Visualizzazione post con etichetta Residenza. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Residenza. Mostra tutti i post

venerdì 27 dicembre 2013

Prestazioni di invalidita' civile ai non residenti in Italia


Per il diritto alle prestazioni d’invalidità civile non basta la residenza anagrafica, ma occorre l’effettiva presenza stabile e abituale in Italia di almeno sei mesi nell’anno solare. Lo precisa l’Inps a risposta di alcune richieste di chiarimenti da parte degli uffici territoriali (messaggio n. 20966/2013).



Lo “status” di invalido civile, di cieco civile o sordo civile dà diritto ad una serie di benefici di carattere assistenziale, tra cui l’erogazione di prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità, etc.). 

Per conseguire il diritto a tali prestazioni sono richiesti altri requisiti in aggiunta a quello sanitario che rappresenta il presupposto essenziale per il diritto (appunto lo “status” di invalidi civile, di cieco civile o sordo civile). 
Tra questi ulteriori requisiti, che non incidono sullo stato invalidante, c’è quello della residenza in Italia. 



La residenza, osserva l’Inps, ai sensi dell’articolo 43 del Codice Civile, è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. 
L’interpretazione giurisprudenziale ha sempre privilegiato la situazione di fatto, intesa come l’effettiva presenza del soggetto in un determinato luogo, rispetto all’elemento soggettivo, cioè all’intenzione di dimorarvi che è presunta fino a prova contraria. 
Pertanto, conclude l’Inps, il requisito della residenza si deve ritenere soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile e abituale in Italia del soggetto interessato.