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venerdì 1 giugno 2012

Quinquennio Mobile (art. 18 DPR 488/1968): perfezionamento, in epoca successiva alla domanda di assegno d'invalidità o di pensione d'inabilità, del requisito contributivo richiesto nel quinquennio precedente la domanda stessa

Ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilita' nel caso che il requisito contributivo richiesto nel quinquennio precedente la relativa domanda non sussista e venga perfezionato successivamente, con messaggio n.37163 del 25 gennaio 1991 era stato stabilito il criterio del c.d. "quinquennio mobile", secondo il quale "deve prendersi in considerazione il quinquennio precedente la decorrenza differita, in corrispondenza del quale deve risultare perfezionato il requisito relativo di contribuzione richiesto dalla legge".