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martedì 3 luglio 2018

Il Tribunale di Nola, senza procedere alla nomina del CTU, dichiara il diritto all'assegno di incollocabilità INAIL dalla domanda amministrativa e non dal ricorso provinciale

Segnalo questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Nola (Sentenza n° 1138/2018, RG 7072/2015).

Nel caso specifico l'INAIL aveva rigettato la domanda di assegno di incollocabilità di un assistito del nostro studio e, solo dopo la ricezione del ricorso amministrativo, aveva concesso il beneficio stabilendo, però, la decorrenza dalla data del ricorso stesso.

Nel ricorso introduttivo il nostro studio stigmatizzava il gravissimo comportamento dell'INAIL facendo rilevare la mancanza di motivazione dello spostamento di decorrenza e soprattutto che i requisiti richiesti ex legge erano presenti ed ampiamente documentati sin dalla presentazione dell'istanza amministrativa. 

Il G.L. d.ssa Francesca Fucci così motiva egregiamente: "Ebbene, sul punto va rilevato come l’INAIL del tutto immotivatamente ha riconosciuto il diritto all’assegno di incollocabilità al ricorrente da una data successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa, atteso che come risulta dalla documentazione agli atti il sig. X già all’epoca della presentazione della domanda era in possesso dei requisiti per beneficiarne (cfr. verbale ASL del 23-4-2010 che riconosceva un’invalidità del 100% e decreto di omologa del 13-6-2016 che confermava tale percentuale a seguito di revisione, nonché provvedimento della Provincia del 31-7-2012 di cancellazione dalle liste del Centro per l’Impiego, comunicazione di liquidazione dell’INAIL in cui si fa riferimento all’inabilità del 40% con decorrenza dal 24-4-1981). In conclusione va accertato il diritto del ricorrente a beneficiare dell’assegno di incollocabilità sin dal 1-3-2014 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda) con condanna dell’INAIL al pagamento degli arretrati oltre accessori come per legge.

L'aspetto più interessante della questione è che il Tribunale ha deciso positivamente la causa senza istruttoria, ritenendo quindi superfluo l'ausilio di un CTU. 

Anche questa volta giustizia è stata fatta contro l'arbitrio ed i deliri di onnipotenza di alcuni enti previdenziali.

Carmine Buonomo

martedì 26 novembre 2013

Assegno di incollocabilità INAIL (D.P.R. n. 1124/1965)


NATURA 
Economica.
Non soggetta a tassazione IRPEF.

REQUISITI 
• età non superiore a 65 anni;
• impossibilità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli Organismi competenti;
• grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34% riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle allegate al T.U., per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006;
• grado di menomazione dell’integrità psicofisica - danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all’art. 13 del D.Lgs. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007.

DECORRENZA
Un mese dopo la presentazione della richiesta.
DURATA
Fino al compimento dei 65 anni, salvo che nel frattempo non intervengano variazioni nella condizione di incollocabilità.

COME SI OTTIENE
Su richiesta del lavoratore assicurato alla Sede INAIL di appartenenza.
La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità lavorativa ed extralavorativa, se esistente, e la fotocopia del documento di identità.
Nel caso di invalidità extralavorativa riconosciuta dovrà essere presentata la relativa certificazione a supporto della richiesta.
Accertati i requisiti amministrativi, il Centro medico legale della Sede verificherà, con apposita visita medica dell’assicurato, la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa.
In caso di esito positivo, la Sede comunicherà all’assicurato che la sua richiesta di erogazione dell’assegno di incollocabilità è stata accolta.
Nel caso in cui la richiesta non venga accolta, la Sede specificherà all’interessato le motivazioni a mezzo posta.

IMPORTO 
L’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente a decorrere dal 1° luglio, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.