lunedì 18 gennaio 2021

Anche il provvedimento di revoca, al pari del verbale di revisione negativo, è pacificamente impugnabile in giudizio (Cassazione, ord. 15710/2020).

Come tutti saprete la Cassazione, con la Sentenza n° 28445/2019, pur rigettando la domanda giudiziaria del ricorrente, nell’ambito della propria funzione nomofilattica ha dettato delle importantissime linee guida sul procedimento da seguire quando, in ambito assistenziale, venga notificato un verbale di revisione negativo o un provvedimento di revoca.

La stessa, infatti, NELLO SVISCERARE UN INTERESSANTISSIMO EXCURSUS NORMATIVO, NON FA ALTRO CHE CONFERMARE LA DIFFERENZA ABISSALE TRA VERBALE SANITARIO E PROVVEDIMENTO  DI REVOCA.

Andando a esaminare, infatti, i punti da 18 a 20 della parte motiva della  "illuminante" Sentenza n° 28445/2019, si legge: 

18. Inoltre, poiché l'art. 20, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 ha richiamato il disposto dell'art. 5, comma 5, d.P.R. n. 698 del 1994, LA REVOCA È PRECEDUTA DALLA  SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLA PRESTAZIONE, che viene comunicata entro trenta giorni all'interessato.

19. DUNQUE, NULLA VIETA ALL'INTERESSATO, CHE RITENGA INFONDATA L'AZIONE  AMMINISTRATIVA DI VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO  DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO, DI TUTELARE GIÀ IN SEDE DI SOSPENSIONE  IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE (L'EROGAZIONE È APPUNTO SOLO SOSPESA E IL DIRITTO NON È ANCORA ESTINTO), MEDIANTE TEMPESTIVA AZIONE GIUDIZIARIA che si giustifica quanto ad interesse ad agire per l'indubbia attualità della lesione patrimoniale che deriverebbe dalla illegittimità della misura cautelativa e che non richiede alcuna nuova domanda amministrativa, essendo la sospensione prevista espressamente dalla legge (vd. Cass. n. 6590 del 2014 cit. ed i richiami ivi effettuati).

20. VICEVERSA, OVE LA REVOCA SIA STATA DEFINITIVAMENTE ADOTTATA, con il consequenziale definitivo effetto estintivo, L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA e ciò può avvenire anche il giorno successivo a quello in cui la revoca viene formalizzata e comunicata".

Purtroppo, peró, quando “il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito”….

Perché dico questo? Perché qualche scienziato all’INPS ha ben pensato di considerare solo la parte della Sentenza in cui viene rigettato il ricorso e, stravolgendo a proprio uso e costume quanto detto nel citato provvedimento ha ideato il paradossale Messaggio n°138 del 15/01/2021.

In particolare secondo l’Istituto, “nei casi in cui sia intervenuto un giudizio medico legale di revisione che abbia riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore al 74%, ovvero la condizione di non cieco o non sordo”, “l’Istituto è tenuto a revocare l’eventuale prestazione economica, in linea con quanto previsto dalla giurisprudenza (cfr., in particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 28445 del 5 novembre 2019)”.

Quindi, ricapitolando, l’INPS non solo non ha capito un emerito cavolo (mi perdonino gli ottimi ortaggi per l’infelice paragone) di quanto stabilito dalla Cassazione, non solo cervelloticamente esclude alcuni istituti da questa strampalata teoria (ad esempio non si applicherebbe se dall’accompagnamento si scendesse al 100%), ma addirittura si arroga - unilateralmente, quasi fosse il legislatore - il diritto di escludere dalla tutela giurisdizionale un'enorme percentuale di propri giudizi medico-legali.

Che l’INPS a volte prenda fischi per fiaschi e le spari davvero grosse, se ne era già accorta la Suprema Corte  un bel po’ di anni fa, stigmatizzando duramente il contegno dell'Istituto e stabilendo che “è irrilevante, al cospetto delle norme di legge, il contenuto dei Messaggi INPS (Cassazione, ordinanza n° 3517/2014).

Quindi che l’INPS spesso e volentieri, preso da delirio di onnipotenza, emetta arbitrariamente un messaggio totalmente contrario a quanto stabilito dalla legge non è assolutamente una novità!!!

In ogni caso, per fugare definitivamente ogni dubbio che anche l’eventuale provvedimento di revoca (si ribadisce provvedimento completamente diverso dal verbale di revisione sanitaria negativo) sia pacificamente impugnabile in giudizio, è intervenuta recentemente la Suprema Corte con l’ordinanza n.15710/2020, con cui ha rimesso alla pubblica udienza la trattazione su un caso di revoca di assegno di invalidità civile.

Nel caso specifico il supremo collegio non ha inteso dare continuità all’orientamento di cui al punto 20 della Sentenza n° 28445/2019 in quanto “ad avviso del Collegio, il provvedimento di revoca va considerato direttamente ricorribile, al pari di qualsiasi altro provvedimento che promani da una pubblica amministrazione.

(…) Negare la diretta impugnabilità del provvedimento di revoca procura all'interessato, in caso di esito favorevole del nuovo procedimento ritualmente riattivato, la perdita dei ratei di prestazione maturati nel tempo intercorso fra la revoca dell'assegno e la riammissione al godimento del diritto; il beneficiario della prestazione si troverà, pertanto, nell'impossibilità di rivendicare giudizialmente quanto a lui non corrisposto, per l'introduzione di un effetto derogatorio del principio di cui all'art. 24 Cost. del quale - anche considerata la natura dei diritti coinvolti - non si ravvisa alcun ragionevole fondamento;

l'impronta solidaristica della sicurezza sociale non legittima, da parte dell'interprete, scostamenti da un assetto sistematico costituzionalmente teso ad arginare l'eventuale (progressivo) svuotamento della funzione di sostegno delle categorie più fragili affidata allo Stato”.

Il trionfo della logica!!!

Ringrazio l’amica e collega avv. Maria Paola Monti del foro di Roma, admin della pagina Facebook “Previdenzialisti Romani” per la segnalazione di questo ultimo ed importantissimo precedente.

Altri post sulla questione verbale revisione negativo / revoca li troverete al seguente LINK.

Carmine Buonomo

 

 

 

1 commento:

  1. quindi, se l'inps invia verbale sanitario con cui riduce la soglia di invalidità al di sotto del 74% e annesso provvedimento di sospensione, e 30 giorni dopo (come da messaggio 138 del 15/01/2021)invia la revoca, è comunque possibile ricorrere ex art. 445 bis c.p.c. nel termine di sei mesi? e la revoca intervenuta prima dei 6 mesi va impugnata separatamente? prima con ricorso amministrativo e poi (eventualmente) giudiziario? tale revoca può dirsi illegittima nella misura in cui, pur rispettando il termine di trenta giorni di cui al messaggio 138/2021, non rispetta il termine semestrale concesso all'invalido per proporre ricorso per ATP avverso il verbale sanitario (che era accompagnato dalla sospensione)?
    è corretta l'interpretazione secondo cui il verbale sanitario accompagnato dalla "sospensione", è impugnabile con ATPO solo entro 30 giorni, e non entro sei mesi, perchè poi interviene la revoca, con gli effetti estintivi di cui alla contestatissima sentenza 28445/2019?

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