mercoledì 27 maggio 2015

Ammissibilta' del ricorso per maggiorazione contributiva ai portatori di invalidità superiore al 74% anche in assenza di domanda amministrativa


Ringrazio la collega ed amica avv. Maria Paola Monti per la preziosa segnalazione.

Ulteriori informazioni sull'argomento li trovate al seguente LINK

In questo periodo, alcuni Giudici del lavoro di Roma hanno dichiarato l’inammissibilità, per carenza della domanda amministrativa, del ricorso avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza del requisito sanitario (invalidità superiore al 74%) per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva di cui all’art. 80, comma 3, della L. n. 388/2000. 
I giudizi così decisi sono stati introdotti con ricorso ordinario, e non con ATP, e sono dunque sicuramente appellabili (precisazione dovuta all’estrema vaghezza che accompagna il tema delle impugnazioni dei giudizi ex art. 445bis c.p.c.).
Già nel 2013, la sezione lavoro e previdenza della Corte d’appello di Roma si è però pronunciata in favore della proponibilità di tali ricorsi, essendo la domanda amministrativa di accreditamento dei contributi figurativi presentabile solo contestualmente alla domanda di pensionamento.
A vantaggio dei colleghi colpiti dalle recenti pronunce, si allega pertanto la sentenza della Corte del 21/2/2013 con cui il Collegio romano ha ritenuto, in accoglimento dei motivi di appello sotto riportati, la proponibilità del ricorso in assenza della domanda amministrativa, disponendo poi CTU medico-legale per l’accertamento del requisito sanitario (la sentenza ha poi rigettato l’appello perché il “simpatico” cliente è risultato irreperibile e non si è presentato alla visita …).

STRALCIO MOTIVI DI APPELLO
<Parte ricorrente ha chiesto che venisse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento del beneficio contributivo introdotto dall’art. 80, comma 3, della L. n. 388/2000, che così recita: ”A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento (…) è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Pertanto, se è vero che nei confronti dell’Inps, all’atto della domanda di pensione, è richiesto che la parte presenti espressa istanza al fine di vedersi accreditare i cennati contributi figurativi, è altrettanto rispondente al vero che lo status di invalido civile in misura superiore al 74% deve necessariamente essere preesistente rispetto a tale richiesta. 
Nella circolare n. 29/2002, che si allega nuovamente anche se già depositata in primo grado all’udienza dell’11/12/2014, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione di tale norma, chiarendo quanto segue:
- Destinatari della norma: sono ricompresi, tra gli altri (sordomuti, invalidi di guerra, ecc), “gli invalidi civili (…) che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74% (art. 2 L. n. 118/71 e art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988)”;
- Natura del beneficio: “Il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico”;
- Periodi che danno titolo al riconoscimento: “La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della norma spetta per i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa. A tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto”;
- Attribuzione della maggiorazione di anzianita': “La maggiorazione di anzianità va attribuita all'atto della liquidazione della pensione o del supplemento”.
- Presentazione della domanda e della relativa documentazione sanitaria: “L'attribuzione del beneficio in argomento è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione. Ciò posto, la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge (sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834) potrà risultare certificata dalla documentazione appresso specificata.
Sordomuti ed invalidi civili: il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche ASL per l’accertamento dell’invalidità civile, completo della conferma operata dalla Commissione Medica di Verifica del Tesoro o del Verbale di accertamento diretto della stessa Commissione Medica di Verifica, con l’acquisizione di eventuali revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento per il godimento del beneficio”.
Si evince dunque, in perfetta conformità con la lettera della legge, che l’assicurato può presentare l’apposita domanda di maggiorazione dell’anzianità contributiva solo in uno con la domanda di pensione. Tale istanza deve essere corredata della prova della sussistenza del predetto requisito sanitario acquisita nei periodi pregressi interessati dalla maggiorazione. Detta prova consiste esclusivamente nella produzione del verbale della Commissione medica ASL di Prima Istanza o di Verifica risalente all’epoca per la quale si richieda il bonus contributivo.
Orbene, qualora, come nella fattispecie per cui è causa, il verbale ASL riconoscesse un grado di invalidità non sufficiente al futuro godimento del beneficio contributivo, quale dovrebbe essere il rimedio esperibile dall’interessata a tutela della propria posizione assicurativa ?
Pretendere, come nella sentenza impugnata, che l’interessata presenti una domanda amministrativa all’Inps al fine di veder accertato il proprio diritto alla maggiorazione contributiva equivale a invertire i termini logici dell’iter previsto dalla legge. 
Innanzitutto, è impensabile che l’interessata debba attendere l’età pensionabile – epoca prima della quale, come visto, non può presentare l’istanza per il bonus contributivo - per poter verificare che nel corso della sua vita pregressa lavorativa è stato effettivamente invalido in misura superiore al 74%. Tale accertamento potrebbe infatti involgere periodi distanti nel tempo, con conseguente difficoltà di fornire la prova della sussistenza della condizione invalidante richiesta dalla legge.
In secondo luogo, atteso che l’Inps, trattandosi di valutazione del grado di invalidità civile, considera come unica prova i verbali redatti dalle Commissioni ASL e che, com’è noto, tali verbali sono impugnabili nel termine perentorio di sei mesi dalla loro comunicazione, come potrebbe l’interessata, a distanza di anni e al momento della domanda di pensione, superare la definitività di tale pregresso accertamento se non avesse potuto opporvisi tempestivamente ?
Si rammenta che la maggiorazione in parola non consiste in un accreditamento di contributivi figurativi già durante la vita lavorativa, ma solo in un più favorevole calcolo dell’anzianità al momento del pensionamento (motivo per il quale l’istante ha rinunciato alla richiesta di accreditamento erroneamente inserita nelle conclusioni del ricorso): non esiste pertanto la possibilità attuale di veder modificato il proprio conto assicurativo, possibilità che giustificherebbe la presentazione di una apposita domanda amministrativa, come preteso dal Giudice di prime cure. 
L’Inps stesso non contempla l’ipotesi di presentazione di detta domanda nel corso della vita lavorativa, come letto nell’allegata circolare.
Attuale è invece la sola necessità di veder accertata la sussistenza del requisito sanitario per poter poi godere di un beneficio già previsto dalla legge. 
Non si tratta infatti di accertare una mera situazione di fatto consistente in un'infermità o una menomazione fisica, ma di valutare la fondatezza di una domanda sorretta da un interesse giuridicamente tutelato (art. 100 c.p.c.).
Negare infatti la possibilità alla parte istante di ricorrere giudizialmente per veder accertato il proprio status di invalida civile in misura superiore al 74% equivale a privare la medesima del diritto di tutelare la propria posizione assicurativa, in palese violazione dell’art. 24 Cost. 
È notorio che il lavoratore può chiedere, finanche nel corso stesso del rapporto, la tutela delle sue aspettative alle prestazioni assicurative, ancor prima del verificarsi degli eventi che condizionano l’erogazione di queste (tra le tante, Cass. 20 marzo 2001, n. 3963). Mutatis mutandis, analoga tutela deve essere consentita al lavoratore invalido prima che maturi il diritto alla pensione, a maggior ragione nel caso di specie, ove è richiesta la concomitanza tra lo svolgimento dell’attività lavorativa e il possesso del requisito sanitario prescritto e tale requisito è compiutamente accertabile solo nel momento della sua sussistenza e non a posteriori. 
Può inoltre affermarsi con la Suprema Corte che “la richiesta del riconoscimento dello status di invalido civile potrebbe essere proposta non già per ottenere i benefici di cui alla legge 118 del 1971, ma ad altri fini, quali il diritto all'assunzione obbligatoria o il congedo per cure ai sensi dell'art. 26 della medesima legge n. 118” (Cass. civ. Sez. lavoro, 24-02-2004, n. 3679).
Inoltre, in una fattispecie analoga, la giurisprudenza di merito è concordemente orientata nel ritenere che “il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave consente immediatamente al soggetto interessato, senza necessità di alcuna pronuncia accessoria di condanna, di richiedere la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in qualsivoglia settore di esplicazione della vita dello stesso” (Trib. Roma Sez. lavoro, 14-01-2010). 
Allo stesso modo il riconoscimento dello status di invalido in misura superiore al 74% consente all’interessato di poter richiedere il bonus contributivo, una volta compiuta l’età pensionabile, ed è dunque un accertamento produttivo di effetti giuridici e non fine a se stesso.
La presenza in giudizio dell’Istituto convenuto è conseguenza della sua legittimazione passiva in subjecta materia ex art. 10 L. n. 248/2005 e perché siano comunque opponibili in futuro nei suoi confronti gli effetti della pronuncia che si richiede>




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