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venerdì 22 aprile 2016

Estratto conto previdenziale e versamenti utili alla pensione: differenza contributi "al diritto" e "al calcolo"



Sono giunte al nostro studio richieste di aiuto sulle modalità di verifica dei contributi necessari per poter richiedere alcune tipologie di prestazioni previdenziali (es. assegno ordinario di invalidità, pensione di vecchiaia, disoccupazione, etc).


Incominciamo col dire cos'è un estratto conto previdenziale.
L'estratto conto, in pratica, è il riassunto di tutti i periodi di contribuzione che risultano registrati negli archivi dell'Inps e serve, appunto, per avere un quadro chiaro e riepilogativo della propria posizione previdenziale. 



Rappresenta, quindi, la fotografia della nostra vita lavorativa (che tipo di lavoro abbiamo svolto, il periodo di servizio militare, eventuali periodi di disoccupazione, periodi di maternità, etc).

Ciascuna gestione (lavoro dipendente, autonomo, agricolo), ha un diverso sistema di accredito dei contributi versati. Per talune sono i giorni per altre le settimane, i mesi o gli anni.

Ad esempio, l'anno lavorativo per un lavoratore dipendente si ritiene "completo" con l'accredito di 52 settimane, per un autonomo (artigiano o commerciante) con 12 mesi, per un autonomo agricolo (coltivatore diretto) con 156 giornate per un agricolo giornaliero (bracciante) con 51 giornate.



Nell' estratto contributivo sono inoltre presenti due colonne con due voci distinte cioè contributi utili per il diritto e per il calcolo. 


I contributi utili al diritto in pratica ci dicono "quanti contributi abbiamo versato per il DIRITTO alla pensione".
I contributi al calcolo ci dicono, invece, "su quanti contributi verrà calcolata un'eventuale prestazione, ovvero in che MISURA" (in passato, infatti, l'attuale colonna "al calcolo" era chiamata "misura").

Il più delle volte i due valori sono identici, ma sono ammesse delle eccezioni. 

Un esempio può essere l' estratto contributivo dei lavoratori part-time per i quali i contributi validi per per la misura sono inferiori rispetto a quelli validi per il diritto (il che e' logico in quanto non potranno avere un importo di pensione pari ai lavoratori full time in quanto, proporzionalmente, versano meno).

Altro esempio sono i contributi di malattia e disoccupazione ordinaria i quali, al contrario, valgono per la misura ma non per il diritto (limitatamente al requisito per le pensioni di anzianità).

Quindi, in estrema sintesi, quando siamo chiamati a verificare se ci sono o meno i contributi per poter richiedere una prestazione previdenziale, dovremo far riferimento alla colonna "AL DIRITTO"; quando invece vogliamo conteggiare il numero dei contributi su cui verrà rapportato l'importo economico della prestazione richiesta faremo riferimento alla colonna "AL CALCOLO".

Carmine Buonomo