Fonte: PuntodiDiritto.it
Ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali, il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate) alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, con l'ordinanza del 11 novembre 2021, n. 33625, mediante la quale ha accolto il ricorso e provveduto a nuova liquidazione delle spese.
La vicenda
La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Tribunale di Foggia, adito in sede di opposizione ad ATP, dichiarava il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità, liquidando le spese processuali nella misura di € 2.300,00.
Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione del D M. n. 55 del 2014, della I. n. 794 del 1942, art, 24 c. 1 e D.M. n. 585 del 1994 art. 4 c. 1, nonché della I. 1051 del 1957 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., osservando che la misura dei compensi stabilita in sentenza appare assunta senza il rispetto dell'inderogabile limite minimo degli onorari e dei diritti stabiliti dalla tariffa professionale forense in relazione al valore della causa.
La decisione in sintesi
La Corte di Cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 33625 del 2021, ha ritenuto il motivo fondato e ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha liquidato le spese in complessivi € 5.115,00 secondo le tabelle.
La motivazione
Sul punto il Collegio ha osservato che «ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali (quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci te annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa» (Corte di cassazione, n. 15656/2012, conf. Corte di cassazione, n. 10454/2015; Corte di cassazione, S.U., n.10455/2015).
Il Collegio, quindi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito liquidando le spese in complessivi € 5.115,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%.
A seguire il link all'ordinanza, liberamente scaricabile in formato .pdf