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venerdì 6 settembre 2019

Indebiti assistenziali per ricoveri ospedalieri di lunga degenza


Da tutt'Italia ci arrivano notizie alquanto preoccupanti che riguardano i percettori di indennità di accompagnamento.
In particolare l’INPS sta trasmettendo delle salatissime richieste di restituzione somme a coloro che, negli anni precedenti, sono stati sottoposti a ricoveri di lunga degenza. 
La legge che istituisce l’indennità di accompagnamento prevede, infatti, la sospensione dell’erogazione in caso di ricoveri presso istituti di durata superiore a 30 giorni (leggi POST). 
Nel corso degli anni l’INPS ha interpretato questa regola includendo anche i ricoveri ospedalieri; la ratio deriva dal fatto che l’indennità di accompagnamento è stata creata per favorire la permanenza a casa dei disabili e che quindi non avrebbe alcuna ragione di essere in caso di ricovero in istituti specializzati.
Inutile dire che la presenza dei genitori (nel caso di minori ricoverati) o di altro personale di fiducia è quasi sempre imposta dall’ospedale. 
Inoltre nel caso di minori la costante presenza dei genitori nel corso dei ricoveri ospedalieri risulta necessaria per il semplice fatto che gli stessi devono prestare il consenso ai numerosi atti sanitari, difficilmente prevedibili, che possono essere praticati in occasione di tali ricoveri. 
La giurisprudenza di legittimità da anni ha stabilito che

mercoledì 28 ottobre 2015

L'indennità di accompagnamento non va sempre restituita se l'invalido è ricoverato (Tribunale Brindisi, Sentenza n° 1369/2015)

Restituzione indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps


Importante vittoria dell'Adoc (Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori) sulla restituzione dell'indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall'Inps agli invalidi civili.





Restituzione indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps


Nei primi mesi del 2014 erano stati numerosi i cittadini che avevano richiesto assistenza allo sportello provinciale dell’Adoc relativamente a richieste di rimborso, per svariate migliaia di euro, avanzate dall’Inps nei confronti di soggetti ricoverati presso le locali strutture ospedaliere. Nello specifico l’Inps richiedeva ai pazienti la restituzione di ratei d’indennità sul presupposto dell’incompatibilità tra l’erogazione del beneficio e l’assistenza sanitaria erogata dai diversi nosocomi. Trattasi, in buona sostanza, della condizione in cui un malato già percettore di una indennità di accompagnamento poiché, ad esempio, invalido totale, si trovi ad essere nel contempo ricoverato in ospedale per ulteriori patologie.

Sul punto erano già intervenuti gli avvocati Elia e Masi dell’Adoc di Brindisi i quali, già da subito, avevano affermato il paradosso di tale situazione fattuale confermando la concreta possibilità di ricorrere avverso tali provvedimenti. Ed infatti, a distanza di circa un anno, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro ha emesso la recente sentenza n° 1369/15 del 17 settembre 2015 che ha pienamente condiviso le doglianze sollevate dai legali dell’Adoc.



In particolare, il Giudice ha affermato testualmente che “la prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio ha evidenziato come la necessità di assistenza della ricorrente alla quale hanno fatto fronte i familiari, fosse tale da non poter essere soddisfatta integralmente ed adeguatamente dal servizio prestato all’interno della struttura ospedaliera. In conclusione, l’esclusione della provvidenza in questione, per gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”, non va riconnessa al semplice fatto della degenza gratuita nella struttura di ricovero, bensì va riconnessa alla nozione di “ricovero” per lunga degenza e terapie riabilitative, secondo la “ratio” della normativa, richiamata dalla Corte Costituzionale, che offre valido argomento interpretativo della normativa stessa”. Come emerge dalla sentenza, determinante è stata la testimonianza richiesta dai legali nell’ambito della fase istruttoria e resa dai parenti dei ricoverati. In altre parole, i cittadini non dovranno più restituire tali somme all’Inps che, peraltro, è stato condannato – nella sentenza richiamata – al pagamento delle spese legali.

L’Adoc nel sottolineare l’importanza che la sentenza assume per migliaia di cittadini residenti sul territorio nazionale tiene a ricordare anche l’intensa attività svolta in Prefettura, con esiti positivi, al fine di preservare i destinatari dei provvedimenti anche dal reato di natura penale.


Restituzione indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps


Importante vittoria dell’ Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori (Adoc) sulla restituzione dell’indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps agli invalidi civili. 

Nei primi mesi del 2014 erano stati numerosi i cittadini che avevano richiesto assistenza all’Associazione relativamente a richieste di rimborso, per svariate migliaia di euro, avanzate dall’Inps nei confronti di soggetti ricoverati presso le locali strutture ospedaliere. 

Nello specifico l’Inps richiedeva ai pazienti la restituzione di ratei d’indennità sul presupposto dell’incompatibilità tra l’erogazione del beneficio e l’assistenza sanitaria erogata dai diversi nosocomi. 

Trattasi, in buona sostanza, della condizione in cui un malato già percettore di una indennità di accompagnamento poiché, ad esempio, invalido totale, si trovi ad essere nel contempo ricoverato in ospedale per ulteriori patologie.

A distanza di circa un anno, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro ha emesso la recente sentenza n° 1369/15 del 17 settembre 2015 ha pienamente condiviso le doglianze sollevate dai legali dell’Adoc.

In particolare, il Giudice ha affermato testualmente che “la prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio ha evidenziato come la necessità di assistenza della ricorrente alla quale hanno fatto fronte i familiari, fosse tale da non poter essere soddisfatta integralmente ed adeguatamente dal servizio prestato all’interno della struttura ospedaliera. In conclusione, l’esclusione della provvidenza in questione, per gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”, non va riconnessa al semplice fatto della degenza gratuita nella struttura di ricovero, bensì va riconnessa alla nozione di “ricovero” per lunga degenza e terapie riabilitative, secondo la “ratio” della normativa, richiamata dalla Corte Costituzionale, che offre valido argomento interpretativo della normativa stessa”. 

Come emerge dalla sentenza, determinante è stata la testimonianza nell’ambito della fase istruttoria e resa dai parenti dei ricoverati. 




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giovedì 18 aprile 2013

Indennità di accompagnamento in caso di ricovero in Istituto (Messaggio INPS n° 18291/2011)

Viste le richieste che ricevo pressochè quotidianamente in merito alla compatibilità tra indennità di accompagnamento ed il ricovero ospedaliero a breve degenza, allego  l'illuminante messaggio INPS n° 18291/2011 nel quale, tra le altre informazioni, si evince che ... "di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell'indennità di accompagnamento, si terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni".    

giovedì 11 aprile 2013

L'indennità di accompagnamento spetta anche in caso di ricovero in un ospedale pubblico (Cassazione, sentenza 2270/2007)


La perdita del diritto all’indennità di accompagnamento prevista dall’art. 1 della Legge n. 18/1980 per gli invalidi civili per i periodi durante i quali gli stessi siano ricoverati gratuitamente in una struttura pubblica non è più tassativa nel caso che il ricovero sia avvenuto in un ospedale pubblico che non sia in grado di assicurare oltre alle cure mediche una assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita del ricoverato.


Lo ha stabilito la sentenza n. 2270/2007 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro che ha accolto il ricorso avanzato dal familiare di una invalida il quale era stato condannato dal tribunale di Verona a restituire all’INPS quanto riscosso a titolo di Indennità di Accompagnamento in qualità di tutore della figlia dal 1 Febbraio 1995 in poi durante il ricovero gratuito in via permanente della figlia presso la struttura pubblica dell’Ospedale.