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mercoledì 24 novembre 2021

La liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie previdenziali (Cassazione, 6 Civ., ord. 33625/2021)

Fonte: PuntodiDiritto.it

Ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali, il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate) alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, con l'ordinanza del 11 novembre 2021, n. 33625, mediante la quale ha accolto il ricorso e provveduto a nuova liquidazione delle spese. 

La vicenda 

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Tribunale di Foggia, adito in sede di opposizione ad ATP, dichiarava il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità, liquidando le spese processuali nella misura di € 2.300,00. 

Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione del D M. n. 55 del 2014, della I. n. 794 del 1942, art, 24 c. 1 e D.M. n. 585 del 1994 art. 4 c. 1, nonché della I. 1051 del 1957 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., osservando che la misura dei compensi stabilita in sentenza appare assunta senza il rispetto dell'inderogabile limite minimo degli onorari e dei diritti stabiliti dalla tariffa professionale forense in relazione al valore della causa. 

La decisione in sintesi 

La Corte di Cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 33625 del 2021, ha ritenuto il motivo fondato e ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha liquidato le spese in complessivi € 5.115,00 secondo le tabelle.

La motivazione 

Sul punto il Collegio ha osservato che «ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali (quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci te annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa» (Corte di cassazione, n. 15656/2012, conf. Corte di cassazione, n. 10454/2015; Corte di cassazione, S.U., n.10455/2015)

Il Collegio, quindi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito liquidando le spese in complessivi € 5.115,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%. 

A seguire il link all'ordinanza, liberamente scaricabile in formato .pdf

venerdì 10 maggio 2019

Fatturazione avvocato antistatario: contestazioni Agenzia Entrate


Molti colleghi, me compreso, stanno vivendo giorni di ansia in quanto l’Agenzia delle Entrate sta contestando loro l'omessa fatturazione degli incassi derivanti da onorari versati dall’INPS o da altro Ente o Società, soccombenti in procedimenti giudiziari.

L’Ente in questione, infatti, corrispondendo gli onorari ha ovviamente anche emesso la Certificazione Unica dei compensi corrisposti e delle ritenute d’acconto effettuate, inviandola all’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima, peró, che non ha però rinvenuto le corrispondenti fatture ad opera del legale beneficiario.

Il motivo è noto: l’avvocato è infatti tenuto a emettere fattura nei confronti del proprio cliente, e non nei confronti dell’Ente o Società  soccombente pagatore!!!

Sperando di fare cosa gradita allego il LINK alla Circolare del 06/12/1994 n. 203 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, da utilizzare per le istanze in autotutela da protocollare all'Agenzia Entrate.

Carmine Buonomo

lunedì 20 marzo 2017

Per la Suprema Corte i compensi del giudizio in opposizione ad ATPO negativo vanno liquidati in complessivi € 4.198,50 oltre accessori (Cassazione, Ordinanza n° 6457/2017)



All'esito del giudizio di merito instaurato ex art. 445 bis comma 6 cpc, il valore della causa va individuato nello scaglione ricompreso tra euro 5.200 ed euro 26.000,00 (nel caso specifico, due annualità della prestazione dell'indennità di accompagnamento, ma lo stesso discorso può valere anche per l'assegno/pensione di invalidità civile) ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione - tenuto conto di tutte le fasi previste dal DM n. 55/2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito - sono, per il procedimento di istruzione preventiva, € 1.314,00 e per il giudizio di merito € 2.884,50 (trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 - cause di previdenza). 

(Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza del 13/03/2017 n° 6457 - Massima non ufficiale)

Ringrazio il collega ed amico avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.

A seguire il provvedimento in .pdf liberamente consultabile e scaricabile.


Carmine Buonomo

venerdì 20 gennaio 2017

Facsimile richiesta corresponsione compensi di causa da inoltrare all'INPS

I colleghi funzionari INPS ci hanno chiesto la cortesia di volerci uniformare, per quanto è possibile, nella richiesta dei nostri onorari (da inoltrare a mezzo PEC o raccomandata A/R ai sensi della L. 111/2011).

In particolare hanno lamentato grosse difficoltà a liquidare i compensi nella misura esatta, in considerazione della persistente mancanza nelle comunicazioni che ricevono quotidianamente, del regime fiscale da applicare al singolo professionista.

Inoltre, anche se ovviamente non è obbligatorio, ci è stato chiesto anche di invitare i colleghi ad allegare un prospetto di fattura per agevolare il funzionario nel calcolare gli accessori del credito nella misura esatta.

A seguire, quindi, troverete il relativo facsimile predisposto dal nostro studio.

Carmine Buonomo 

lunedì 11 maggio 2015

Fatturazione elettronica e spese per il pagamento dei professionisti: chiarimenti e indicazioni per il pagamento delle spese legali

A questo link, la conferma che l'avvocato distrattario delle spese di giudizio non è tenuto ad emettere la fattura elettronica nei confronti dell'Istituto previdenziale soccombente.
Ringrazio la collega avv. Maria Paola Monti per la preziosa segnalazione.

Scarica il file in formato PDF

venerdì 24 ottobre 2014

Come ottenere la specifica dei pagamenti degli onorari ricevuti dall'INPS?


Spesso capita di ricevere pagamenti di onorari sul proprio c/c bancario senza aver ancora ricevuto la relativa specifica da parte dell'INPS.

Il problema si pone soprattutto nel momento in cui stanno scadendo i termini per il pagamento dell'IVA (mensile, trimestrale, etc.) e quindi, pur dovendo emettere urgentemente la relativa fattura fiscale, non sappiamo a quale "pratica" imputare il pagamento ricevuto. 

Anche in questo caso ci viene in aiuto la digitalizzazione dell'INPS: La specifica attestazione può finalmente essere prelevata dal portale istituzionale dell'Istituto.

A seguire la procedura:
1) Collegarsi sul sito www.inps.it
2) Nella scheda "Servizi Online", cliccare su "Il PIN online" e, quindi, su "Richiedi PIN".
3) Una volta completata la procedura di registrazione, il sistema comunicherà immediatamente via sms (o email) la prima metà del codice PIN e invierà a mezzo servizio postale la seconda metà.
4) Una volta in possesso del codice PIN completo, nella scheda "Servizi Online", accedere nella sezione "Servizi per il cittadino" inserendo il proprio PIN.
5) Nella schermata che si aprirà, cliccare su "Fascicolo previdenziale del cittadino", poi sul menù "Prestazioni" ed infine sulla voce "Riepilogo pagamenti eseguiti".
7) Da qui è possibile visionare e/o scaricare la relativa specifica di pagamento.

I possessori di "firma digitale" possono evitare la richiesta del pin cittadino (passaggi 2, 3 e 4): per utilizzarla, nella schermata "Autenticazione Utente" in "Servizi per il cittadino", basta cliccare sulla linguetta "Autenticazione con CNS". 

Ringrazio l'amica avv. Maria Elena Sassone ed in particolare la sua collega Angela per la preziosissima segnalazione.

Carmine Buonomo