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venerdì 22 gennaio 2016

I lavoratori privati con una invalidità pari almeno all'80% possono conseguire la pensione di vecchiaia ad un'età ridotta rispetto alla Legge Fornero




L'ordinamento riconosce alcune particolari agevolazioni previdenziali nei confronti degli invalidi. 
Oltre alle prestazioni strettamente legate all'invalidità (si pensi ad esempio all'assegno ordinario di invalidità o alla pensione di inabilità introdotte dalla legge 222/1984 oppure alle prestazioni in favore degli invalidi civili) la Riforma Fornero ha lasciato intatti due istituti già in vigore prima del 2011 che consentono di agguantare la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata con un anticipo rispetto alla normativa generale che, com'è noto, chiede 66 anni e 3 mesi di età per la vecchiaia oppure 42 anni e 6 mesi di contributi per il trattamento anticipato (41 anni e 6 mesi le donne). 
Si tratta di due ordini di benefici non sempre conosciuti ma che è bene avere sott'occhio per non perdere un particolare sconto sull'età pensionabile che può rivelarsi prezioso. Vediamoli.


Pensione di Vecchiaia Anticipata (c.d. VO 80%)

In particolare i lavoratori con una invalidità non inferiore all'80% possono ottenere il trattamento di vecchiaia a 60 anni e 7 mesi se uomini e a 55 anni e 7 mesi se donne purchè in possesso di almeno 20 anni di contributi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992 (cfr: Circolare Inps 35/2012). 

Questi lavoratori dovranno inoltre attendere una finestra mobile di 12 mesi per ottenere il primo rateo pensionistico a differenza di quanto accade attualmente nella normativa generale che ha soppresso le finestre annuali. 


Il beneficio in parola risulta attivo però solo per i lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti cioè all'Assicurazione Generale Obbligatoria e ai fondi di previdenza sostitutivi dell'AGO (per questi ultimi si veda la Circolare Inps 82/1994), in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (cioè che sono nel sistema misto, cfr: Circolare Inps 65/1995). Il beneficio, pertanto, non può essere esercitato dai lavoratori autonomi nè dai pubblici dipendenti (su questo ultimo punto si veda la Circolare Inpdap 16/1993).