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mercoledì 15 febbraio 2023

Indebito assitenziale sanitario: salvo l'ipotesi di dolo, vanno restituite solo le somme percepite successivamente alla comunicazione del verbale di revisione (Cassazione, ord. 24180/2022)


Secondo l'oramai consolidatissimo orientamento della S.C. (tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019), nell'ipotesi di indebito asssitenziale è esclusa la ripetizione delle somme percepite in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento; 

Nel caso specifico la Corte statuisce che l'indebito che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;

Altri post sull'argomento li troverete QUI

giovedì 29 dicembre 2022

Importante servizio on-line per la definizione sugli atti delle prime istanze, aggravamenti e revisioni di invalidità civile, handicap e disabilità.


Non tutti sanno che, grazie alla modifica introdotta dal c.d. “Decreto Semplificazioni” (Art. 29-ter del D.L. 76/2020, inserito in sede di conversione dalla L. 120/2020), attualmente tutti i procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap possono essere definiti attraverso la c.d. "valutazione sugli atti". 

Le Commissioni Mediche Inps infatti sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza/aggravamento sia di revisione, sulla base dei documenti sanitari inviati dagli interessati. 

Questo ovviamente sarà possibile solo in tutti quei casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

A fornire precise indicazioni è stato il Messaggio Inps n.3315 del 1.10.2021, che spiega come la valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata; la Commissione INPS di accertamento valuterà la documentazione sanitaria trasmessa che dovrà essere inviata esclusivamente (anche a mezzo mail) in formato PDF e di dimensioni non superiori a 2 MB per documento.

Solo qualora Inps dovesse ritenerla non sufficiente per una valutazione obiettiva, l’Istituto provvederà a convocare l’interessato a visita diretta.

Questa nuova procedura consente alle Commissioni Mediche INPS di snellire il procedimento di verifica sanitaria, agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi come nel caso dei pazienti affetti da fibrosi cistica e implementare una modalità accertativa che tenga conto anche dell’evolversi del contesto pandemico.

Qualora i cittadini avessero già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, disabilità, o avessero già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione, potranno chiedere di essere valutati agli atti inoltrando la documentazione sanitaria come previsto, appunto, dell’articolo 29-ter del citato decreto-legge n.76/2020.

E' necessario specificare che il nuovo servizio di allegazione documentazione sanitaria può essere utilizzato solo per quelle pratiche...

martedì 12 ottobre 2021

In caso di visita di revisione volta alla mera rivalutazione del requisito sanitario, non è richiesta una nuova domanda amministrativa (Tribunale Napoli Nord, ordinanza RG 5206/2021)

Con riferimento all'annosa questione "verbale di revisione negativo / nuova domanda amministrativa" negli ultimi tempi l'INPS, a seguito delle continue "batoste" ricevute dai vari Tribunali del Lavoro italiani (LINK agli articoli) ha provato ad affinare gli artigli, modificando la propria strategia offensiva.
Cosa succede in pratica?
A titolo meramente esemplificativo, con verbale di revisione l'INPS comunica la mancata conferma del requisito sanitario con la sospensione dei benefici (economici e non) e contemporaneamente avvisa della possibilità di ricorrere in Tribunale con giudizio ex art. 445 bis cpc nei 6 mersi dalla notifica.
E fin qui nulla quaestio!!!
La cosa grave, invece, è che a distanza di un periodo variabile da pochi giorni a 2/3 mesi dalla notifica del verbale sanitario, l'INPS PROVVEDE - IN MANIERA TOTALMENTE IRRITUALE ED ILLEGITTIMA - ANCHE AD ADOTTARE E COMUNICARE la REVOCA della prestazione.
In questo modo, credendo di trovarsi di fronte ad un magistrato poco attento e ad un avvocato stupido, l'Istituto, costituendosi in giudizio, chiede il rigetto della domanda per intervenuta revoca.
Anche mia figlia che ha appena nove anni sa benissimo che LA REVOCA FORMALE PUÒ (anzi DEVE) ESSERE ADOTTATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE IL VERBALE SANITARIO NON VIENE IMPUGNATO ENTRO SEI MESI OPPURE SE, L’EVENTUALE GIUDIZIO DI ATPO VIENE DEFINITO CON ESITO SFAVOREVOLE AL RICORRENTE.
Lo sa mia figlia, lo sa il mio vicino di casa, lo sa anche il mio cagnolino, ma - guarda caso - all'INPS non lo sanno o, più probabilmente, fanno finta di non saperlo!!!
Fortunatamente esistono i magistrati e gli avvocati (si perdoni l’autocelebrazionismo): i primi deputati a far rispettare la legge ed i secondi a denunciare alla magistratura le storture del sistema e gli abusi di potere come questo or ora denunciato!!!
Con l'allegata ordinanza resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio, a seguito delle note di trattazione scritta, la sempre attentissima e preparatissima d.ssa Chiara Cucinella, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord, nel rigettare la strampalata eccezione INPS di improponibilità per intervenuta revoca ha formalmente provveduto alla nomina del CTU con la seguente motivazione: 

mercoledì 3 febbraio 2021

Verbale revisione sanitaria e necessità nuova domanda e opposizione ad ATPO carente di argomenti scientifici e/o obiettivi (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 5015/2020)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord, reso in un procedimento patrociunato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su un giudizio di opposizione ad ATPO, proposto dall'INPS.

Nella seconda fase l'INPS, oltre al merito sanitario, riproponeva acriticamente anche l'eccezione "verbale di revsione sanitario / improponibilità giudizio per mancanza di nuova domanda mministrativa" già superata dal Giudice nella fase di ATPO (LINK).

La sempre ineccepibile d.ssa Fabiana Colameo in primis provvede così a rigettare la suddetta eccezione, prendendo anche spunto dalle recentissime pronunce della Cassazione n° 27914/2020 e 28445/2019: "... nel caso di specie, in mancanza di un provvedimento formale di revoca della prestazione, non occorreva affatto la presentazione di una nuova domanda, considerato, peraltro, che il verbale sanitario risulta tempestivamente impugnato dall'istante nei termini di legge".

Per quanto invece riguarda i motivi dell'opposizione sanitaria proposta dall'INPS, il Giudice rigetta la richiesta di una nuova CTU, omologando il requisito sanitario accertato nell'ATPO, sostenendo che "... la valutazione sepressa dal CTU in base alla scienza medico-legale non viene confutata con argomenti scientifici nè di natura obiettiva. Le contestazioni dell'INPS si prestano ad essere considerate deduzioni espressive di un mero dissenso diagnostico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritale".  

Il tutto con condanna al pagamento delle spese della doppia fase di giudizio.

Buona lettura.    

Carmine Buonomo

lunedì 18 gennaio 2021

Anche il provvedimento di revoca, al pari del verbale di revisione negativo, è pacificamente impugnabile in giudizio (Cassazione, ord. 15710/2020).

Come tutti saprete la Cassazione, con la Sentenza n° 28445/2019, pur rigettando la domanda giudiziaria del ricorrente, nell’ambito della propria funzione nomofilattica ha dettato delle importantissime linee guida sul procedimento da seguire quando, in ambito assistenziale, venga notificato un verbale di revisione negativo o un provvedimento di revoca.

La stessa, infatti, NELLO SVISCERARE UN INTERESSANTISSIMO EXCURSUS NORMATIVO, NON FA ALTRO CHE CONFERMARE LA DIFFERENZA ABISSALE TRA VERBALE SANITARIO E PROVVEDIMENTO  DI REVOCA.

Andando a esaminare, infatti, i punti da 18 a 20 della parte motiva della  "illuminante" Sentenza n° 28445/2019, si legge: 

18. Inoltre, poiché l'art. 20, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 ha richiamato il disposto dell'art. 5, comma 5, d.P.R. n. 698 del 1994, LA REVOCA È PRECEDUTA DALLA  SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLA PRESTAZIONE, che viene comunicata entro trenta giorni all'interessato.

19. DUNQUE, NULLA VIETA ALL'INTERESSATO, CHE RITENGA INFONDATA L'AZIONE  AMMINISTRATIVA DI VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO  DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO, DI TUTELARE GIÀ IN SEDE DI SOSPENSIONE  IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE (L'EROGAZIONE È APPUNTO SOLO SOSPESA E IL DIRITTO NON È ANCORA ESTINTO), MEDIANTE TEMPESTIVA AZIONE GIUDIZIARIA che si giustifica quanto ad interesse ad agire per l'indubbia attualità della lesione patrimoniale che deriverebbe dalla illegittimità della misura cautelativa e che non richiede alcuna nuova domanda amministrativa, essendo la sospensione prevista espressamente dalla legge (vd. Cass. n. 6590 del 2014 cit. ed i richiami ivi effettuati).

20. VICEVERSA, OVE LA REVOCA SIA STATA DEFINITIVAMENTE ADOTTATA, con il consequenziale definitivo effetto estintivo, L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA e ciò può avvenire anche il giorno successivo a quello in cui la revoca viene formalizzata e comunicata".

Purtroppo, peró, quando “il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito”….

Perché dico questo? Perché qualche scienziato all’INPS ha ben pensato di considerare solo la parte della Sentenza in cui viene rigettato il ricorso e, stravolgendo a proprio uso e costume quanto detto nel citato provvedimento ha ideato il paradossale Messaggio n°138 del 15/01/2021.

martedì 20 ottobre 2020

Anche il Tribunale di Messina si pronuncia sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione" (ordinanza del 23/09/2020)

Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe una nuova domanda amministrativa.

Questa volta è il turno del Tribunale di Messina, G.L. d.ssa Rosa Bonanzinga, con un'interessantissima ordinanza gentilmente inviatami dal collega avv. Gianluca De Santis del foro di Catanzaro.

Troverete i file in formato .pdf, liberamente scaricabili, in fondo al post.

Altri articoli sull'argomento li troverete QUI.

Carmine Buonomo

sabato 7 marzo 2020

Nuove ordinanze dei Tribunali di Avezzano, Bari e Catanzaro sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione"

Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe una nuova domanda amministrativa.



Questa volta è il turno dei Tribunali di Avezzano, Bari e Catanzaro con tre interessantissime ordinanze gentilmente inviatami dai colleghi avv.ti Giacomo Felli del foro di Avezzano (Aq), Francesco Luigi De Cesare del foro di Bari e Gianluca De Santis del foro di Catanzaro.

Troverete i file in formato .pdf, liberamente scaricabili, in fondo al post.


mercoledì 15 gennaio 2020

Finalmente anche il Tribunale di Napoli si pronuncia sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione" (ordinanze del 08 e 14/01/2020)

Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe una nuova domanda amministrativa.

Questa volta è il turno del Tribunale di Napoli, G.L. dott.ssa Mariavittoria Papa e dott. Roberto De Matteis, con due interessantissime ordinanze gentilmente inviatami dagli amici e colleghi avv.ti Gianluca Vecchione ed Alessandro Faggiano.

Troverete i file in formato .pdf, liberamente scaricabili, in fondo al post.

mercoledì 8 gennaio 2020

In caso di soppressione di prestazione assistenziale riconosciuta su precedente giudicato, il giudice deve procedere a una valutazione comparativa tra la precedente condizione e quella attuale (Cassazione, Sentenza n. 26090/2019)


Nelle controversie in materia di soppressione, per asserito miglioramento, di pensione di invalidità civile, di assegno di invalidità civile o di indennità di accompagnamento che siano state conseguita in forza di sentenza passata in giudicato, è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all'epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione, atteso che in tali casi il giudicato si estende anche alla valutazione del carattere invalidante delle malattie che, se invariate, non possono essere diversamente valutate (così Cass. n. 12674 del 2003, cui ha dato seguito Cass. n. 5424 del 2006); 

Ringrazio, come sempre, l'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello per il prezioso materiale messo a disposizone.


lunedì 23 dicembre 2019

Anche la Sicilia si pronuncia sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione" (Tribunale Catania, ordinanza del 02/12/19)

Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la  capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe una nuova domanda amministrativa.

Questa volta è il turno del Tribunale di Catania, G.L. d.ssa Caterina Musumeci, con un'interessantissima ordinanza gentilmente inviatami dal collega avv. Giuseppe Marzano dell'omonimo foro.  

Troverete il file in formato .pdf, liberamente scaricabile, in fondo al post.

Altri articoli sulla questione "verbale di revisione / nuova domanda" a seguire:


Carmine Buonomo


venerdì 20 dicembre 2019

Verbale di revisione negativa: si alla nomina del CTU in mancanza di un formale provvedimento di revoca (Tribunale Napoli Nord, ordinanza del 17/12/19)

Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.L. d.ssa Fabiana Colameo, con un ordinanza del 17/12/2019 resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio, torna a pronunciarsi sulla eccezione di improcedibilità dell'INPS secondo cui il verbale di revisione sanitaria (per l'Istituto capziosamente equivalente alla revoca della prestazione) non sarebbe impugnabile in Tribunale

In particolare nel verbale d'udienza, in un ATPO avverso verbale di revisione negativo, il Giudice "... stante la mancanza di un provvedimento formale di revoca della prestazione..." provvede regolarmente al conferimento dell'incarico al CTU .





Altri articoli sulla questione "verbale di revisione / nuova domanda" a seguire:




Carmine Buonomo



lunedì 16 dicembre 2019

Dopo Napoli Nord e Bari, anche il Tribunale di Foggia rigetta l'eccezione INPS "verbale revisione / nuova domanda" (Trib. Foggia, ordinanza del 21/11/19)

Si susseguono a tamburo battente i provvedimenti con cui i Tribunali italiani stanno rigettando la capziosa eccezione di improcedibilità dell'INPS secondo cui il verbale di revisione sanitaria (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione) non sarebbe impugnabile in Tribunale

La cosa interessante è che tutti gli uffici giudiziari prendono spunto dalla Sentenza della Cassazione n° 28445/2019 in un primo momento erroneamente e frettolosamente sbandierata come vittoria giudiziaria dall'INPS. 

Dopo i Tribunali di Napoli Nord e Bari, è il Tribunale di Foggia, in persona del G.L. dr. Ivano Caputo, a pronunciarsi sulla questione con un'interessantissima ordinanza gentilmente inviatami contemporaneamente dai colleghi avv.ti Giacomo A. Celentano e Luigi Francesco De Cesare.


giovedì 12 dicembre 2019

Anche la Puglia si pronuncia sull'eccezione INPS "verbale di revisione sanitaria = obbligo nuova domanda" (Trib. Bari, ordinanza del 03/12/2019)

Si susseguono inesorabilmente i provvedimenti con cui i Tribunali italiani, nel rigettare la strampalata eccezione di improcedibilità dell'INPS secondo cui il verbale di revisione sanitaria (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione) non sarebbe impugnabile in Tribunale, provvedono alla nomina del CTU. 

La cosa interessante è che tutti gli uffici giudiziari prendono spunto dalla Sentenza della Cassazione n° 28445/2019 che in un primo momento era stata erroneamente e frettolosamente sbandierata come vittoria giudiziaria dall'INPS. 

Dopo il Tribunale di Napoli Nord (LINK) è il Tribunale di Bari in persona del dr. Giuseppe Lagioia, a pronunciarsi sulla questione con un'interessantissima ordinanza gentilmente inviatami dal collega avv. Luigi Francesco De Cesare dell'omonimo foro.

Buona lettura,

Carmine Buonomo

martedì 15 ottobre 2019

Revisione negativa prestazione riconosciuta su giudicato: nel provvedimento definitivo vanno trascritte le conclusioni del difensore (Cassazione, ord. n° 26090/19)

Ringrazio l'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello per l'interessantissimo precedente condiviso.

In caso di rivedibilità di prestazione riconosciuta su precedente giudicato (cui segua un verbale negativo), nella sentenza del giudizio di opposizione all'ATPO vanno trascritte le conclusioni del difensore che chiede di "personalizzare" i quesiti da affidare al CTU per tenere conto della cosiddetta "analisi comparativa" delle condizioni di salute nel rispetto del principio della "estensione oggettiva di giudicato" ex art. 2909 c.c. nei rapporti previdenziali ed assistenziali di durata (sul punto anche Cass. SS.UU. Sentenza n° 383/1999).

E' importantissimo sottolineare che, nel caso di specie, trattandosi di controversia sulla sussistenza dei requisiti sanitari, proposta nel termine decadenziale prima che fosse intervenuta la formale revoca (propriamente detta) da parte dell'Istituto, OVVIAMENTE non era stata presentata nessuna "domanda di ripristino" (si veda articolo sulla questione revoca/nuova domanda).

Trattandosi di problematica rilevabile d'ufficio (difetto della previa domanda amministrativa), questa sarebbe sicuramente emersa ed avrebbe paralizzato la pronuncia di merito ottenuta.


Carmine Buonomo

lunedì 11 marzo 2019

Giudizio per l'accertamento della non rivedibilità del requisito sanitario: si procede con ATPO (Cass. ord. 2757/2019)


Fonte: sito web Studio Legale Aquilani

Per la S.C. il giudizio sulla esonerabilità o meno da future visite di revisione dello stato invalidante, è pur sempre un giudizio di natura medica, il quale, attinendo alla materia dell'invalidità civile, è riservato alla procedura speciale dell'Atp ex art. 445-bis c.p.c.

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile 

ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2757

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2757

Sussistenza di malattia idonea ad escludere il controllo sulla permanenza dello stato invalidante - oggetto di controversia rientrante tra quelle riservate alla procedura di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c. (Sintesi non ufficiale)
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2757 Anno 2019
Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: GHINOY PAOLA
Data pubblicazione: 30/01/2019
ORDINANZA
sul ricorso 11207-2017 proposto da:
A*** M***, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO PETRALIA;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA
CAPANNOLO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1041/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
Rilevato che:

martedì 22 novembre 2016

Invalidita', visite di revisione e semplificazioni per i neomaggiorenni: la Circolare INPS


Con la Circolare numero 10 del 23 gennaio 2015, l'Inps chiarisce alcuni punti relativi alle novità in merito all'accertamento sanitario di revisione introdotte dall'art. 25, comma 6 bis, Legge n. 114/2014, già D.L. 90/2014.


La novità consiste nel fatto che, nel caso in cui la persona fosse in attesa di effettuare la visita di revisione per la verifica della permanenza dei requisiti sanitari, si conservano i diritti acquisiti (provvidenze economiche, prestazioni e agevolazioni lavorative), anche all'indomani della scadenza del verbale. In sostanza, in caso di ritardo, nel periodo "cuscinetto" non si perdono più i benefici acquisiti, in attesa di nuova visita.

COSA CAMBIA PER IL CITTADINO? 


Due sono quindi le novità per il cittadino in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità: la prima riguarda la permanenza dei benefici, che non vanno a decadere alla data della scadenza del verbale. La seconda riguarda la visita stessa, che diventa ora di competenza dell'INPS. Significa che sarà l'INPS a convocare il cittadino a nuova visita, e che sarà la stessa INPS a effettuare la visita, le cui commissioni saranno chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d'invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento. 

Così si legge nella Circolare: La novella legislativa, infatti, rende finalmente possibile una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all'Istituto, già preposto all'accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l'accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all'atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall'Istituto stesso.

Il vantaggio, secondo INPS, è in uno snellimento delle pratiche e dei tempi, con una semplificazione dell'iter sanitario-amministrativo, con una gestione unitaria che dovrebbe consentire sinergie e controlli più rapidi ed efficienti, in grado di rendere tempestivamente disponibili i dati e le informazioni necessarie alle funzioni amministrative, sanitarie e legali dell'Istituto, garantendo altresì una maggiore omogeneità del giudizio medico legale su tutto il territorio nazionale e la tracciabilità del complessivo processo sanitario-amministrativo, in linea con le esigenze di modernizzazione telematica e di semplificazione nell'erogazione del servizio da sempre perseguite dall'Istituto. Su questo è interessante il commento del sito specializzato Handylex, che in una analisi della Circolare fa notare anche come "estromettendo" totalmente le ASL dalle visite di revisione che finora erano loro affidate (…), il cittadino non ha più come referente la propria ASL e la sua sede fisica. Potrebbe, quindi, accadere che recarsi a visita comporti maggiori distanze e maggiori disagi. Continua Handylex:Di certo tale soluzione incontrerà il favore di molte Regioni che vedranno abbattersi i costi di accertamento presso le proprie ASL, ma al contempo ciò rappresenta un ulteriore passo verso la delega totale della valutazione della disabilità dal Sistema sanitario e sociosantario nazionale all'INPS.