giovedì 13 settembre 2018

L’omesso invio delle bozze della CTU costituisce motivo di nullità della stessa (Cassazione, ordinanza n° 21984/2018)

L’omesso invio delle bozze di perizia da parte del ctu, costituisce motivo di nullità della consulenza tecnica, se tempestivamente eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito.

Nei giudizi per ATPO ex art. 445 bis cpc, qualora la consulenza sia depositata direttamente nel fascicolo telematico senza il preventivo invio delle bozze, l’eccezione può essere fatta valere nel ricorso in opposizione ex art. 445 VI comma cpc che costituisce l’atto difensivo nel quale devono esplicitate le critiche alla CTU già preannunciate con la dichiarazione di dissenso (Cass., VI Sez. Lav., Ord. n° 21984 dell’11/09/2018. cassa con rinvio al Tribunale di Napoli).

Ringrazio l'amico e collega avv. Nino Irollo per l'interessantissimo precedente trasmessomi.  








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