Ai fini dell’esclusione dal beneficio dell'assegno sociale è da considerarsi irrilevante
la mera titolarità e l’astratta conseguibilità di un reddito incompatibile (nel caso di specie: assegno di mantenimento), essendo al
contrario necessaria la sua effettiva acquisizione nel patrimonio del richiedente.
Il mancato esperimento delle azioni utili al conseguimento del credito non è sufficiente a configurare una violazione del principio della buona fede, essendo a tal fine necessaria una previa verifica della possibilità e convenienza delle azioni dirette alla
realizzazione del reddito, con la conseguenza di escludere ogni violazione allorché
risulti aliunde acclarata l’incapienza del debitore e/o l’inesistenza di garanzie patrimoniali (conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6570/2010).
Ringrazio l'amica e collega avv. Francesca Bufalini del foro di Viterbo per l'interessantissimo precedente messo a disposizione.