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mercoledì 6 dicembre 2017

Importantissimo risultato conseguito dal nostro studio: Il supplemento di pensione non va liquidato dalla domanda amministrativa ma retrodatato a 5 anni dalla decorrenza della pensione originaria (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2572/2017)


Allego un interessantissimo precedente giudiziario del Tribunale di Napoli Nord, G.L. dott. Marco Bottino, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva sulla liquidazione di un supplemento di pensione ex art. 7 L. 155/1981 (che può essere richiesto da coloro che continuano a lavorare e versare contributi dopo il pensionamento).

Sino ad oggi l'INPS ha arbitrariamente applicato l'ingiustificata prassi di provvedere alla liquidazione solo a decorrere dalla domanda amministrativa, non retrodatando ai 5 anni dalla pensione principale, come invece prevede in maniera cristallina la normativa invocata.

Il G.L. sulla base delle deduzioni in ricorso e delle note autorizzate prodotte del nostro studio, accogliendo totalmente la domanda, ha riconosciuto il diritto al supplemento di pensione precisamente dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione originaria, condannando l'INPS al pagamento dei relativi ratei.

Per ovvia strategia processuale, pubblichiamo l'allegato provvedimento solo dopo la decorrenza dei 30 giorni dalla notifica del titolo al procuratore costituito ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

Carmine Buonomo