Secondo l'oramai consolidatissimo orientamento della S.C. (tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223
del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019), nell'ipotesi di indebito asssitenziale è esclusa la ripetizione delle somme percepite in presenza di
situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi
generalmente come minimo comune denominatore la non
addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una
situazione idonea a generare affidamento;
Nel caso specifico la Corte statuisce che l'indebito che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
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Carmine Buonomo
Ottimo servizio d'informazione
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