venerdì 22 gennaio 2016

I lavoratori privati con una invalidità pari almeno all'80% possono conseguire la pensione di vecchiaia ad un'età ridotta rispetto alla Legge Fornero




L'ordinamento riconosce alcune particolari agevolazioni previdenziali nei confronti degli invalidi. 
Oltre alle prestazioni strettamente legate all'invalidità (si pensi ad esempio all'assegno ordinario di invalidità o alla pensione di inabilità introdotte dalla legge 222/1984 oppure alle prestazioni in favore degli invalidi civili) la Riforma Fornero ha lasciato intatti due istituti già in vigore prima del 2011 che consentono di agguantare la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata con un anticipo rispetto alla normativa generale che, com'è noto, chiede 66 anni e 3 mesi di età per la vecchiaia oppure 42 anni e 6 mesi di contributi per il trattamento anticipato (41 anni e 6 mesi le donne). 
Si tratta di due ordini di benefici non sempre conosciuti ma che è bene avere sott'occhio per non perdere un particolare sconto sull'età pensionabile che può rivelarsi prezioso. Vediamoli.


Pensione di Vecchiaia Anticipata (c.d. VO 80%)

In particolare i lavoratori con una invalidità non inferiore all'80% possono ottenere il trattamento di vecchiaia a 60 anni e 7 mesi se uomini e a 55 anni e 7 mesi se donne purchè in possesso di almeno 20 anni di contributi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992 (cfr: Circolare Inps 35/2012). 

Questi lavoratori dovranno inoltre attendere una finestra mobile di 12 mesi per ottenere il primo rateo pensionistico a differenza di quanto accade attualmente nella normativa generale che ha soppresso le finestre annuali. 


Il beneficio in parola risulta attivo però solo per i lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti cioè all'Assicurazione Generale Obbligatoria e ai fondi di previdenza sostitutivi dell'AGO (per questi ultimi si veda la Circolare Inps 82/1994), in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (cioè che sono nel sistema misto, cfr: Circolare Inps 65/1995). Il beneficio, pertanto, non può essere esercitato dai lavoratori autonomi nè dai pubblici dipendenti (su questo ultimo punto si veda la Circolare Inpdap 16/1993).

Si ricorda che per ottenere il trattamento in parola il richiedente deve sottoporsi ad una visita medica presso le commissioni sanitarie dell'Inps ancorchè sia stato riconosciuto invalido civile. 
Ciò in quanto, secondo l'Inps, l'invalidità per il beneficio in parola deve essere valutata ai sensi della legge 222/1984 (cd. invalidità specifica) e non ai sensi della legge 118/1971 sull'invalidità civile (cd.invalidità generica). 
Pertanto, il riconoscimento eventualmente già operato in sede di invalidità civile costituisce solo un elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli uffici sanitari dell'Istituto (Circolare Inps 82/1994) e non determina necessariamente la concessione del beneficio. 

Maggiorazione contributiva per invalidità superiore al 74% 


Un ulteriore beneficio per questi lavoratori è riconosciuto dall'articolo 80, comma 3 della legge 388/2000 che consente ai lavoratori sordomuti, agli invalidi per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile, agli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa.

Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa e risulta utile solo ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Con questo beneficio, ad esempio, un lavoratore che ha svolto 12 anni di lavoro effettivo con una percentuale di invalidità superiore al 74% potrà contare su un "bonus" contributivo di due anni. Che potrà utilizzare, ad esempio, per guadagnare la pensione anticipata con due anni di anticipo.

La maggiorazione di anzianità riconoscibile a questi lavoratori spetta però per i soli periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa. Inoltre non è cumulabile con altre maggiorazioni convenzionali della contribuzione per la medesima menomazione (in particolare l'abbuono contributivo di 4 mesi per ogni anno di lavoro riconosciuto ai lavoratori non vedenti; cfr: Circolare Inpdap 36/2003).

L'attribuzione del beneficio in parola è gratuita ma non avviene automaticamente: il lavoratore deve presentare apposita richiesta, corredata da idonea documentazione (Circolare Inps 29/2002; Circolare 92/2002)



1 commento:

  1. Avv. Maristella Petronzi21 marzo 2023 alle ore 20:03

    Buonasera collega, comolimenti per il sito, che seguo con interesse. Chiedo se la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'80% deve essere fatta solo al raggiungimento degli altri due requisiti per il pre-pensionamento (età anagrafica e n. anni contributivi) . Questo perchè il caso di riconoscimento di una percentuale inferioreda parte dell'inps, non credo ci sia interesse ad agire per il giudizio di a.t.p..
    Grazie per il tempo che vorrà dedicare alla risposta

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