Ho il piacere di segnalare questo importantissimo precedente della S.C. che chiarisce, rifacendosi ad un orientamento giurisprudenziale costante, come va individuato il momento in cui inizia a decorrere il termine prescrizionale quinquennale dei contributi a percentuale dei lavoratori autonomi.
Questo precedente è molto utile per tutti gli avvocati in particolare ed i lavoratori autonomi in generale che hanno "subito" d'ufficio l'iscrizione alla gestione separata da parte dell'INPS (c.d. Operazione Poseidone) nonostante la prescrizione del diritto dell'Istituto in tal senso.
In particolare la Cassazione (Sentenza n° 19640/2018) specifica che il
momento di decorrenza della prescrizione in oggetto, ai sensi dell'art. 3 L. n. 335 del 1995, deve individuarsi esclusivamente con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto,
eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio
dell'Inps - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito.
E' pertanto infondata la tesi fatta valere dall'INPS secondo cui il diritto ai contributi a percentuale sul
reddito sarebbe sorto solo quando l'Istituto ha avuto contezza del suo credito e cioè solo dopo che
l'Agenzia delle Entrate ha accertato d'ufficio che il lavoratore
autonomo avesse conseguito un reddito mai dichiarato prima.
Carmine Buonomo
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