martedì 7 agosto 2012

La Maggiorazione contributiva per gli invalidi e i sordomuti



La Legge 388/2000 (art. 80, comma 3) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti e invalidi ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% o rientrante nelle prime quattro categorie delle pensioni di guerra, è attribuito per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative, il beneficio della maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa utile solo per il diritto alla pensione (e quindi per l' anzianità contributiva), fino a un massimo di 5 anni di contribuzione.

Il beneficio viene concesso, solo su domanda, al momento della liquidazione della pensione o del supplemento.

DESTINATARI


I destinatari del beneficio sono:
  • i sordomuti (minorati sensoriali dell' udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l' età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio);
  • gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un' invalidità superiore al 74% (soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali);
  • gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (allegato 1).
Il beneficio non può essere concesso ai titolari di pensione o assegno ordinario di invalidità a carico dell'A.G.O., delle gestioni dei lavoratori autonomi e dei fondi sostitutivi per i quali non è prevista la rilevazione della percentuale di invalidità.



PERIODI RICONOSCIUTI




L' anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata, ai fini del riconoscimento e della liquidazione della pensione e per un massimo di 5 anni:
  • di 2 mesi per ogni anno di attività prestata dal riconoscimento dell'invalidità;
  • di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all' anno.
Dal calcolo vengono esclusi periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivanti da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto anche anteriormente al 1° gennaio 2002 (circ. 29/2002 e circ. 92/2002).
In caso di ricongiunzione (l. 29/1979, l. 322/58, e similari) il beneficio verrà attribuito al momento della liquidazione della pensione nel fondo destinatario della ricongiunzione stessa.



Non è previsto l' accredito dei contributi sulla posizione assicurativa.



DOMANDA




La domanda di maggiorazione contributiva deve essere presentata all'Ente previdenziale da parte degli interessati o dei loro superstiti, allegando:
  • per i sordomuti ed invalidi civili - il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche Asl per l' accertamento dell' invalidità civile, con l' acquisizione di eventuali revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento per il godimento del beneficio;
  • per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali - copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni ed infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie di cui al DPR 834 del 1981;
  • per gli invalidi del lavoro - i documenti rilasciati dall'Inail o dall'Ipsema.

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE




Se la maggiorazione dell’anzianità contributiva è determinante ai fini del diritto a pensione, la decorrenza delle prestazioni pensionistiche (assegni di invalidità, pensioni dirette e indirette autonome e supplementari, supplementi di pensione) non può essere anteriore al 1° febbraio 2002 poiché la L.388/2000, art. 80, c. 3, riconosce il beneficio dal 2002.



La predetta maggiorazione è utile anche per raggiungere il requisito contributivo, o la maggiore anzianità in assenza del requisito anagrafico, per la pensione di anzianità.



Il beneficio nella misura di due mesi per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di cinque anni è riconosciuto entro l'anzianità contributiva massima di 40 anni per il calcolo della pensione con il sistema di calcolo retributivo.



La maggiorazione convenzionale di cui all’articolo 80, comma 3, non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo, in quanto nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento.

Fonte: www.inps.it

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