ssa Fabiana Colameo, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord, ha rigettato il ricorso in opposizione dell'INPS ad ATPO positivo, basato esclusivamente sulla mancata spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento.

In particolare il Giudice ritiene, giustamente, che non può essere rimessa ad un terzo (ovvero il medico certificatore) la manifestazione di volontà che è propria ed esclusiva del soggetto che ritiene di essere titolare di un diritto e che ritiene, dopo aver proposto domanda amministrativa, di dover sottoporre all'esame del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie occorrenti per l'attribuzione del diritto.

Del resto se, per ipotesi, la domanda fosse stata inammissibile, il procedimento amministrativo avrebbe dovuto concludersi con una pronuncia in tal senso, ex art. 2 L. 241/1990.

Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Francesco e Raffaele Di Tella per l'importantissimo materiale messo a disposizione. 

Carmine Buonomo