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lunedì 7 febbraio 2022

Nell'ATPO è consentito l'ampliamento della domanda giudiziaria per prestazione non richiesta nel ricorso introduttivo (Tribunale Catania, ordinanza RG 6253/2021)

Condivido una recentissima ordinanza del Tribunale di Catania, gentilmente messa a disposizione dal collega avv. Giuseppe Marzano, con cui il G.L. in fase di ATPO, ha consentito l'ampliamento della domanda giudiziaria (e, conseguentemente, anche l'incarico al CTU) per prestazione non richiesta con il ricorso introduttivo.

Il collega mi scrive che la questione nel foro etneo è molto dibattuta dal momento che molte richieste vengono rigettate sulla scorta che secondo alcuni magistrati  l'aggravamento ex art. 149 d.a. cpc vada inteso solo sotto il profilo sanitario (per una decorrenza diversa e raggiunta in corso di causa) e non come ampliamento della domanda giudiziaria.

Carmine Buonomo


mercoledì 24 novembre 2021

La liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie previdenziali (Cassazione, 6 Civ., ord. 33625/2021)

Fonte: PuntodiDiritto.it

Ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali, il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate) alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, con l'ordinanza del 11 novembre 2021, n. 33625, mediante la quale ha accolto il ricorso e provveduto a nuova liquidazione delle spese. 

La vicenda 

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Tribunale di Foggia, adito in sede di opposizione ad ATP, dichiarava il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità, liquidando le spese processuali nella misura di € 2.300,00. 

Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione del D M. n. 55 del 2014, della I. n. 794 del 1942, art, 24 c. 1 e D.M. n. 585 del 1994 art. 4 c. 1, nonché della I. 1051 del 1957 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., osservando che la misura dei compensi stabilita in sentenza appare assunta senza il rispetto dell'inderogabile limite minimo degli onorari e dei diritti stabiliti dalla tariffa professionale forense in relazione al valore della causa. 

La decisione in sintesi 

La Corte di Cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 33625 del 2021, ha ritenuto il motivo fondato e ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha liquidato le spese in complessivi € 5.115,00 secondo le tabelle.

La motivazione 

Sul punto il Collegio ha osservato che «ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali (quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci te annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa» (Corte di cassazione, n. 15656/2012, conf. Corte di cassazione, n. 10454/2015; Corte di cassazione, S.U., n.10455/2015)

Il Collegio, quindi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito liquidando le spese in complessivi € 5.115,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%. 

A seguire il link all'ordinanza, liberamente scaricabile in formato .pdf

martedì 21 settembre 2021

L'istanza di riconoscimento dell'handicap grave non richiede alcuna specifica indicazione al fine di integrare l'interesse ad agire ex art. 445 bis cpc (Cassazione, Sentenza 24952/2021)

Con riguardo alla fantasiosa eccezione INPS di inammissibilità del giudizio di ATPO in ragione della mancata esplicitazione, nel ricorso introduttivo, del beneficio non economico desiderato ai sensi dell'art. 3 co 3 L. 104/92, ho il piacere di postare questo interessantissimo e recentissimo provvedimento della S.C.

Con un'articolata ricostruzione giuridico/normativa la Cassazione conclude che "... l'istanza tesa al semplice riconoscimento di tale stato psico fisico non richiede altra indicazione al fine di integrare l'interesse ad attivare il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., laddove il medesimo stato sia stato in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo".

Carmine Buonomo

giovedì 12 novembre 2020

Raccolta delle massime più significative della Cassazione in tema di procedimento di ATPO ex art. 445 bis cpc



Ritenendo di fare cosa gradita, posto una interessantissima raccolta di precedenti giurisprudenziali della S.C., gentilmente catalogati e segnalati dal portale Brocardi.it

Il giudizio di ATPO riguarda il solo accertamento del requisito sanitario
Cass. civ. n. 27010/2018

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.


Avverso il provvedimento di reiezione dell'ATPO è possibile promuovere giudizio di merito
Cass. Sentenza 5338/2014.
Cass. civ. n. 16685/2018

In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non è ricorribile ex art. 111 Cost. l'ordinanza che, in esito ad esame sommario, abbia dichiarato insussistenti le condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione assistenziale richiesta, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Nella specie, il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il ripristino dell'indennità di accompagnamento, revocata in revisione, era stato respinto senza procedere a consulenza, per difetto di allegazione e prova sull'aggravamento delle patologie ovvero sull'insorgenza di nuove malattie).

giovedì 22 ottobre 2020

La previsione di cui all'art. 149 disp.att. cpc si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis cpc (Cass. ord. n° 23149/2020)

La previsione di cui all’art. 149 disp. att. cpc che, in materia di controversie sull’invalidità pensionabile, impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., essendo pienamente compatibile con la ratio di deflazione del contenzioso e velocizzazione del processo (conferma Cass. 30860/2019). 

Ringrazio il fraterno amico e collega avv. Gaetano Irollo per il prezioso precedente messo a disposizione.

Carmine Buonomo

mercoledì 5 febbraio 2020

Il giudizio per esenzione ticket va proposto con ricorso ex art. 445 bis cpc anche nei confronti dell'ASL (Tribunale Napoli Nord, ordinanza R.G. 4213/2019)

Ho il piacere di postare questa interessantissima ordinanza del dott. Vincenzo Trinchillo, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico - in una causa avente ad oggetto sia i benefici di invalidità civile che, in subordine, il riconoscimento dell'invalidità minima del 67% ai fini del diritto all'esenzione dalla compartecipazione alle spese per le prestazioni sanitarie - si controverteva sia sul rito concretamente applicabile sia dei legittimati passivi da evocare in giudizio.
Il sempre ineccepibile dr. Trinchillo con un'articolata ricostruzione logico giuridica, esprimendosi sia in merito alle note da lui autorizzate e da noi predisposte sia in merito all'orientamento dell'ordinanza della Cassazione n 21412/2018 di cui abbiamo parlato QUI, conclude stabilendo che l'ATPO sia il rito pacificamente applicabile al caso di specie e che tra i legittimati passivi, oltre l'INPS, vi fosse anche l'ASL quale soggetto tenuto ad erogare le prestazioni in regime di esenzione ticket.
Buona lettura.
Carmine Buonomo

giovedì 28 novembre 2019

Art. 149 d.a. cpc: è pacifica l'applicabilità al giudizio di opposizione ad ATPO negativo (Cassazione, ord. n° 30860/2019)



La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n° 30860 del 26/11/2019, ha definitivamente sancito la pacifica applicabilità dell'art. 149 d.a. cpc (aggravamento patologia intervenuto in corso di causa) al giudizio di opposizione ad ATPO negativo.

Per la Corte, escludere tale possibilità vanificherebbe il procedimento spedito e peculiare voluto dal legislatore, la ratio deflativa della novella, oltre a creare disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. 

Ringrazio l'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello per l'importantissimo precedente messo a disposizione.



lunedì 11 marzo 2019

Giudizio per l'accertamento della non rivedibilità del requisito sanitario: si procede con ATPO (Cass. ord. 2757/2019)


Fonte: sito web Studio Legale Aquilani

Per la S.C. il giudizio sulla esonerabilità o meno da future visite di revisione dello stato invalidante, è pur sempre un giudizio di natura medica, il quale, attinendo alla materia dell'invalidità civile, è riservato alla procedura speciale dell'Atp ex art. 445-bis c.p.c.

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile 

ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2757

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2757

Sussistenza di malattia idonea ad escludere il controllo sulla permanenza dello stato invalidante - oggetto di controversia rientrante tra quelle riservate alla procedura di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c. (Sintesi non ufficiale)
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2757 Anno 2019
Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: GHINOY PAOLA
Data pubblicazione: 30/01/2019
ORDINANZA
sul ricorso 11207-2017 proposto da:
A*** M***, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO PETRALIA;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA
CAPANNOLO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1041/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
Rilevato che:

mercoledì 6 marzo 2019

L'ATPO finalizzato all'esenzione del ticket va proposto anche nei confronti dell'ASL (Cass. ord. 21412/2018)




Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 30 agosto 2018, n. 21412

Atp previdenziale finalizzato al conseguimento del beneficio all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie - sussistenza della legittimazione passiva dell'ASL oltre che dell'Inps. (Sintesi non ufficiale)

Legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina sostanziale di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di determinati presupposti di spettanza del beneficio e su cui grava il relativo onere economico. (Massima non ufficiale)


Civile Ord. Sez. 6 Num. 21412 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA
Data pubblicazione: 30/08/2018

giovedì 20 dicembre 2018

Gli aggravamenti intervenuti in corso di giudizio possono essere fatti valere anche come unico motivo di opposizione (Cass., Sez. L., ord. n° 32760/2018)

La Cassazione ha formalmente sancito l’operatività dell’art. 149 disp. att. cpc nei procedimenti di opposizione ad ATP che, viceversa, alcuni giudici ritenevano inapplicabile, stante la natura del giudizio di opposizione, che doveva limitarsi alle sole contestazioni specifiche della consulenza. 

Gli aggravamenti intervenuti in corso di giudizio, quindi, possono essere fatti valere anche come unico motivo di opposizione (Ord. Cass. VI sez.lav. N.32760/2018).

Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Nino Irollo e Sebastiano Schiavone per l'interessantissimo precedente messo a disposizione.

Carmine Buonomo


giovedì 6 dicembre 2018

Nei giudizi di ATPO ex art. 445 bis cpc è possibile, ex art. 149 disp att. cpc, l'ampliamento della domanda originaria (Tribunale Catania, ordinanza RG 8142/18)

Allego un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Catania, gentilmente messa a disposizione dal collega avv. Giuseppe Marzano,  nella quale il giudice ha formalmente autorizzato parte ricorrente all'ampliamento della domanda giudizaria (con inclusione di quella tesa all’accertamento dell’indennità di accompagnamento), non richiesta nel ricorso introduttivo.

A tal proposito il magistrato argomenta che, considerato che la domanda di invalidità civile è generica, non distinguendo le specifiche prestazioni, e che vanno comunque applicati nella materia i principi desumibili dall’art. 149 dis. att. c.p.c.., non si può escludere, né precludere, che il requisito sanitario sorga nel corso del procedimento amministrativo – dopo la proposizione della domanda - o in corso di causa

giovedì 13 settembre 2018

L’omesso invio delle bozze della CTU costituisce motivo di nullità della stessa (Cassazione, ordinanza n° 21984/2018)

L’omesso invio delle bozze di perizia da parte del ctu, costituisce motivo di nullità della consulenza tecnica, se tempestivamente eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito.

Nei giudizi per ATPO ex art. 445 bis cpc, qualora la consulenza sia depositata direttamente nel fascicolo telematico senza il preventivo invio delle bozze, l’eccezione può essere fatta valere nel ricorso in opposizione ex art. 445 VI comma cpc che costituisce l’atto difensivo nel quale devono esplicitate le critiche alla CTU già preannunciate con la dichiarazione di dissenso (Cass., VI Sez. Lav., Ord. n° 21984 dell’11/09/2018. cassa con rinvio al Tribunale di Napoli).

Ringrazio l'amico e collega avv. Nino Irollo per l'interessantissimo precedente trasmessomi.  


lunedì 23 luglio 2018

Il Tribunale di Cassino, nonostante lo spostamento della decorrenza di cui alla CTU, ritiene di non compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 149 disp.att. cpc

Allego con immensa soddisfazione un interessantissimo precedente del Tribunale di Cassino in cui - in un giudizio di ATPO patrocinato dal nostro studio - il G.L. d.ssa A. Gualtieri, pur in presenza di CTU con spostamento della decorrenza rispetto alla domanda originaria, ritiene di non procedere alla compensazione integrale delle spese di lite "posto che nei giudizi in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi della norma di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. il giudice deve tener conto, nella sua decisione, degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenuti in corso di causa".

In questo caso l'Illuminato Giudice ha rispettato la qualità e la quantità del lavoro svolto dell'avvocato che, importantissimo sottolineare, sono le stesse sia in caso di riconoscimento totale che parziale delle ragioni degli assistiti.

Se a qualcuno fosse sfuggito, segnalo che già la Corte di Cassazione (ordinanza n° 24956/2017) con un encomiabile ragionamento logico-giuridico, aveva limitato, di fatto, la possibilità per il giudice di compensare integralmente le spese di lite in caso di spostamento della decorrenza (LINK). 

Carmine Buonomo




mercoledì 31 gennaio 2018

Al Tribunale di Latina, i procedimenti ex art. 445-bis cpc si svolgono innanzi al giudice di pace

Potrebbe sembrare un titolo satirico o, peggio ancora, un "clickbait"; purtroppo, però, è tutto tristemente vero.

Come potrete vedere dal documento in allegato, il Tribunale di Latina,  con decreto presidenziale n° 221 del 25/10/2017, ritenendo i ricorsi ex art. 445 bis cpc "una categoria di procedimenti caratterizzati da non particolare complessità" ha delegato ai giudici onorari di pace l'espletamento di ogni attività relativa ai procedimenti di ATPO, inclusa la pronuncia di provvedimenti definitori.

Probabilmente a qualcuno è sfuggito che l' art. 11, comma 6, lettera a), n. 3, del D.Lgs. 116 del 13/07/2017 (citato nel documento: LINK) stabilisce espressamente che "Non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace:... per il settore civile:... i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie".

Davvero non ci sono parole per definire l'ennesima barzelletta all'italiana.

A me ne viene in mente solo una.... VERGOGNA!!!!

Ringrazio le amiche e colleghe avv. Milena ed Eva Portella per la sconvolgente segnalazione.

Carmine Buonomo




martedì 12 dicembre 2017

Per la S.C. i compensi di un ATPO per indennità di accompagnamento vanno liquidati in € 2.225,00 oltre spese generali (Cassazione, ordinanza 27011/2017)


Con decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario, il Tribunale di Forlì liquidava le spese del procedimento in favore del ricorrente nella complessiva somma di euro 7.795,00 oltre accessori di legge, ponendo le stesse a carico dell'INPS unitamente a quelle in favore del CTU;

Ricorreva l'INPS in Cassazione lamentando la violazione dei parametri fissati dal D.M. n.55/2014.

Secondo la Cassazione, il valore della causa è compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000,00 (due annualità della prestazione indennità di accompagnamento), ed i parametri medi stabiliti per tale scaglione — tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato DM n. 55/2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva — conducono ad una determinazione delle spese pari ad euro 2225,00;

Per questo motivo la Corte accogliendo il ricorso dell'INPS, cassava il provvedimento impugnato in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese e, decidendo nel merito, ha determinato le spese del procedimento per ATP in complessivi euro 2225,00, oltre accessori come per legge.

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani del foro di Viterbo per aver condiviso questo utilissimo provvedimento giurisdizionale


venerdì 27 ottobre 2017

Il giudizio per i benefici connessi all'iscrizione nelle liste di collocamento va proposto con rito ordinario (Tribunale di Napoli Nord, decreto del'11/07/2017)

Per il Tribunale di Napoli Nord, il giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici connessi all'iscrizione delle liste di collocamento, non rientra nell'ambito di applicazione dell'ATPO ex art. 445 bis cpc.

A questo punto, però, ci chiediamo a quali tipologie di giudizi faccia riferimento la voce "DISABILITA' " espressamente indicata tra le controversie per cui si procede con l'ATPO ex art 445-bis cpc.

Alla Cassazione, l'ardua Sentenza....

Carmine Buonomo

martedì 29 agosto 2017

Facsimile preventivo obbligatorio con il cliente (giudizio ex art. 445-bis cpc)

Il costo della prestazione professionale d’ora in poi andrà scritto nero su bianco. È una novità, un passo importante verso la trasparenza, destinato a cambiare la prassi nei rapporti tra utenti e avvocati.

Da oggi, martedi 29/08/2017, primo giorno di entrata in vigore della legge 124/2017, scattano infatti le nuove regole, e il preventivo per la prestazione, dettagliato, deve essere «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale» da far sottoscrivere espressamente al cliente.

Di seguito il testo dell’art. 13 co. 5, L. n. 247/2012 (Legge Professionale) così come modificato dal DDL Concorrenza che entra in vigore oggi 29 agosto 2017 «Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale».

Ritenendo quindi di fare cosa gradita ai miei follower, ho provveduto a predisporre un facsimile di contratto con il cliente per l'ipotesi specifica di controversia ex art. 445 bis cpc (ATPO).

Inutile dire che l'atto è generico e solo indicativo, ed andrà personalizzato in base alle specifiche esigenze; inoltre non mi assumo alcuna responsabilità per quanto scritto nello stesso.

Chi decide di utilizzarlo lo fa a propria responsabilità, rischio e pericolo.

Carmine Buonomo

venerdì 25 agosto 2017

Il ricorso per ATPO di accertamento dell'handicap è ammissibile anche se non indica i benefici cui è finalizzato (Tribunale Lamezia Terme, Sezione Lavoro, ordinanza 26 luglio 2017)



Ringrazio in primis l'avv. Davide Tarsitano per la condivisione di questa significativa pronuncia su un argomento particolarmente controverso e di cui non è facile reperire documentazione nelle raccolte giurisprudenziali o in rete ed in secundis l'amico e collega avv. Marco Aquilani per averla pubblicata sul proprio sito internet.

L'accertamento dello stato di handicap (grave o meno) va ricondotto all'ipotesi di domanda finalizzata al conseguimento di "benefici diversi da quelli previsti da altre norme", per cui la relativa pretesa integra un'azione non di mero accertamento della condizione invalidante (quale elemento frazionistico di fattispecie), bensì finalizzata al riconoscimento di uno status (quello di persona portatrice di handicap) funzionale all'attribuzione di un complesso di situazioni giuridiche soggettive attive.

Il tutto ha come conseguenza che non vi sono motivi ostativi a che questa non ottenuta in sede amministrativa sia, come negli altri casi, sottoposta a tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario per siffatte controversie, dove l'unico soggetto legittimato a contraddire su domande fondate sul disposto di cui all'art. 3 della legge n°104/1992 è l'INPS. (Massima non ufficiale).

Nel caso specifico L'Inps si era costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'azione, in quanto da qualificarsi quale mero accertamento, all'uopo richiamando e producendo un recente provvedimento del Tribunale di Lodi.

Probabile che la circostanza si sia ripetuta anche dinanzi altri tribunali e che tale eccezione dell'Inps possa essersi rivelata particolarmente insidiosa, non essendo reperibile nulla sull'argomento nelle raccolte giurisprudenziali o in rete.

Il GL dopo avere invitato le parti a precisare la domanda si era riservato.

All'esito della riserva, il GL rigettava l'eccezione dell'INPS ritenendo ammissibile la domanda per le motivazioni qui riprodotte.

A seguire il testo completo del provvedimento.

martedì 25 luglio 2017

Non ricorribile in Cassazione il provvedimento che nega l'accertamento sanitario nelle cause previdenziali, potendo la parte presentare ricorso nel merito ex art. 442 cpc (Cassazione, sent. n° 5338/2014)


In considerazione degli innumerevoli (ed in alcuni casi particolarmente fantasiosi) provvedimenti di alcuni Tribunali campani che stanno negando l'accertamento sanitario nei giudizi di ATPO, ho ritenuto utile ricordare questa interessantissima pronuncia secondo cui, in tali deprecabili ipotesi, la parte è legittimata a presentare il successivo ricorso nel merito (Cassazione, sent. n° 5338/2014).

Se è vero che il giudizio ex art. 442 cpc verrà automaticamente assegnato dal sistema telematico allo stesso magistrato che ha già negato in prima battuta l'accertamento sanitario (e che, con molta probabilità, rigetterà anche questo), è altrettanto vero che la sentenza emessa sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione che potranno definire una volta per tutte i relativi orientamenti giurisprudenziali.

A seguire il relativo provvedimento, liberamente scaricabile in formato PDF


Al seguente LINK, invece, troverete un interessantissimo articolo sull'argomento scritto dal fraterno amico e collega avv. Nino Irollo, Presidente UIF Napoli Nord

Carmine Buonomo


venerdì 12 maggio 2017

Successivamente all'emissione del decreto di omologa non e' possibile far valere la discordanza tra la bozza e la CTU (errata) con un'istanza CEM

Qualora il requisito sanitario sia stato definitivamente cristallizzato nel decreto di omologa, la discordanza tra la bozza e la versione definitiva (ma errata) della CTU non può essere emendata con una istanza di correzione dell'errore materiale (Tribunale Napoli Nord, G.L. d.ssa Stefania Coppo).

Ringrazio il collega ed amico avv. Luigi Merolla per l'interessantissimo provvedimento inviatomi.

Carmine Buonomo