venerdì 16 febbraio 2018

Per il Tribunale di Napoli Nord, eventuali eccezioni processuali e di merito vanno obbligatoriamente sollevate nel giudizio ordinario post dissenso (Sentenza 371/2018)

Come certamente saprete l'INPS, non potendo appellare il decreto di omologa e potendo ricorrere in Cassazione solo per il governo delle spese, negli ultimi tempi ha "escogitato" la deprecabile prassi di rigettare in via amministrativa la liquidazione della prestazione economica riconosciuta in giudizio.

Nel caso specifico l'INPS di Afragola comunicava il diniego della liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta in giudizio ad un assistito del nostro studio in quanto, illo tempore, e precisamente all'atto di invio della domanda amministrativa, il medico non aveva spuntato nessuna delle due voci di non autonomia.

Peccato che parte ricorrente all'epoca fosse ultrasessantacinquenne (e quindi per legge poteva aspirare solo all'accompagnamento) e che, cosa ancor più grave, l'INPS non abbia sollevato la relativa eccezione nè nella propria memoria di costituzione in giudizio, nè con il ricorso ordinario a seguito di dissenso.

Con l'allegato provvedimento (Sentenza 371/2018, R.G. 4714/16), la sempre impeccabile d.ssa Stefania Coppo del Tribunale di Napoli Nord, abbracciando l'orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n° 22949/2016 (LINK), e motivando egregiamente la propria decisione, ha stigmatizzato l'operato dell'INPS, accogliendo in toto la domanda giudiziale di condanna al pagamento della prestazione.

Auspichiamo che questo e gli ulteriori provvedimenti che sono in arrivo possano servire come monito all'INPS che non è possibile far ricadere sul cittadino nè le proprie strampalate teorie giuridiche nè, soprattutto, la propria disorganizzazione interna.

Anche questa volta giustizia è fatta!!!








Nessun commento:

Posta un commento