Visualizzazione post con etichetta PEC. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta PEC. Mostra tutti i post

lunedì 13 marzo 2023

La notifica PEC agli Enti Pubblici si può fare direttamente agli indirizzi registrati nell'IPA?

Per i procedimenti inziati il 1° marzo, il preventivo passaggio per PP.AA. sembrerebbe non più necessario alla luce della normativa Cartabia.

L’art. 12, primo comma, lettera a, del decreto legislativo n. 149 del 2022 ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994. Secondo il quale, Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Questo prevede – dal 2020 (decreto legge n. 76, art. 28) – che, Fermo restando quanto previsto dal regio decreto…, [in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12 – che, a questo punto, per effetto della novella del 2022, non rileva più… ], la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.

mercoledì 2 settembre 2020

Notifica a mezzo PEC agli indirizzi risultanti dall' IPA ex art. 28 D.L. 76/2020: facsimile nota di accompagnamento e relata di notifica

Come detto già QUI, l’art. 28 del D.L. 76 del 16 Luglio 2020 consente all’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA) di uscire -quasi - definitivamente da quel limbo kafkiano che lo perseguita sin dalla sua nascita.

La norma in parola, concede 90 giorni di tempo al Ministero della Giustizia rectius: alla sua emanazione tecnica, la D.G.S.I.A.) per predisporre delle “specifiche tecniche” che consentano di adeguare il già esistente (ma non completamente popolato) Registro delle PP.AA.; tale registro, per intendersi, è quello attualmente accessibile tramite il P.S.T. (tecnicamente il nome esatto è: Registro contenente gli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni Pubbliche, costituito ai sensi del D.L. 179/2012, Art. 16, comma 12);

Ora, sino a quando tale adeguamento non sarà effettuato dalla D.G.S.I.A., i Colleghi potranno utilizzare gli indirizzi PEC risultanti dal nuovo (o meglio, ora ‘maturo’) IPA, vale a dire l’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi.

A tutt'oggi, mentre l'INAIL già dal 2016 ha regolarmente comunicato la propria PEC univoca al Registro PP.AA. ("notifiche_comunicazioni@postacert.inail.it") (LINK), questo non è avvenuto per l'INPS.

Va da sè che, ai fini della valida notifica a mezzo PEC ed in attesa che l'INPS si decida a comunicare la propria PEC al registro PP.AA., i colleghi potranno tranquillamente utilizzare gli indirizzi PEC risultanti dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Ricordo, inoltre, che la prova in giudizio dell'avvenuta notifica a mezzo PEC, negli uffici giudiziari abilitati al processo telematico, non può assolutamente essere fornita con la semplice stampa delle ricevute di consegna e di accettazione.

In questi casi infatti, bisogna salvare le relative ricevute in formato .eml o .msg ed inviarle (con una nota di accompagnamento in formato .pdf) nel relativo fascicolo telematico: solo così, infatti, il Giudice potrà "accedere materialmente" nella pec inviata e verificare i files trasmessi, gli indirizzi destinatari e data, ora ed esito della notifica.

Ritenendo di fare cosa gradita, provvedo quindi ad allegare un facsimile della nota di accompagnamento dei files in formato .eml e di una relata di notifica.

martedì 21 aprile 2020

Raccolta firme per il reinserimento dell'I​.​P​.​A. tra i Pubblici Elenchi per le Notifiche Telematiche




L'Italia sta vivendo una emergenza sanitaria nazionale a causa del #Covid19 #Coronavirus che sta incidendo profondamente nelle relazioni e nell'ambito del lavoro coinvolgendo anche il mondo della Giustizia.
Il Governo sta adottando tutte le misure necessarie a ridurre al minimo la diffusione del virus, favorendo l'uso dello Smart Working, l'impiego delle tecnologie digitali nel lavoro, modalità di pagamento elettroniche.
Nella Giustizia il Governo ha disposto l'obbligo del deposito telematico di tutti gli atti fino al 31/05/2020 in tutti i tribunale e nelle Corti di Appello [Art. 2, co. 6 DL 11/2020], sta favorendo l'impiego di tecnologie remote per le udienze .
MA NON BASTA! DOBBIAMO FARE DI PIÙ, POSSIAMO FARE DI PIÙ.
A causa dell'emergenza sanitaria in corso una delle attività più rilevanti nell'ambito giudiziario, la notificazione degli atti giudiziari, è ferma, con gravi pregiudizi dei diritti e ricadute drammatiche, sia per la sospensione dei termini, disposta fino al 22/03/2020 [Art. 1, co. 1 e 2 DL 11/2020], sia soprattutto perché gli Ufficiale giudiziari riducono il più possibile il contatto esterno. A riguardo sono stati presi provvedimenti restrittivi regolamentati gli accessi agli Uffici NEP, addetti alle notifiche.
In questo momento difficile per tutti, una preziosa opportunità che hanno gli Avvocati per evitare di contagiarsi e, a loro volta, di diffondere il virus, è data dalla possibilità di effettuare le notifiche telematiche soprattutto verso la Pubblica Amministrazione, in generale, e verso l'I.N.P.S. in materia di previdenza e assistenza, dotati per legge di Posta Elettronica Certificata.
Con l’avvento dei Processi Telematici nel Contenzioso Civile, nell'Amministrativo, nel Tributario e nel Penale (relativo al SNT) e delle notifiche telematiche, l’art. 3-bis l. 53/1994 disciplina la notifica che “si esegue a mezzo di posta
L'Italia sta vivendo una emergenza sanitaria nazionale a causa del #Covid19 #Coronavirus che sta incidendo profondamente nelle relazioni e nell'ambito del lavoro coinvolgendo anche il mondo della Giustizia.
Il Governo sta adottando tutte le misure necessarie a ridurre al minimo la diffusione del virus, favorendo l'uso dello Smart Working, l'impiego delle tecnologie digitali nel lavoro, modalità di pagamento elettroniche.
Nella Giustizia il Governo ha disposto l'obbligo del deposito telematico di tutti gli atti fino al 31/05/2020 in tutti i tribunale e nelle Corti di Appello [Art. 2, co. 6 DL 11/2020], sta favorendo l'impiego di tecnologie remote per le udienze .
MA NON BASTA! DOBBIAMO FARE DI PIÙ, POSSIAMO FARE DI PIÙ.
 elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi"
Allo stato sono considerati Pubblici Elenchi:

mercoledì 31 luglio 2019

La mancata comunicazione dell'indirizzo PEC da parte dell'INPS non consente la revoca del decreto di omologa per mancata ricezione della comunicazione termini dissenso (Tribunale Napoli Nord, ordinanza del 22/07/19)

L'INPS proponeva istanza di revoca di un decreto di omologa asserendo di non aver ricevuto il provvedimento termini dissenso e quindi di non essere stato messo in condizione di contestare le risultanze della CTU.

Con un interessantissimo provvedimento, la d.ssa C. Cucinella del Tribunale di Napoli Nord rigettava l'istanza argomentando che l'Istituto si era costitito senza indicare alcun indirizzo PEC e che, comunque, la cancelleria non avrebbe potuto reperirlo da alcun pubblico elenco.

A tal ultimo proposito il Magistrato specifica sia che l'INPS non ha rispettato il termine ultimo del 30/11/14 per comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC sia che, ai fini di una valida comunicazione, non è possibile utilizzare un indirizzo PEC reperito nell'indice PA (www.indicepa.gov.it).   

Ringrazio l'amico e collega avv. Francesco Palo per l'interessantissimo materiale messo a disposizione.

lunedì 21 gennaio 2019

Comunicazione PEC ricevuta in data odierna dall'INPS: risposta del nostro studio!!!

Il responsabile di una sede INPS campana (per correttezza non specifico quale), a seguito di una diffida ad adempiere inoltrata a mezzo PEC dal nostro studio, in data odierna mi scrive:

--------------------------------------


"Egregio Avvocato, la prestazione del suo assistito è stata lavorata in data ... e con il mese di marzo p. v. saranno accreditati i ratei.
Ci tenevo a sottolineare che queste sue continue minacce non le fanno certamente onore, anche perché questa Agenzia cerca di lavorare in modo trasparente e con il massimo rispetto degli utenti, tenendo conto del bacino di persone da servire con un numero esiguo di personale.
La saluto sperando che Lei assumi un comportamento più consono verso una Pubblica Amministrazione quale siamo."



--------------------------------------



A seguire il messaggio di risposta con la scansione delle relative PEC.... Buona lettura!!! C.B.



--------------------------------------


"Alla c.a. ... Gentilissimo ........

In primis La ringrazio vivamente per aver perso del suo prezioso tempo a rispondere alla mia ennesima pec di "minaccia". 

In secundis, da persona istruita e colta qual'è, saprà benissimo che definire "continue minacce" il legittimo e sacrosanto esercizio dei propri doveri (soprattutto quando vengono espletati nel rispetto della legge), integra il reato - penalmente rilevante - di ingiuria, aggravato anche dal fatto che - a futura memoria - ha ben pensato di metterlo addirittura per iscritto. 
Mi insegna che l'INPS, quale Pubblica Amministrazione, a differenza di un soggetto privato, ha ben 120 giorni (4 mesi) per lavorare e liquidare una prestazione riconosciuta da un Ufficio Giudiziario, soprattutto in considerazione - come giustamente osserva - "del bacino di persone da servire con un numero esiguo di personale". 
Potrei capire, ma non accetto assolutamente, il suo sfogo se le "continue minacce" del mio studio arrivassero dopo pochi giorni (e comunque prima di 120 giorni) dalla notifica del titolo con AP70; ma ovviamente questo non accade nè è mai accaduto!!!! 
Il mio studio aspetta senza dare alcun fastidio il 120 giorno imposto dalla legge, nonostante i clienti vengano quotidianamente ad accusarci che vogliamo perdere tempo per guadagnarci di più, e solo molto tempo dopo - a volte quasi dopo un anno dalla notifica - ci permettiamo di inviare a mezzo PEC una banalissima diffida ad adempiere per dimostrare agli assistiti che, come si dice a Napoli, non stiamo facendo "addurmì a' criatur (addormentare il bambino)". 
E, guarda caso, pochi giorni dopo la nostra diffida la prestazione viene prontamente lavorata e liquidata!!!
Quindi non Le consento assolutamente di definire il mio operato "continue minacce", nè Le permetto in alcun modo di invitarmi ad assumere un comportamento più consono verso una P.A. 
Sono un avvocato e, come tale, ho il diritto-dovere di tutelare i miei assistiti in tutti i modi CONSENTITI DALLA LEGGE!!!! 
A questo punto solo per correttezza, visto che la mia professionalità e disponibilità non è stata in alcun modo apprezzata, Le faccio presente che procederò sistematicamente per ogni procedura (e non solo per gli assistiti più esigenti) - al decorrere dal centoventunesimo giorno ad inoltrare la formale diffida per omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p. ed, in caso di mancata risposta nei termini di legge, consiglierò all'assistito di agire conseguenza.
Mi dispiace dover arrivare a tanto - soprattutto in considerazione della stima che nutrivo e nutro ancora nei suoi confronti visti i pregevoli risultati raggiunti dalla sede da quando Lei ha preso il timone - ma visto che, anzichè fare una telefonata di cortesia, ha preferito metter tutto "nero su bianco", sono mio malgrado costretto a fare altrettanto.
Tanto le dovevo. 
Saluti, Carmine Buonomo"

martedì 3 luglio 2018

Nuova PEC Direzione Coordinamento Metropolitano (ex Direzione Provinciale) INPS Napoli

Parecchi amici e colleghi ci hanno segnalato che da ieri le pec indirizzate alla Direzione Provinciale INPS di Napoli (direzione.provinciale.napoli@postacert.inps.gov.it), ritornavano indietro con il messaggio "casella postale inibita alla ricezione".

Da visura effettuata in data odierna sul sito INPS risulta, infatti, che la Direzione Provinciale di Napoli (Via Alcide De Gasperi n° 55), è attualmente stata trasformata in "Direzione Coordinamento Metropolitano" e pertanto la nuova PEC a cui inviare le comunicazioni è direzione.coordinamentometropolitano.napoli@postacert.inps.gov.it

Per quanto riguarda la Direzione Provinciale di Caserta, invece, non è cambiato nulla.

Ricordo che la PEC va utilizzata dagli avvocati per le richieste degli onorari e per le comunicazioni stragiudiziali; i CTU devono utilizzarla per inviare le bozze e comunicare le date di accesso peritali.  

Per le notifiche PEC invece, ad oggi, purtoppo non è ancora possibile operare nei confronti dell'INPS (Leggi articolo)


Carmine Buonomo

venerdì 20 gennaio 2017

Facsimile richiesta corresponsione compensi di causa da inoltrare all'INPS

I colleghi funzionari INPS ci hanno chiesto la cortesia di volerci uniformare, per quanto è possibile, nella richiesta dei nostri onorari (da inoltrare a mezzo PEC o raccomandata A/R ai sensi della L. 111/2011).

In particolare hanno lamentato grosse difficoltà a liquidare i compensi nella misura esatta, in considerazione della persistente mancanza nelle comunicazioni che ricevono quotidianamente, del regime fiscale da applicare al singolo professionista.

Inoltre, anche se ovviamente non è obbligatorio, ci è stato chiesto anche di invitare i colleghi ad allegare un prospetto di fattura per agevolare il funzionario nel calcolare gli accessori del credito nella misura esatta.

A seguire, quindi, troverete il relativo facsimile predisposto dal nostro studio.

Carmine Buonomo 

mercoledì 21 settembre 2016

Inserimento PEC univoca INAIL nel RegistroPPAA


Tutti voi ricorderete che, a far data dall'agosto 2014, a causa di una insensata modifica normativa, l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA) era divenuto inutilizzabile come registro per le notifiche in proprio a mezzo PEC (link all'articolo).

A seguito di tale innovazione legislativa, unico registro valido da cui poter estrapolare gli indirizzi PEC per la notifica alle amministrazioni pubbliche risultava il cosiddetto "RegistroPPAA" consultabile, previa autenticazione, dall Portale dei Servizi Telematici (PST).

Inutile dire che, in mancanza di una sanzione certa, pochissime amministrazioni hanno comunicato la propria PEC al registroPPAA con la conseguenza che, soprattutto per quanto riguarda l'INPS e l'INAIL, fino ad oggi non è stato possibile procedere con la notifica telematica.

Specifico che, ad oggi, l'INPS non ha ancora provveduto a comunicare la propria PEC univoca al registro; la conseguenza dell'inerzia dell'Istituto è che i costi delle notifiche cartacee, in quanto esenti per materia, gravano ancora totalmente a carico della collettività.

In data odierna ho invece scoperto, con immensa soddisfazione, che l'INAIL si è premurato di comunicare la propria PEC univoca al RegistroPPAA e quindi, solo nei confronti di quest'ultimo, si potrà regolarmente procedere con la notifica telematica.

                             


L'indirizzo PEC pubblico dell'INAIL è pertanto:

Inutile ribadire che, qualora vogliate invece notificare ad un procuratore costituito INPS o INAIL,  la notifica PEC è sempre possibile, dal momento che per legge tutti (o quasi) gli indirizzi dei professionisti sono rinvenibili sul c.d. ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) consultabile, sempre previa autenticazione, sul Portale dei Servizi Telematici.     

Carmine Buonomo

domenica 3 aprile 2016

Parametri configurazione PEC Ordine Medici / Aruba ".omceo.it" con client Thunderbird

Non tutti sanno che il redattore atti gratuito SLPC può essere abbinato ad un client esterno di posta elettronica (Outlook, Thunderbird, etc.) per l'invio in automatico all'ufficio giudiziario della busta telematica (atto.enc) creata.

Ritenendo, quindi, di fare cosa gradita a tutti i CTU che vogliono configurare la propria casella PEC rilasciata in convenzione tra Ordine Medici ed Aruba (.omceo.it) con un client di posta elettronica gratuito come Thunderbird, allego i relativi parametri di configurazione.


I relativi programmi sono scaricabili gratuitamente ai seguenti link:
1) SLPC (redattore atti per il PCT)
2) Mozilla Thunderbird (client di posta elettronica)
3) Apache Open Office (suite per ufficio completa)

Carmine Buonomo

giovedì 11 giugno 2015

E' possibile notificare a mezzo PEC all'INPS estraendo l’indirizzo da www.indicepa.gov.it?


Numerosissimi colleghi mi chiedono se è possibile effettuare una notifica a mezzo PEC all'INPS. 
La risposta che mi sento di dare è "per il momento ancora no!!!"... 
il perchè lo troverete nelle osservazioni a seguire.

Domanda: Ho notificato a mezzo pec titolo esecutivo ad una P.A. in data 24/10/14 estraendo l’indirizzo pec dall’indice PA (indicepa.gov.it).

Decorso il termine dilatorio (120 gg) per le P.A., ho notificato precetto sempre a mezzo pec all’indirizzo pec della destinataria estratto nuovamente dal citato indice.
Preciso che detto indirizzo non risulta nel Registro PP.AA. consultabile da PST Giustizia.
Ora chiedo, in tal caso, l’indice PA (indicepa.gov.it) può essere considerato ancora pubblico elenco ai fini della validità delle notifiche da me effettuate telematicamente? Si consideri che gli atti da me trasmessi sono stati regolarmente consegnati nella casella pec della destinataria. Quali le conseguenze poi di una eventuale invalidità di detto procedimento notificatorio? Grazie sempre per il Vs. preziosissimo contributo.