venerdì 25 agosto 2017

Il ricorso per ATPO di accertamento dell'handicap è ammissibile anche se non indica i benefici cui è finalizzato (Tribunale Lamezia Terme, Sezione Lavoro, ordinanza 26 luglio 2017)



Ringrazio in primis l'avv. Davide Tarsitano per la condivisione di questa significativa pronuncia su un argomento particolarmente controverso e di cui non è facile reperire documentazione nelle raccolte giurisprudenziali o in rete ed in secundis l'amico e collega avv. Marco Aquilani per averla pubblicata sul proprio sito internet.

L'accertamento dello stato di handicap (grave o meno) va ricondotto all'ipotesi di domanda finalizzata al conseguimento di "benefici diversi da quelli previsti da altre norme", per cui la relativa pretesa integra un'azione non di mero accertamento della condizione invalidante (quale elemento frazionistico di fattispecie), bensì finalizzata al riconoscimento di uno status (quello di persona portatrice di handicap) funzionale all'attribuzione di un complesso di situazioni giuridiche soggettive attive.

Il tutto ha come conseguenza che non vi sono motivi ostativi a che questa non ottenuta in sede amministrativa sia, come negli altri casi, sottoposta a tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario per siffatte controversie, dove l'unico soggetto legittimato a contraddire su domande fondate sul disposto di cui all'art. 3 della legge n°104/1992 è l'INPS. (Massima non ufficiale).

Nel caso specifico L'Inps si era costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'azione, in quanto da qualificarsi quale mero accertamento, all'uopo richiamando e producendo un recente provvedimento del Tribunale di Lodi.

Probabile che la circostanza si sia ripetuta anche dinanzi altri tribunali e che tale eccezione dell'Inps possa essersi rivelata particolarmente insidiosa, non essendo reperibile nulla sull'argomento nelle raccolte giurisprudenziali o in rete.

Il GL dopo avere invitato le parti a precisare la domanda si era riservato.

All'esito della riserva, il GL rigettava l'eccezione dell'INPS ritenendo ammissibile la domanda per le motivazioni qui riprodotte.

A seguire il testo completo del provvedimento.

TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
Sezione Lavoro e Previdenza
R.g.a.c./Lav. n°1267/2016


Il Tribunale del lavoro e previdenza di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, a scioglimento della riserva del 16.05.2017, avente ad oggetto il riconoscimento dell'HANDICAP GRAVE, ex art. 3 3° comma L. n° 104/ 92, nel procedimento di il merito per A.T.P., ex art. 445 bis C.p.c., per la quale l'INPS eccepisce l'improcedibilità e/o inammissibilità perché non è stato indicato il beneficio di legge di cui intende usufruire, ai fini dell'interesse ad agire, e quindi dell'ammissibilità della C.T.U., così dispone.
Preliminarmente si precisa che l'Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) è stato, individuato dall'art. 38 d.l. 6 luglio 2011, n°98 convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011, n°lll come la nuova (ed unica) modalità di introduzione delle controversie «... in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla l. 12 giugno 1984, n. 222 ... ».
L'art. 445- bis c.p.c. prevede, infatti, che « ... chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'art. 442 c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'art. 696- bis c.p.c., in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'art. 10, comma 6- bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005 n. 248, e all'art. 195 ...».
Riguardo all'interesse ad agire, precisato da parte ricorrente, è preliminare evidenziare alcuni aspetti della L. n ° 104 /92.
La Legge 104/92 è la normativa quadro in tema di disabilità, che riconosce benefici fiscali, economici e lavorativi ai portatori di handicap.
Nella legge 104/92 (articolo 3, comma 1) il concetto di handicap si riferisce al grado effettivo di partecipazione sociale della persona, facendo riferimento a difficoltà soggettive, oggettive, sociali e culturali: si definisce infatti come persona con handicap " ... colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione ... ".
Diversamente dalla valutazione delle invalidità civili, quella per individuare e definire l'handicap si basa quindi su criteri medico-sociali e non medico-legali o percentualistici.
L'handicap non deve, quindi, essere confuso con l'invalidità , poichè, mentre quest'ultima, difatti, rappresenta la riduzione della capacità lavorativa (tanto più è ridotta la capacità lavorativa, quanto più è alta la percentuale d'invalidità), l'handicap rappresenta la condizione di svantaggio sociale conseguente a una minorazione.
Si tratta, dunque, di due diverse condizioni: un invalido al 100% può non essere portatore di handicap, mentre può esserlo una persona con una percentuale d'invalidità più bassa.
L'handicap, per come già detto, al contrario della riduzione di capacità lavorativa, è valutato in base a criteri medico-sociali e non medico-legali o espressi in percentuale.
L'handicap, secondo quanto previsto dalla Legge 104, ha tre livelli di gravità differenti, ai quali sono collegate diverse previsioni normative:
- handicap senza connotazione di gravità;
- handicap in situazione dì gravità; 
- handicap superiore ai 2/3.

L' "handicap in situazione di gravità" (articolo 3, comma 3), uno stato del soggetto che si verifica e presenta, secondo la normativa, "... qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ...".
Non c'è, per come già detto, alcun automatismo e correlazione tra la percentuale di invalidità o l'accompagnamento e la certificazione di "handicap grave".
Per cui, una persona con una percentuale di invalidità inferiore al 100% potrebbe vedersi riconosciuta la situazione di "handicap grave".
Si tratta di un pregiudizio valutativo difficile da comprendere, perché, oltre al grado percentuale di invalidità, andrebbe considerato soprattutto la concreta incidenza negativa che un particolare handicap può avere nell'espletamento delle attività quotidiane della vita, ed in particolare dei propri bisogni fisiologici, come il vestirsi, il lavarsi, il mangiare, eccetera.
Nel caso in esame, il riconoscimento richiesto le valutazioni non medico-­legali, ma devono essere medico-sociali, con la conseguenza che il riconoscimento dell'"handicap grave" (articolo 3, comma 3).
Il riconoscimento dello "status" di handicap, ai sensi dell'art. 4 della L. n°104/92 sì ha sottoponendosi ad apposita visita medico-legale mediante apposite Commissioni mediche di cui all'art. l L. n°295 / 90, opportunamente integrate, da prenotare presso INPS per il tramite del proprio medico curante e l'inoltro della relativa domanda amministrativa.
I benefici legati al riconoscimento della situazione di handicap (art. 3, c. 1) sono molto residuali, in raffronto a quella di ottenuta la certificazione di "handicap in situazione di gravita" (art. 3, c. 3) che porta a godere tra l'altro dei seguenti benefici:
Agevolazioni e benefici fiscali:
- agevolazione fiscale sull'acquisto di veicoli: il beneficio consiste nella applicazione dell'Iva agevolata al 4% sull'acquisto del veicolo, nella detrazione del 19% del costo e nell'esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione; possono accedere alle agevolazioni i soggetti con disabilità motoria, disabilità intellettiva (se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave), o disabilità sensoriale (ciechi e sordomuti); 
- agevolazione fiscale sull'acquisto di ausili: per l'acquisto di ausili, i disabili godono Iva agevolata al 4% e, in certi casi, alla detrazione del 19% del costo; 
- agevolazione fiscale sull'acquisto di sussidi tecnici ed informatici: anche per tali sussidi i disabili godono Iva agevolata al 4% e della detrazione del 19% del costo;
- deduzione dal reddito delle spese sostenute per l'assistenza specifica: l'assistenza deve essere resa ai portatori di handicap da personale medico e sanitario; possono godere della deduzione anche i familiari aventi a carico la persona con handicap;
- detrazione dalle imposte delle spese sostenute per l'assistenza personale e domestica;
- detrazione per familiari disabili a carico: per chi ha un figlio portatore di handicap, è prevista una detrazione aggiuntiva pari a €.400,00.

Agevolazioni e benefici lavorativi:
• possibilità di fruire di 3 giorni di permesso retribuito al mese (frazionabili anche a ore): l'agevolazione vale per il lavoratore portatore di handicap grave o per i familiari che assistono il disabile;
• prolungamento del congedo parentale: l'agevolazione è valida per i genitori del portatore di handicap grave, sino ai 12 anni di età, in luogo dei 3 giorni di permesso mensile o dei permessi orari (pari a 2 ore al giorno);
• congedo straordinario: si tratta di un congedo retribuito, che spetta a chi assiste un familiare con handicap grave, che spetta nella misura massima di 2 anni nell'arco della vita lavorativa ;
• rifiuto al trasferimento: si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo in capo al lavoratore disabile e al lavoratore che assiste un familiare disabile, che spetta nel caso in cui il datore di lavoro voglia trasferire il dipendente ad altra sede;
• scelta della sede di lavoro: il lavoratore che assiste un figlio portatore di handicap e il lavoratore disabile stesso hanno diritto a scegliere, quando possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; in questo caso non si tratta di un diritto soggettivo ma di un interesse legittimo del lavoratore;
• scelta prioritaria della sede: il portatore di handicap con gravità superiore ai 2/3 ha diritto, se assunto presso gli enti pubblici come vincitore di concorso o ad altro titolo, di scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
• rifiuto al lavoro notturno: il disabile, o il lavoratore che assiste il familiare disabile (portatore di handicap grave) può rifiutarsi di prestare lavoro notturno.

Ebbene, l'ottenimento di uno o più benefici precitati, comporta il riconoscimento dello statu di handicap, infatti per come già detto, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 104/ 92, gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, sono effettuati dalle Unità sanitarie locali mediante le Commissioni mediche di cui all'art. 1 delle legge n. 295/ 1990, che sono opportunamente integrate.
Conseguenza di ciò è che l'accertamento dello stato di handicap (grave o meno) va ricondotto all'ipotesi di domanda finalizzata al conseguimento di "benefici diversi da quelli previsti da altre norme", come quelli derivanti dalla L. n°118/71 - L. n°222 / 84 - L. n°382/70 - L. 18/80 - D.lgs n°509 /88, ecc. ... , per cui la relativa pretesa integra un'azione non di mero accertamento della condizione invalidante (quale elemento frazionistico di fattispecie), bensì finalizzata al riconoscimento, per come già detto, di uno status (quello di persona portatrice di handicap) funzionale all'attribuzione di un complesso di situazioni giuridiche soggettive attive.
Il tutto ha come conseguenza che non vi sono motivi ostativi a che questa non ottenuta in sede amministrativa sia, come negli altri casi, sottoposta a tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario per siffatte controversie, dove l'unico soggetto legittimato a contraddire su domande fondate sul disposto di cui all'art. 3 della legge n°104/1992 è l'INPS, poiché, i procedimenti amministrativi finalizzati all'accertamento sanitario rilevante (anche) ai fini dello stato di handicap non sono mai stati trasferiti ad altri Enti, per come preliminarmente precisato, dall'altro, detti procedimenti (sicuramente a decorrere dal 1° aprile 2007) sono stati trasferiti alla competenza del predetto Istituto Nazionale di previdenza.
Quanto agli, eventuali, soggetti nei cui confronti bisognerebbe integrare il contraddittorio, ritiene questo giudicante che non abbiano alcuna legittimazione, atteso che nulla potrebbero rilevare riguardo all'accertamento cui è sottoposta la parte ricorrente, essendo solo i destinatari del provvedimento di omologa e gli "erogatori" degli eventuali benefici richiesti, previa verifica della tipologia di status accertata.

P.Q.M.

Rigetta le eccezioni mosse dall'INPS, ammette la disposta CTU e fissa l'udienza del 11.09.2017 per il giuramento del nominato CTU indicato e nominato nel decreto di fissazione udienza e comparizione parti.
Si comunichi
Lamezia Terme, il 26/07/2017



Nessun commento:

Posta un commento