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martedì 29 novembre 2016

In tema di esonero dalle spese di lite nei giudizi previdenziali ed assistenziali si applica la maggiorazione pari ad € 2.064,00 (€ 1.032,00 x 2) per ogni familiare convivente


Per l’applicazione corretta dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in tema di esonero dalle spese di lite per l’ipotesi di decisione negativa, si applica la maggiorazione pari ad € 2.064,00 (€ 1.032,00 x 2) per ogni familiare convivente con chi proponga giudizio per il riconoscimento dei benefici previdenziali e/o assistenziali

E’ la conclusione cui è giunta la Sezione VI civile della Corte di Cassazione con Ordinanza n° 22345 del 03/11/2016.

In ogni caso il medesimo orientamento giurisprudenziale era stato già condiviso dalla Corte di Appello di Roma (Sentenza n° 4012 del 21/07/2016), che ha riformato - sullo specifico punto delle spese di lite e di CTU - la pronuncia del Tribunale che aveva ritenuto l’elevazione applicabile ai soli giudizi penali. 

Per giungere a siffatta conclusione il Collegio ha verificato il portato letterale della norma di cui si discute, articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 che fanno specifico e diretto riferimento ai limiti di reddito stabiliti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, come tale applicabile anche ai procedimenti civili. 

Ne consegue, nel ragionamento della Corte, che la stessa norma dovrà trovare applicazione necessariamente anche alle modalità di calcolo del reddito rilevante dalla stessa stabilite, inclusa la considerazione del reddito dei familiari conviventi. 

Certamente si tratta di affermazione importante e di un passo avanti per la miglior tutela di invalidi e disabili, non abbienti, anche se la sentenza in concreto non arriva a determinare le effettive modalità di calcolo della soglia reddituale rilevante.

Ringrazio i colleghi dello Studio Legale Assennato e Associati di Roma per la battaglia vinta e per la diffusione dell'importantissima notizia.

A seguire i provvedimenti liberamente scaricabili in PDF

giovedì 28 agosto 2014

Art. 152 disp. att cpc: esenzione dal pagamento di spese e compensi nei giudizi per prestazioni previdenziali o assitenziali


Dopo un accurato studio dell'art. 152 disp. att. cpc (così come novellato dall' art. 42, 11° comma, Legge n° 326/03 di conversione del D.L. n° 269/03) ed, in considerazione dell'aumento dei limiti reddituali ai fini del patrocinio a spese dello Stato (LINK), ritengo di essere finalmente giunto alla formulazione definitiva della dichiarazione per ottenere l'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
Sull'argomento, che da sempre ha generato un forte dibattito con la magistratura, gradirei conoscere l'opinione dei lettori al riguardo.

Carmine Buonomo

"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc, ai fini dell'esonero dall’eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio nella malaugurata ipotesi di soccombenza, parte ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima eventuale dichiarazione, uguale o inferiore ad € 23.056,82 (ovvero due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle spese di giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m.) e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi nell’anno precedente".