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mercoledì 8 gennaio 2020

In caso di soppressione di prestazione assistenziale riconosciuta su precedente giudicato, il giudice deve procedere a una valutazione comparativa tra la precedente condizione e quella attuale (Cassazione, Sentenza n. 26090/2019)


Nelle controversie in materia di soppressione, per asserito miglioramento, di pensione di invalidità civile, di assegno di invalidità civile o di indennità di accompagnamento che siano state conseguita in forza di sentenza passata in giudicato, è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all'epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione, atteso che in tali casi il giudicato si estende anche alla valutazione del carattere invalidante delle malattie che, se invariate, non possono essere diversamente valutate (così Cass. n. 12674 del 2003, cui ha dato seguito Cass. n. 5424 del 2006); 

Ringrazio, come sempre, l'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello per il prezioso materiale messo a disposizone.


domenica 1 aprile 2012

Revoca prestazione riconosciuta sulla base di Sentenza passata in giudicato (Cassazione, Sentenza n° 16058/2008)


 
Anche se questo precedente risale a circa quattro anni fa, è sempre consigliabile tenerlo a portata di mano per contrastare orientamenti individuali a volte un pò troppo "zelanti".... A buoni intenditori, poche parole!!!

Il fatto: A seguito di una revoca dell’assegno di invalidità pensionabile concessa in giudizio, il Giudice del Lavoro nominava un CTU che proponeva accoglimento della domanda di ripristino ma con decorrenza differita di 4 anni, riconoscendo a tale data un peggioramento dello stato di salute mentre in epoca anteriore il complesso morboso non avrebbe a suo dire raggiunto i limiti di legge necessari al riconoscimento; la Corte d’Appello confermava quanto deciso in 1° grado.

Ricorreva l’invalido in Cassazione e quest'ultima accoglieva il ricorso con rinvio al Giudice di pari grado per un nuovo giudizio nel merito con le seguenti motivazioni: “La sentenza qui impugnata, pur avendo riconosciuto che - ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa da quella effettuata nella Sentenza emessa a conclusione di quel processo e divenuta definitiva a causa del suo passaggio in giudicato - non ha fatto in concreto corretta applicazione del principio, avendo fondato la propria valutazione sul riscontrato aggravamento delle condizioni di salute dell’assicurata in epoca posteriore all’intervenuta revoca dell’assegno d’invalidità, anziché soffermarsi a considerare, attraverso necessaria comparazione, se del caso anche previa rinnovazione dell’indagine peritale, se al momento della revoca della prestazione, si fosse verificato o meno un effettivo miglioramento delle condizioni di salute rispetto a quelle in pregresso accertate giudizialmente e in ipotesi affermativa, se tale eventuale miglioramento fosse stato di entità tale da far venir meno il prescritto requisito sanitario”.