giovedì 28 maggio 2015

Prescrizione breve: cartella Equitalia e contributi previdenziali Inps



La scadenza è di cinque anni anche se il contribuente non ha presentato opposizione alla cartella esattoriale notificata dall’Agente per la riscossione.

La cartella di Equitalia con la richiesta di pagamento si prescrive, secondo alcuni tribunali, dopo cinque anni. 

Questo vuol dire che, dopo tale termine, se non ti sono stati notificati atti che abbiano interrotto la prescrizione (per esempio, una semplice raccomandata a.r. o una email di posta certificata con un sollecito di pagamento), avresti diritto a chiedere la “cancellazione” del debito (per esempio, con uno di questi sistemi senza bisogno dell’avvocato). Per lo stesso ragionamento, non c’è neanche il rischio di un pignoramento o, se anche questo dovesse esserti notificato, potresti certamente fare ricorso al giudice.

Tale ragionamento vale se la cartella non è stata opposta e quindi sia divenuta definitiva (invece, se impugnata e poi confermata da una sentenza del giudice, la prescrizione sarebbe di 10 anni).
La precisazione è assai importante poiché Equitalia, da un po’ di tempo, va sostenendo nei tribunali una tesi secondo cui la cartella non opposta (ossia contro cui non sia stata presentata l’impugnazione) sarebbe da equiparare, in tutto e per tutto, a una sentenza che, invece, si prescrive dopo 10 anni. 

Tale impostazione è evidentemente rivolta a consentire al fisco il doppio del tempo per procedere all’esecuzione forzata e, quindi, impedire la cancellazione di numerose richieste di pagamento, rimaste a giacere per anni a causa delle inefficienze amministrative.

Tuttavia, tale interpretazione dell’Agente per la riscossione è stata già rigettata in numerose aule di tribunale di primo grado (leggi: “Quando si prescrive la cartella di Equitalia se non opposta”) ma, di recente, osteggiata dalla Cassazione [1].

Da ultimo, anche il Tribunale di Roma, con una sentenza di questi giorni [2], ha confermato tale ragionamento con riferimento alle cartelle di Equitalia per contributi previdenziali dovuti all’Inps. 

Secondo tale pronuncia, i crediti previdenziali contenuti in una cartella di pagamento notificata, e non opposta, si prescrivono in cinque anni, anziché in dieci, non potendosi applicare la prescrizione prevista per le sentenze di condanna passate in giudicato.

L’orientamento del tribunale di Roma era stato a suo tempo confermato anche dalla Corte di appello di Catanzaro, secondo cui una cosa sono i titoli provenienti dagli atti giudiziari (sentenze: prescrizione di 10 anni), una cosa invece quelli provenienti da altre fonti (Equitalia ossia la cartella esattoriale: prescrizione di 5 anni).

In mancanza di una previsione normativa in tal senso – sottolinea il tribunale capitolino – non c’è ragione di allungare i tempi di prescrizione solo perché una parte in causa non ha impugnato l’iscrizione a ruolo. 

Pertanto la non opposizione della cartella di pagamento non può determinare una modificazione del regime della prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.

[1] Cass. sent. n. 4338/2014.
[2] Trib. Roma sent. n. 4549 del 6.05.2015.


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