lunedì 29 dicembre 2014

Iscrizione ipotecaria e contributi IVS: prescrizione quinquennale anche nel caso di cartella esattoriale non impugnata nei 40 giorni



Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Di Benedetto, all’udienza del 12.12.2014, abbracciando un orientamento giurisprudenziale che sta andando via via rafforzandosi, ha statuito che, anche nel caso di cartella esattoriale non opposta nei 40 giorni, i contributi Inps in essa richiesta si prescrivono sempre in 5 anni (e non in 10) ai sensi dell’ art. 3 co. 9 L. 335/1995.

Ed infatti, la cartella esattoriale non può essere equiparata ad una sentenza di condanna passata in giudicato per la quale vige il termine di prescrizione decennale.
La cartella di pagamento, invece, ha sempre natura di ATTO AMMINISTRATIVO e, per tanto, non potrà mai avere efficacia di giudicato come avviene per le sentenze.
Questo comporta il fatto che l’azione esecutiva, come puo’ essere l’ipoteca, volta al recupero del credito INPS, al quale non ci sia tempestivamente opposti, non è soggetta al termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Dunque:
- il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato, 
- va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS e relative somme aggiuntive 
- le cartelle di pagamento opposte vanno pertanto annullate.
L’ente di riscossione NON POTEVA INTRAPRENDERE O, COMUNQUE, PROSEGUIRE, ALCUNA AZIONE ESECUTIVA
L’iscrizione ipotecaria, anche se effettuata prima della maturazione della prescrizione successiva, non risulta più sorretta dai titoli esecutivi proprio perché prescritti.
Il giudice, in questo caso, annulla parzialmente l'iscrizione ipotecaria e annulla le sottostanti cartelle di pagamento relative a contributi Inps per prescrizione.


A seguire il testo della Sentenza:


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all’udienza del 12.12.2014, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZAnella causa civile iscritta al n. XXXX/2011 R.G.L., avente ad oggetto opposizione avverso cartelle di pagamento e iscrizione ipotecaria,
PROMOSSA DA
sig._______________, con l’Avv. Alfio Mario Gambino;
- opponente-
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, anche quale mandatario della SCCI S.p.A. – Società per la Cartolarizzazione dei crediti INPS, con l’Avv. _____________;
- opposti -
E CONTRO
SERIT Sicilia S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’avv. _____________________;
- opposta -
****
Si dà atto che il sottoscritto magistrato è stato immesso nell’Ufficio di Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania in data 17 febbraio 2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.Con l’odierno ricorso, depositato il 10.8.2011, parte attrice ha promosso opposizione avverso iscrizione ipotecaria Reg. Gen. XXXX Reg. Part. XXX rep. N. XXXX/2003 iscritta in data 10.5.2004, non notificata (come non contestato tra le parti), e alle sottostanti cartelle di pagamento n. 293 2000 xxxxxxxxxx, n. 293 2002 xxxxxxxxxx, n. xxxxxxxxxx asseritamente mai notificate, con le quali gli è stato intimato il pagamento dell’importo ivi indicato, per omesso versamento di contributi IVS e somme aggiuntive, relativi agli anni 1986 - 2001.
Deduce l’omessa notifica dell’iscrizione ipotecaria; l’omessa notifica delle cartelle di pagamento opposte; la prescrizione antecedente o successiva del credito vantato dall’Inps ex art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, anche a decorrere dall’eventuale notifica delle cartelle di pagamento opposte, non essendo stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione; la mancata notifica dell’avviso di cui all’art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973.
Chiede, pertanto, dichiararsi l’intervenuta prescrizione del credito recato dalle cartelle di pagamento opposte e conseguentemente annullarsi e/o revocarsi le iscrizioni a ruolo in questione, nonché dichiararsi l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria in esame, ordinandone la cancellazione.
Si sono costituiti l’INPS e la SCCI S.p.A., eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva e la tardività dell’opposizione agli atti esecutivi, la tardività dell’opposizione al ruolo, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita la Serit Sicilia S.p.A., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la legittimità della procedura di riscossione, l’inammissibilità dell’opposizione.
Con memoria depositata in data 20 giugno 2014, si è costituito l’Avv. Alfio Mario Gambino, quale nuovo procuratore di parte ricorrente, insistendo in tutto quanto richiesto e dedotto nei precedenti scritti difensivi.
All’udienza odierna, le parti presenti hanno discusso la causa come da verbale e all’esito, ritenuta la stessa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell’art. 429 co. 1 c.p.c., come modificato ex art. 53 co. 2 D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, dandosi lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2. Merito.Ciò posto, stante il carattere assorbente e tenuto conto di quanto dedotto da parte ricorrente all’odierna udienza (cfr. verbale di udienza), a prescindere dalle deduzioni effettuate da parte ricorrente all’udienza del 15.12.2011 e nelle note del 26.9.2012 in merito alla regolarità delle notificazioni poste in essere dal concessionario, va esaminato e accolto il motivo di opposizione concernente la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento de quibus.
Ed infatti, occorre evidenziare che mediante l’opposizione all’esecuzione è possibile far valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all’art. 24 D.lgs. 46/99.
In particolare, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Sotto tale profilo, peraltro, appare opportuno evidenziare che parte ricorrente ha espressamente eccepito anche la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento opposte, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione.
Orbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva in relazione ai crediti contributivi IVS e somme aggiuntive portati dalle cartelle di pagamento opposte.
Ed infatti, tra la data di notifica delle cartelle di pagamento n. 293 XXXXXX (5.4.2001), n. 293 XXXXXX (10.5.2002), n. 293 XXXXXXX (18.3.2003) e la data di deposito del ricorso (10.8.2011), è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 (oltre a quello decennale in relazione alla cartella di pagamento n. 293 XXXXXX), senza che gli odierni resistenti abbiano documentato atti interruttivi della stessa.
In relazione a tale circostanza, invero, va evidenziato che la Serit Sicilia S.p.A. si è costituita tardivamente in giudizio in data 15.12.2011 (data della prima udienza), di talché è inammissibile qualsivoglia documentazione prodotta ed attestante successivi atti interruttivi della prescrizione.
Al riguardo, l’art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l’applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l’incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
Non ignora questo giudice la recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. C. Cass. 4338/2014), che in un obiter dictum ha affermato, richiamando Cass. n. 17051/2004, che “una volta divenuta intangibile la pretesa per effetto della mancata opposizione alla cartella esattoriale [..] non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale [..] e ciò che può prescriversi è soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo così definitivamente formatosi; riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l’actio iudicati ai sensi dell’art. 2953 c.c.) trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all’art. 2946 c.c.”.
Ciononostante, ad avviso di questo decidente, non vi sono ragioni per discostarsi dal suindicato orientamento che ritiene applicabile il termine quinquennale di cui all’art. 3 l. 335/1995 anche alla successiva azione esecutiva, come già affermato in precedenti pronunce di questo Ufficio.
Ed infatti, la cartella esattoriale può essere assimilata all’ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, sicché la decorrenza del termine per l’opposizione, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Attesa l’identità della ratio, è stato più volte sostenuto da questo Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale, secondo cui “l’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr. C. Cass. civile, sez. trib.12263/2007).
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell’ipotesi in esame, giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale, con conseguente inidoneità al giudicato.
Ne consegue che l’azione esecutiva rivolta al recupero del credito previdenziale non tempestivamente opposto non è soggetta al termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano atti interruttivi precedenti al deposito dell’odierno ricorso e che il termine quinquennale (e decennale in relazione alla cartella di pagamento n. 293 2000 XXXXXXXXXX) di prescrizione risulta maturato a tale data, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS e relative somme aggiuntive cristallizzato nelle cartelle di pagamento opposte, che vanno pertanto annullate.
In considerazione di quanto sopra, rilevato che il concessionario non poteva intraprendere o, comunque, proseguire, alcuna azione esecutiva per la riscossione dei crediti prescritti, la predetta iscrizione ipotecaria, benché effettuata prima della maturazione della prescrizione successiva (siccome emerge dalla stessa documentazione prodotta da parte ricorrente) non risulta più sorretta dai titoli esecutivi in esame e ne va pertanto ordinata la riduzione in parte qua.

3. Spese.Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di Serit Sicilia S.p.A., ente legittimato in ordine alla procedura di riscossione del credito, e distratte in favore del procuratore di parte opponente, che ha reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Stante l’estraneità dell’INPS e della SCCI S.p.A. al sopra esaminato motivo di opposizione accolto, le spese di lite vanno integralmente compensate tra l’opponente e i predetti enti.

P.Q.M.Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
in accoglimento della spiegata opposizione all’esecuzione,
dichiara estinto per prescrizione il diritto di credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portato dalle cartelle di pagamento opposte e insussistente il diritto dell’Inps e, per esso, del Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
annulla, conseguentemente, le cartelle di pagamento opposte;
dichiara che l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili dell’opponente non è sorretta dai ruoli portati dalle cartelle di pagamento opposte per contributi IVS e somme aggiuntive e, per l’effetto, ne ordina la riduzione in parte qua;
condanna, la Serit Sicilia S.p.A. al pagamento, in favore del ricorrente-opponente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € XXXXXX, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettaria al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
compensa integralmente le spese di lite tra l’opponente e i resistenti Inps e SCCI S.p.A.
Catania, 12 dicembre 2014

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto

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