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lunedì 22 febbraio 2021

Gestione separata: il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti, anche in assenza di compilazione del quadro RR del modello UNICO (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 4500/2020)

Con la Sentenza n° 4500/2020, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio, la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord si pronuncia nuovamente sul termine prescrizionale dei contributi dovuti da un avvocato a titolo di Gestione Separata INPS.

In particolare, la sempre ineccepibile dott.ssa Raffaella Paesano conclude che il dies a quo del suddetto termine decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti secondo la vigente normativa.

Inoltre alla dichiarazione dei redditi non può attribuirsi né efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c., quale atto di riconoscimento del debito (cfr. Cass. 22.12.2012 n. 2620 e Cass. 12.5.2004 n. 9054), attesa l’omessa individuazione, in essa, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione in favore della gestione separata (quadro RR), né efficacia sospensiva della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., quale atto di occultamento doloso della esistenza del debito, sia per difetto di prova della intenzionalità specifica, sia perché non ne è derivata all’ente creditore un’assoluta impossibilità di agire ma una mera difficoltà di accertamento del credito (cfr. Cass. 13.10.2014 n. 21567).

Su entrambi i punti segnalo l’ennesimo, recentissimo, provvedimento della Suprema Corte (CASSAZIONE, ORDINANZA n° 3409/2021) che, sulla scia delle proprie precedenti pronunce, ribadisce che il dies a quo della prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi e di conseguenza rigetta la tesi INPS sulla condotta dolosa o evasiva per omessa compilazione del quadro RR.

Carmine Buonomo

lunedì 12 ottobre 2020

La prescrizione quinquennale del credito contributivo inizia a decorrere dalla data di scadenza del relativo versamento (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2512/2020)

Ho il piacere di condividere con voi questo precedente del Tribunale di Napoli Nord, G.L. dr. Gennaro Iacone, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su un opposizione ad avviso di addebito INPS per crediti contributivi relativi alla gestione commercianti.

Il Tribunale, accogliendo in pieno la nostra linea difensiva - secondo la quale la decorrenza del termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento e non, come preteso dall'INPS, dalla presentazione della dichiarazione dei redditi al fisco - ha proveduto ad annullare integralmente l'avviso di addebito impugnato.

Spese compensate per 1/2 in relazione al "mutamento giurisprudenziale" di cui in motivazione.

Carmine Buonomo
   

mercoledì 4 dicembre 2019

La cartella esattoriale Inps si prescrive in 5 anni se non si procede alla riscossione o non si notifica alcun atto interruttivo (Cassazione, ord. 31010/2019)


Sulla scorta di quanto già stabilito dalle dalle Sezioni Unite della Cassazione con Sentenza n. 23397/2016, e poi con Ordinanza n. 21704/ 2018, la Suprema Corte ribadisce per l'ennesima volta il principio secondo cui se nell'arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l'intervenuta prescrizione anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l'art. 618-bis c.p.c. in materia di previdenza), che tende a contestare l'an dell'esecuzione e, come è noto, uno dei «vizi » che giustificano il ricorso all'art. 615 c.p.c. è proprio l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo.

martedì 30 aprile 2019

Il diritto all'indennità di accompagnamento è reclamabile entro 10 anni (Tribunale Roma, Sentenza n° 9930/2018)


TRIBUNALE DI ROMA 

Ragioni di fatto e di diritto 

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. depositato il giorno 11 ottobre 2018 i sig.ri C.L., nato a Monteverde (AV) il (omissis) e C.L., nata a Monteverde (AV) il (omissis), nella qualità di eredi di V.B., nata a Monteverde (AV) il (omissis) e deceduta il (omissis), hanno chiamato in causa l'Inps ed hanno sostenuto che la de cuius aveva presentato domanda amministrativa il 16 febbraio 2016, che ad esito della visita della commissione medica competente effettuata il 27 ottobre 2016 era stata riconosciuta nelle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 delle legge n. 18/1980 con decorrenza dal momento della proposizione della domanda, in quanto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, che aveva quindi inoltrato all'INPS la documentazione necessaria per ottenere la prestazione riconosciutale, che non aveva ricevuto risposta sino al momento del decesso.

venerdì 10 agosto 2018

La prescrizione dei contributi a percentuale dei lavoratori autonomi (Cassazione, Sentenza n° 19640/2018)


Ho il piacere di segnalare questo importantissimo precedente della S.C. che chiarisce, rifacendosi ad un orientamento giurisprudenziale costante, come va individuato il momento in cui inizia a decorrere il termine prescrizionale quinquennale dei contributi a percentuale dei lavoratori autonomi.

Questo precedente è molto utile per tutti gli avvocati in particolare ed i lavoratori autonomi in generale che hanno "subito" d'ufficio l'iscrizione alla gestione separata da parte dell'INPS (c.d. Operazione Poseidone) nonostante la prescrizione del diritto dell'Istituto in tal senso.  

In particolare la Cassazione (Sentenza n° 19640/2018) specifica che il momento di decorrenza della prescrizione in oggetto, ai sensi dell'art. 3 L. n. 335 del 1995, deve individuarsi esclusivamente con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell'Inps - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito. 

E' pertanto infondata la tesi fatta valere dall'INPS secondo cui il diritto ai contributi a percentuale sul reddito sarebbe sorto solo quando l'Istituto ha avuto contezza del suo credito e cioè solo dopo che l'Agenzia delle Entrate ha accertato d'ufficio che il lavoratore autonomo avesse conseguito un reddito mai dichiarato prima. 


Carmine Buonomo



giovedì 17 novembre 2016

Anche in caso di cartella esattoriale non opposta, il termine di prescrizione è sempre quinquennale (SS.UU. Cassazione, Sentenza n° 23397/2016)


Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo anni di orientamenti giurisprudenziali totalmente altalenanti, hanno finalmente preso una posizione ferma ed irremovibile sul termine prescrizionale da applicare in caso di esecuzione fondata su cartella esattoriale per crediti contributivi INPS non opposta.

Nel provvedimento si legge, in estrema sintesi, che la prescrizione è sempre quinquennale, dal momento che la cartella non opposta non può essere giuridicamente equiparata ad una sentenza passata in giudicato.

Ringrazio la collega avv. Eleonora Campione per la preziosissima segnalazione. 

A seguire il provvedimento in formato PDF liberamente scaricabile.

Carmine Buonomo


mercoledì 9 marzo 2016

Prescrizione quinquennale per le cartelle esattoriali Equitalia (Cassazione, Sez. VI, Ordinanza 08/10/2015 n° 20213


articolo dell' avv. Federico Marrucci


Fonte: Altalex

I giudici di Piazza Cavour – con la recente ordinanza n. 20213/15, depositata in data 08.10.2015 – hanno affrontato nuovamente la dibattuta questione circa la prescrizione da applicare ai crediti erariali (fiscali e contributivi/previdenziali), ossia se quella quinquennale [1] (art. 2948 c.c.) o decennale (art. 2946 c.c.).

Ebbene, con una motivazione estremamente concisa, la Corte di Cassazione – in questa circostanza processuale – ha “virato” verso un orientamento a favore del contribuente, stabilendo che opera la prescrizione quinquennale [2], laddove il titolo esecutivo sia unicamente costituito dalla cartella esattoriale dell’Ente di Riscossione (ad esempio Equitalia).

In particolare, la prescrizione ordinaria (decennale) “è tutta riferibile a titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi” (inclusi quindi, a titolo esemplificativo, gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) e “non già invece le cartelle esattive” (ovvero quelle notificate a mente dell’art. 36bis - art. 36ter, D.P.R. n° 600/73 [3]).

In effetti, proseguono i giudici su tale aspetto, i provvedimenti esattoriali di Equitalia (ma non solo) sono “adottati in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo” (atto di accertamento emesso direttamente dall’Ente impositivo) e pertanto le cartelle di pagamento “non possono per questo considerarsi rette dall’irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento”.

A ciò si aggiunga – ad ogni modo – un ulteriore elemento di valutazione: al fine di rendere pacifica l’applicabilità del termine di prescrizione ordinario (dieci anni), il creditore chiamato in causa (sia l’Ente della Riscossione, sia l’Ente impositivo, come vedremo in seguito) dovrà produrre in giudizio il “titolo definitivo” della pretesa, ossia “il provvedimento amministrativo di accertamento o la sentenza passata in giudicato”, emessi “antecedentemente all’emissione delle cartelle”; in difetto opererà la prescrizione quinquennale.

mercoledì 4 novembre 2015

Prescrizione crediti contributivi derivanti da cartella esattoriale non opposta: no applicazione analogica art. 2953 cc (Corte d'Appello di Lecce, sez. lavoro, sentenza 668/2014)


Fonte: Altalex
“Alla luce di un più approfondito esame della materia, non può che ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c. (che in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitività del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10.12.2009 n. 25790)” (C. App., Sez. Lav., Sent. N. 668 14/03/2014).
Il caso

mercoledì 28 ottobre 2015

Contributi previdenziali prescritti: possibile chiedere la restituzione (Cassazione, Sentenza n° 3489/2015)



Fonte: LavoroFisco

Massima: A differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione: art. 2034 c.c.), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico (stante il divieto stabilito, peraltro operante indipendentemente dall’eccezione di prescrizione da parte dell’ente previdenziale e del debitore dei contributi, potendo essere rilevato d’ufficio), comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.

Può essere chiesta la restituzione dei contributi previdenziali prescritti, non esistendo un diritto soggettivo degli assicurati a versarli. La Sezione lavoro Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3489 del 20 febbraio 2015, ha affermato un importante principio in tema di ripetizione di indebiti previdenziali, in particolare affermando che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.

IL FATTO

giovedì 28 maggio 2015

Prescrizione breve: cartella Equitalia e contributi previdenziali Inps



La scadenza è di cinque anni anche se il contribuente non ha presentato opposizione alla cartella esattoriale notificata dall’Agente per la riscossione.

La cartella di Equitalia con la richiesta di pagamento si prescrive, secondo alcuni tribunali, dopo cinque anni. 

Questo vuol dire che, dopo tale termine, se non ti sono stati notificati atti che abbiano interrotto la prescrizione (per esempio, una semplice raccomandata a.r. o una email di posta certificata con un sollecito di pagamento), avresti diritto a chiedere la “cancellazione” del debito (per esempio, con uno di questi sistemi senza bisogno dell’avvocato). Per lo stesso ragionamento, non c’è neanche il rischio di un pignoramento o, se anche questo dovesse esserti notificato, potresti certamente fare ricorso al giudice.

Tale ragionamento vale se la cartella non è stata opposta e quindi sia divenuta definitiva (invece, se impugnata e poi confermata da una sentenza del giudice, la prescrizione sarebbe di 10 anni).

lunedì 29 dicembre 2014

Iscrizione ipotecaria e contributi IVS: prescrizione quinquennale anche nel caso di cartella esattoriale non impugnata nei 40 giorni



Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Di Benedetto, all’udienza del 12.12.2014, abbracciando un orientamento giurisprudenziale che sta andando via via rafforzandosi, ha statuito che, anche nel caso di cartella esattoriale non opposta nei 40 giorni, i contributi Inps in essa richiesta si prescrivono sempre in 5 anni (e non in 10) ai sensi dell’ art. 3 co. 9 L. 335/1995.

Ed infatti, la cartella esattoriale non può essere equiparata ad una sentenza di condanna passata in giudicato per la quale vige il termine di prescrizione decennale.
La cartella di pagamento, invece, ha sempre natura di ATTO AMMINISTRATIVO e, per tanto, non potrà mai avere efficacia di giudicato come avviene per le sentenze.
Questo comporta il fatto che l’azione esecutiva, come puo’ essere l’ipoteca, volta al recupero del credito INPS, al quale non ci sia tempestivamente opposti, non è soggetta al termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.

martedì 3 dicembre 2013

Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni: Istruzionioperative


Ringrazio l'amico Ettore Vita per la preziosa segnalazione.


Interessantissimo il punto 5 (Prescrizione dei ratei dei crediti per invalidità civile).

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Messaggio INPS n° 220 del 04/01/2013


Premessa

Con i messaggi n. 14490 del 12 luglio 2011 e n. 16032 del 5 agosto 2011 è stata tra l’altro fornita una prima informativa relativamente alle disposizioni in materia pensionistica contenute nell’articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il predetto decreto legge è entrato in vigore il 6 luglio 2011, data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 155.

Con il presente messaggio, nel quale sono state recepite le indicazioni contenute nella nota n. 4496 del 24 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si forniscono le istruzioni operative riguardanti la materia della prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, in applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera d), n. 2 e comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

Le predette istruzioni modificano, relativamente alla durata del termine di prescrizione, quelle già impartite con la circolare n. 164 del 24 luglio 1989.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 giugno 2012 è stata pubblicata l’ordinanza del Tribunale di Roma dell’8 febbraio 2012 di remissione al giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nella parte in cui estende l’applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo 38 ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

Pertanto, si fa riserva di fornire eventuali ulteriori istruzioni riguardanti la norma in esame, all’esito del giudizio pendente innanzi la Corte Costituzionale.

1. Disposto normativo

L’art. 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98:

con il comma 1, lett. d), numero 2), ha aggiunto all’articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 il seguente articolo:
“47-bis. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”;
con il comma4 ha previsto che:
“Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

2. Termine quinquennale di prescrizione.

Per effetto delle novità legislative, il nuovo termine di prescrizione quinquennale si applica come di seguito indicato.

venerdì 30 agosto 2013

La prescrizione del credito contributivo non si interrompe con l’ordinanza-ingiunzione e il verbale ispettivo



In materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, l’ordinanza-ingiunzione relativa a sanzioni amministrative e il verbale ispettivo dell’Ispettorato del lavoro non interrompono la prescrizione del credito contributivo. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 13218 del 28.05.2013.


Infatti, sostiene la Suprema Corte:

- l’ordinanza-ingiunzione non è qualificabile come procedura finalizzata al recupero dell’evasione contributiva, né configura un atto prodromico diretto al conseguimento dei contributi omessi;

- il verbale ispettivo, invece, costituisce un atto posto in essere da un soggetto, l’Ispettorato del lavoro, diverso dall’ente impositore.

Pertanto, tanto l’ordinanza-ingiunzione relativa a sanzioni amministrative, tanto il verbale dell’Ispettorato del lavoro non valgono a interrompere la prescrizione del credito contributivo.

martedì 15 maggio 2012

I termini del silenzio rifiuto si sommano ai termini di prescrizione: Cassazione S.S.U.U. n° 5572/2012



MASSIMA: Per le prestazioni di previdenza e assistenza, il decorso della prescrizione è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto, nonché durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo.
Con riferimento alle prestazioni di previdenza e assistenza, per le quali l'art. 97, comma 5, del R.D.L. n. 1827/1935, prevedeva - e prevede tuttora - che il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione, il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto a norma della L. n. 533 del 1973, art. 7.