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giovedì 27 aprile 2017

Prestazioni assistenziali collegate a limiti reddituali: la casa non e' più reddito (Circolare Inps n° 74/2017)



La casa di abitazione non potrà più essere considerata reddito, nella concessione delle prestazioni di invalidità civile, sordità e cecità: lo ha stabilito la circolare n.74 del 21 aprile 2017, modificando il criterio per la concessione delle prestazioni stesse, “alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale”.
 
Così si legge nella circolare: “Facendo leva sul combinato disposto degli articoli 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reddito della casa di abitazione debba considerarsi non influente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità”. 

E fornisce, l'Istituto, le istruzioni necessarie ai cittadini e alle sedi Inps, affinché siano rese operative queste nuove disposizioni. 

Nel dettaglio, “dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione. 

Con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. 

Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data”.


lunedì 22 luglio 2013

In tema di pensione di inabilità civile, ai fini del requisito reddituale, non va calcolato il reddito della casa di abitazione (Cassazione civile sez. VI, 08 luglio 2013, n. 16972)


La Corte d'appello di Bologna aveva accolto il ricorso proposto da un disabile con riferimento all’inesistenza dell'indebito che, secondo l'Inps, si era formato a suo carico per superamento del limite di reddito prescritto per godere della pensione di inabilità civile di cui all’ art. 12 della legge n. 118/1971, secondo i Giudici della Corte d’appello, invero, tra i redditi da prendere in considerazione non andava computato quello della casa di abitazione. L’inps ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte, nella ordinanza qui commentata, in primis evidenzia le norme applicabili al caso di specie e la loro evoluzione nel tempo. L’art. 8 della legge n. 114/1974, di conversione del D.L. n. 30/1974, stabiliva che le condizioni economiche per la concessione sia della pensione di cui all'art. 12 legge 118/71, sia per l'assegno di cui all'art. 13, fossero quelle previste dall'art. 3, della stessa legge per la concessione della pensione sociale, mentre il succitato articolo 3, dopo avere condizionato il diritto alla pensione a determinati limiti di reddito, prevedeva che dal computo del reddito fossero esclusi gli assegni familiari e la casa di abitazione. L’art. 14 septies comma 4 del D.L. n. 663/1979, conv. in legge n. 33/1980, successivamente elevava i limiti di reddito di cui al suddetto articolo, ma non modificava la disposizione che escludeva il reddito della casa di abitazione ai fini del limite di legge.