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giovedì 22 dicembre 2022

Tabelle INPS prestazioni assistenziali: importi e limiti di reddito anno 2023 (Circolare INPS n° 135 del 22/12/2022)


Si sono concluse le operazioni di rinnovo del pagamento delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2022. 


Lo comunica l'Inps nella Circolare n. 135 del 22/12/2022 (in particolare si veda l'Allegato 2) in cui l'Istituto adegua, come di consueto, gli importi validi per l'anno a venire.

Aggiornati quindi i trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall'Inps. 

A seguire il relativo file, liberamente scaricabile in formato PDF

giovedì 14 luglio 2022

Indebito assistenziale: sono irripetibili le somme riscosse in buona fede prima della formale richiesta di restituzione (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 633/2022)

In tema di indebito assistenziale ho il piacere di condividere questo interessantissimo precedente reso dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su due diverse richieste di restituzione somme avanzate dall'INPS per il medesimo periodo sulla prestazione di invalidità civile in godimento.

Il sempre ineccepibile dott. Marco Cirillo, partendo anche dall'orientamento della Cassazione n. 13223/2020, così motiva l'accoglimento del nostro ricorso e la conseguente declaratoria di irripetibilità delle somme:

"in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo".

Davvero interessante è anche la parte in cui specifica che il "dolo" in ogni caso non è configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.

Altri post sull'argomento li troverete QUI.

Cliccando sul pulsante in basso troverete il provvedimento liberamente scaricabile in formato pdf.

venerdì 24 giugno 2022

La donazione di immobili ai figli non rileva ai fini del diritto all'assegno sociale (Tribunale Napoli, Sentenza 8199/2016 e Tribunale Napoli Nord, Sentenza 2991/2022)



Ho il piacere di allegare due interessantissimi precedenti giurisprudenziali gentilmente messi a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alessandro Gambardella e Silvana e Claudia Vespa.

La prima è la Sentenza n° 8199/2016 del Tribunale di Napoli, G.L. dott. Francesco Armato.

La seconda invece è la recentissima Sentenza n° 2991/2022 del Tribunale di Napoli Nord, G.L. dott. Marco Bottino

In entrambi i casi si controverteva su assegno sociale negato in quanto i richiedenti, in data anteriore alla domanda amministrativa, avevavo provveduto a donare il proprio patrimonio immobiliare ai figli.

Nelle motivazioni - ad accoglimento di entrambe le domande giudiziarie - si legge, in estrama sintesi, che la donazione appare irrilevante ai fini della decisione, non essendovi incidenza della liberalità nella determinazione del reddito del donante.

A seguire il link ai due provvedimenti, liberamente sacricabili in formato PDF.

giovedì 12 maggio 2022

Il reddito di riferimento per il diritto alle prestazioni assistenziali è quello certificato dall'Agenzia delle Entrate ed è al netto delle spese deducibili (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1865/2022)

Ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente giurisprudenziale reso dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su una pensione di inabilità civile il cui pagamento era stato improvvisamente sospeso dall'INPS per un non meglio specificato "superamento dei limiti reddituali".

Nel provvedimento allegato, l'impeccabile G.L. dr. Giannicola Paladino, dopo un'interessantissima ricostruzione normativa della provvidenza in oggetto, condanna l'INPS al ripristino del pagamento della prestazione economica in considerazione della circostanza che dalla certificazione reddituale ufficiale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, risultava che il ricorrente avesse dichiarato un reddito al netto delle spese deducibili inferiore ai limiti massimi stabiliti annualmente per legge.

Un altro articolo sull'argomento lo troverete QUI.

Buona lettura.

Carmine Buonomo 

 

mercoledì 9 marzo 2022

Assegno sociale, stato di bisogno e anno di riferimento del relativo requisito reddituale (Corte Appello Napoli, Sentenza n° 674/2022)

In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare questo interessantissimo provvedimento reso dalla Corte d'Appello di Napoli, Consigliere Rel. dr. Edoardo Cilenti, e gentilmente messo a dispoiszione dagli amici e colleghi avv.ti Rosario e Ciro Palladino.

Al collega Rosario Palladino, in particolare, va anche un sentito ringraziamento  per il commento che troverete a seguire.   

"La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, con la recentissima sentenza n. 674/2022 del 21.02.2022 ha affrontato la problematica riguardante il tempo in cui debba sorgere il c.d. “stato di bisogno” quale requisito essenziale ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale da parte dell’INPS nonché della prova che l’Istituto debba fornire allorchè “sostenga” l’eventuale predeterminazione dolosa dello stesso stato di bisogno da parte del richiedente.

Il principio richiamato dalla Corte di Appello di Napoli in funzione di giudice del lavoro, che ha accolto integralmente un ricorso in appello avverso una sentenza di rigetto del Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lav. e Prev., è quello per il quale in tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del benefìcio debbano coesistere con l’erogazione del trattamento, con la conseguenza che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all’anno da cui decorre la prestazione e non – come invece previsto ai fini dell’accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi – con riferimento all’anno precedente.

Ed invero, ha sostenuto la Corte che in caso di tutela assistenziale rapportata ad un limite di reddito, tale limite va inteso - in virtù del concetto di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. - nel senso di condizione effettiva, ovvero di attuale disponibilità/non disponibilità di mezzi economici

Già da Cass. n. 6570 del 18/03/2010 si deduceva che in tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. 

In altri termini il beneficio in parola ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici avviene annualmente.

A ciò la Corte di Appello di Napoli ha aggiunto che ove l’ente erogatore della prestazione (INPS) sostenga che l’istante nell’anno precedente la presentazione della domanda di assegno sociale abbia dolosamente predeterminato il proprio stato di bisogno ha l’onere di provare che la suddetta condotta sia stata posta in essere – appunto – in maniera dolosa".

Buona lettura.

giovedì 30 dicembre 2021

Tabelle INPS prestazioni assistenziali: importi e limiti di reddito anno 2022 (Circolare INPS n° 197/2021)



Si sono concluse le operazioni di rinnovo del pagamento delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2022. 

Lo comunica l'Inps nella Circolare n. 197/2021 (in particolare si veda l'Allegato 2) in cui l'Istituto adegua, come di consueto, gli importi validi per l'anno a venire.

Aggiornati quindi i trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall'Inps. 

L'importo dell'assegno sociale nel 2022 sale a € 467,65 , il trattamento minimo del FPLD a € 523,83. 

Aumenti anche per le prestazioni assistenziali erogate a favore degli invalidi civili (assegno mensile e pensione di inabilità civile) che risulteranno fissate nel 2022 a € 291,69 al mese, e per l'indennità di accompagnamento che aumenta da € 522,1 a € 525,17 al mese. 



mercoledì 29 dicembre 2021

Invalidi civili: l'assegno mensile è finalmente cumulabile con i redditi da lavoro (art. 12-ter L. 215/2021 - Messaggio INPS 4689/2021)

L'assegno mensile erogato nei confronti degli invalidi civili con una invalidità compresa tra il 74 ed il 99% torna cumulabile con i redditi da lavoro. 

Lo rende noto l' INPS nel Messaggio n. 4689/2021 pubblicato in seguito dell'entrata in vigore della L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021.

L’ art. 12-ter inserito dalla legge n. 215/2021 ha, infatti, ridefinito il requisito della INATTIVITA' LAVORATIVA di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 precisando che si intende soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite di reddito annuo (personale) per il riconoscimento dell’assegno mensile stesso. Pertanto la prestazione è cumulabile con i redditi da lavoro (dipendente o autonomo) nei limiti di 4.931€ annui (rivalutati annualmente).

Di conseguenza sono superate le istruzioni diffuse con il precedente messaggio n. 3495/2021 lo scorso 14 ottobre 2021. 
In tal sede, si ricorderà, l'INPS adeguandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità aveva negato il diritto all'assegno mensile in presenza dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa a prescindere dal reddito percepito.

Le domande di prestazione presentate e non accolte in virtu' del precedente orientamento saranno riesaminate d’ufficio in autotutela dall'INPS sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.

giovedì 2 dicembre 2021

L'assegno mensile di invalidità torna cumulabile con i redditi da lavoro



L'assegno mensile erogato nei confronti degli invalidi civili con una invalidità tra il 74 ed il 99% torna cumulabile con i redditi da lavoro.

Lo prevede un emendamento al disegno di legge conversione del Decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) approvato durante l'esame in Senato.

La modifica supera così l'indirizzo interpretativo seguito da un paio di sentenze della Corte di Cassazione e recepito recentemente dall'INPS con il Messaggio n. 3495/2021

L’intervento chiarisce che il requisito dell’inattività lavorativa si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall’eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito massimo (circa € 4900 annui) previsto per il riconoscimento del trattamento medesimo.

lunedì 30 agosto 2021

Assegno sociale: il reddito incompatibile al riconoscimento del relativo diritto assume rilievo solo se effettivamente percepito (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n. 3397/2021)


In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente reso dal Tribunale di Napoli Nord, in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico, l'INPS rigettava in via amministrativa la domanda di assegno sociale avanzato dalla nostra assistita per un non meglio specificato superamento del limite reddituale.

Con la Sentenza n° 33397/2021 il sempre ineccepibile Giudice dr. Giovanni Andrea Rippa, accoglieva in toto la domanda giudiziale dell'assitita e, in continuità con quanto statuito da Cassazione n° 6570/2010, statuiva che un eventuale reddito incompatibile al riconoscimento del diritto all'AS assume rilievo solo se effettivamente percepito.

Carmine Buonomo

mercoledì 21 ottobre 2020

Indebito assistenziale reddituale: sono ripetibili solo le somme versate dal momento in cui l'ente accerti il superamento dei requisiti (Tribunale Foggia, Sentenza n° 5026/2019)

In riferimento all'annosa questione degli indebiti assitenziali connessi a carenza del c.d. requisito reddituale, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente del Tribunale di Foggia, gentilmente condiviso dal collega avv. Antonio Tota dell'omonimo foro. 

Nel suddetto provvedimento il Tribunale - partendo dall'orientamento della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n° 28771/2018 e poi confermato con ordinanza n° 10642/2019 - stabilisce inequivocabilmente che l'indebito assistenziale per venir meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti redituali; ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione in situazione di dolo rispetto alò venir meno del suo diritto.

Carmine Buonomo  

giovedì 24 settembre 2020

Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” agli inabili civili, sordi o ciechi assoluti nonchè inabili ex L. 222/84 (Circolare INPS n° 107 del 23/09/2020)


La
sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni”e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.

La citata norma infatti riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino ad € 516,46 al mese per tredici mensilità (c.d. “incremento al milione”) ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.

Secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico di sessanta anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.

In applicazione di tale pronuncia, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, prevede, all’articolo 15, che: “Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.

Pertanto a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, nonchè titolari di pensione di inabilità ex L.222/84 è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a € 651,51 per tredici mensilità.

REQUISITI REDDITUALI:

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):

a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a € 8.469,63 (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere, contemporaneamente:

  1)   redditi propri di importo non superiore a € 8.469,63;
 2) redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a € 14.447,42.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

martedì 4 febbraio 2020

Giudizio previdenziale e non contestazione dei requisiti extrabiologici (Cassazione, ordinanza n° 2513/2020)



Anche nei giudizi previdenziali ed assistenziali, il requisito reddituale – al pari degli altri elementi costitutivi del diritto (es. incollocazione) - ove sia stato specificamente dedotto nel ricorso introduttivo può essere ritenuto provato per non contestazione.

In tal caso al giudice è preclusa qualsiasi indagine. 

Ringrazio il fraterno amico avv. Gaetano Irollo per il prezioso precedente messo a disposizione.