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mercoledì 22 marzo 2017

Nel contrasto tra decreto di omologa e CTU, l'unico rimedio esperibile è la procedura CEM (Cassazione, ordinanza n° 6415/2017)


Avverso il decreto di omologa (che segue automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni) non vi sono rimedi perché questo è espressamente dichiarato, dal legislatore che ha novellato il codice di rito, "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello e neanche a ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (quest'ultimo ammissibile limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza).

La discrasia tra il parere del CTU ed il decreto di omologa è irrilevante, dovendosi avere esclusivo riguardo alle conclusioni di cui alla consulenza;


Il decreto di omologa che se ne discosti risulta, pertanto, viziato da mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione.


(Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza del 13/03/2017 n° 6415 - Massima non ufficiale)

Ringrazio il collega ed amico avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.

A seguire il provvedimento in .pdf liberamente consultabile e scaricabile.

Carmine Buonomo





venerdì 27 maggio 2016

Mancata pronuncia sulla distrazione delle spese legali: il rimedio esperibile è la procedura di correzione di errore materiale (Cassazione, ordinanza n. 4174/16)


In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. 

La procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037).



mercoledì 28 ottobre 2015

Decreto Ingiuntivo: ammissibile il procedimento di correzione dell'errore materiale (Tribunale Napoli Nord, dr. P. Ucci, decreto del 08/06/15)




IL POTERE DI CORREZIONE È ASSORBITO IN QUELLO DI RIESAME

Art. 12 comma 2 disp. att. c.c. e art. 287 c.p.c.


Il potere di correzione deve considerarsi assorbito in quello di decisione sul riesame, in virtù del carattere interamente sostitutivo di questa (sia essa la sentenza di appello o, a maggior ragione, la sentenza sull'opposizione al decreto ingiuntivo) rispetto al provvedimento del quale si chiede la correzione.

È ammissibile l’istanza per la correzione di un errore materiale inerente a un decreto ingiuntivo, per espressa disposizione normativa, ex art. 12, co. 2 disp. att. c.c..

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Dott. Pasquale Ucci, con decreto dell’8 giugno 2015.

Nel caso di specie, la banca proponeva ricorso per la correzione di errore materiale, ex art. 287 c.p.c., di un provvedimento monitorio.

Sul punto, si richiama preventivamente la sentenza n. 393 del 17.11.1994, con cui la Corte Costituzionale aveva ritenuto non rilevante la questione di legittimità della esclusione, dal novero dei provvedimenti correggibili ex art. 287 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando inammissibile la questione di illegittimità costituzionale nella parte in cui non menzionava i decreti ingiuntivi tra i provvedimenti che possono essere sottoposti a correzione.

La norma di cui all’art. 287 c.p.c. include, infatti, tra i provvedimenti suscettibili di correzione, su ricorso di parte e dallo stesso giudice che le ha pronunciate, solo le ordinanze e le sentenze, qualora l’Autorità Giudiziaria sia incorsa in omissioni o in errori materiali o di calcolo. 

Nonostante la mancata inclusione dei provvedimenti monitori tra i provvedimenti di cui alla sopra citata norma del codice di rito per la correzione di errori materiali, di calcolo o omissioni, essi lo sono ugualmente ex lege, vista la disposizione di cui all’art. 12, comma 2, disp. att. c.c., stante l'agevole equiparabilità di tali provvedimenti alle sentenze di condanna, per via della loro idoneità a conseguire l'efficacia materiale propria della cosa giudicata, ove non tempestivamente opposti.

Il giudice ha pertanto ritenuto che il potere di correzione debba considerarsi intrinseco al potere di decisione sul riesame, in virtù del carattere interamente sostitutivo di questa (sia essa la sentenza di appello o, a maggior ragione, la sentenza sull'opposizione al decreto ingiuntivo), rispetto al provvedimento del quale si chiede la correzione.

In conclusione