mercoledì 28 ottobre 2015

Contributi previdenziali prescritti: possibile chiedere la restituzione (Cassazione, Sentenza n° 3489/2015)



Fonte: LavoroFisco

Massima: A differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione: art. 2034 c.c.), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico (stante il divieto stabilito, peraltro operante indipendentemente dall’eccezione di prescrizione da parte dell’ente previdenziale e del debitore dei contributi, potendo essere rilevato d’ufficio), comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.

Può essere chiesta la restituzione dei contributi previdenziali prescritti, non esistendo un diritto soggettivo degli assicurati a versarli. La Sezione lavoro Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3489 del 20 febbraio 2015, ha affermato un importante principio in tema di ripetizione di indebiti previdenziali, in particolare affermando che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.

IL FATTO


Il caso trae origine dall’opposizione proposta da una società avverso una cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali e somme aggiuntive iscritte a ruolo. Chiedeva di conseguenza che la cartella esattoriale, previa sospensione dell’esecuzione, fosse dichiarata nulla per genericità e fosse respinta ogni richiesta di pagamento in essa contenuta, anche in relazione all’intervenuta prescrizione dei contributi pretesamente dovuti.
In particolare, la società precisava che in data 23.5.85 erano stati licenziati alcuni dipendenti; che detti licenziamenti, nel marzo 1993, erano stati dichiarati illegittimi dalla Corte d’Appello di Genova; che a seguito della predetta pronuncia, la ricorrente aveva provveduto a corrispondere ai singoli lavoratori le retribuzioni dalla data del licenziamento alla nuova occupazione ed i relativi contributi.
A seguito di verifiche ispettive, l’INPS emetteva verbali di accertamento per omissioni contributive connesse alle predette retribuzioni.

La società nel periodo tra dicembre 1995 e marzo 1996, versava all’INPS la somma di Lire 169.899.000 (€ 87.621,71) per contributi omessi. La differenza tra la somma accertata e quella pagata si riferiva ai contributi CUAF prescritti alla data dell’accertamento.

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 335/95, risultavano, quindi dovuti, in quanto non prescritti, i soli contributi IVS.

Rispetto a detto importo ed alle relative somme aggiuntive, la società nel luglio 1996 proponeva domanda di condono e versava il contributo secco del 50% pari a Lire 33.738.464 (€ 17.424,46), cosi come previsto dalla normativa di riferimento (D.L. n. 166/96).
Con il pagamento della suddetta somma, secondo la società, nulla era più dovuto all’INPS per i titoli sopra descritti (contributi dovuti dal 1985 al 1989).

L’INPS riconosceva la fondatezza dell’eccezione sollevata dalla società quanto ai contributi CUAF ed insisteva per la condanna dell’opponente al pagamento di quanto fosse risultato dovuto all’esito dell’istruttoria.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione proposta dalla società, annullava la cartella esattoriale opposta, revocava l’iscrizione a ruolo e dichiarava non dovute le somme aggiuntive riportate nella cartella.

Proponeva appello l’INPS, ma la Corte d’Appello, dopo aver ammesso c.t.u. contabile, accoglieva parzialmente l’impugnazione, e rideterminava in poco più di 105.000 euro l’importo richiesto nella cartella opposta, dichiarando la sussistenza in favore della società di un credito contributivo di quasi 21.000 euro.

Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione la società, in particolare lamentandosi del fatto che la sentenza impugnata aveva ritenuto che a seguito della domanda di condono (1.7.96) si determinava una sospensione del termine prescrizionale sino al pagamento regolare del dovuto. Ciò era avvenuto lo stesso 1.7.96, sicché da tale data era venuta a cessare la sospensione del termine prescrizionale. Tale termine, secondo la sentenza, non era interamente decorso né alla data di notifica dei verbali di accertamento, né alla data di notifica della cartella esattoriale (6.2.01). Lamenta la società che, avendo pagato il dovuto per il fondo di previdenza lavoratori dipendenti (€ 34.879,92), gli altri contributi (1985-1989, così indicati dall’INPS), versati dalla società il 1.7.96 con riserva di ripetizione, erano prescritti (essendo la prescrizione divenuta quinquennale dal 17.8.95, o dal 1.1.96) ed andavano restituiti.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società. Sul punto, gli Ermellini ricordano che la domanda di condono determina la sospensione del termine prescrizionale sino a quando l’interessato rispetti le modalità di pagamento delle somme richieste, con la conseguenza che il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal pagamento del debito.

Occorre tuttavia osservare come, nel caso di specie, la domanda di condono è del 1.7.96, ed il pagamento, avvenne lo stesso 1.7.96, divenendo così ininfluente la sospensione del termine prescrizionale. Occorre allora ricordare, precisano i giudici di legittimità, che, avendo pagato la società, il 1.7.96, i contributi (la cui prescrizione era ormai quinquennale) dovuti dal 1985 al 1989, la società ha pagato contributi prescritti ancorché anteriori al 1.1.96 (in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 10, L. n. 335/95, che attribuisce valore retroattivo alla nuova disciplina salvi i casi di atti interruttivi o di procedure iniziate precedentemente, nella specie insussistenti) e dunque con prescrizione (quinquennale) spirata per tutti i contributi nel 1994.
Deve infatti considerarsi che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l’esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti. Detto principio, si noti, vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e si applica anche per i contributi prescritti prima dell’entrata in vigore della citata legge.

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