giovedì 11 aprile 2013

L'indennità di accompagnamento spetta anche in caso di ricovero in un ospedale pubblico (Cassazione, sentenza 2270/2007)


La perdita del diritto all’indennità di accompagnamento prevista dall’art. 1 della Legge n. 18/1980 per gli invalidi civili per i periodi durante i quali gli stessi siano ricoverati gratuitamente in una struttura pubblica non è più tassativa nel caso che il ricovero sia avvenuto in un ospedale pubblico che non sia in grado di assicurare oltre alle cure mediche una assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita del ricoverato.


Lo ha stabilito la sentenza n. 2270/2007 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro che ha accolto il ricorso avanzato dal familiare di una invalida il quale era stato condannato dal tribunale di Verona a restituire all’INPS quanto riscosso a titolo di Indennità di Accompagnamento in qualità di tutore della figlia dal 1 Febbraio 1995 in poi durante il ricovero gratuito in via permanente della figlia presso la struttura pubblica dell’Ospedale.
La Cassazione nel formulare la sentenza ha obiettato che nel caso preso in giudizio durante il ricovero alla interessata non stata era garantita una assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita cui l’indennita in parola è destinata, tale da rendere superflua la presenza del familiare.








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