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mercoledì 21 dicembre 2022

Diritto alla contribuzione figurativa di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in presenza di accredito della mobilità per i periodi successivi (Tribunale Nola, Sentenza 2032/2022)


In riferimento al titolo del post, ho il piacere di condividere con tutti voi un interessantissimo precedente reso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Nola in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso di specie si controverteva sul mancato accredito, da parte dell'INPS, dei contributi figurativi relativi al periodo di C.I.G.S. di cui l'azienda datrice di lavoro aveva beneficiato.

In particolare la linea difensiva del nostro studio era basata sulla circostanza che  risultava già accreditata l'indennità di mobilità per il periodo successivo alla C.I.G.S., e che l'art. 4, comma 1, L. 223/1991 prevede che la mobilità stessa possa essere richiesta dai lavoratori a tempo indeterminato licenziati SOLO ALLA FINE DEL PERIODO DI CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA.

QUINDI SE C'È LA MOBILITÀ, ERA INCONTESTABILE IL DIRITTO ALLA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA CHE LA PRESUPPONE PER LEGGE!!!

L'attentissima d.ssa Valentina Olisterno, G.L. presso il Tribunale di Nola, preso atto di quanto sopra, e verificata la bontà di quanto asserito, provvedeva alla formale condanna dell'INPS all'accredito in favore del ricorrente della contribuzione figurativa per il periodo di C.I.G.S.

Carmine Buonomo