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martedì 14 febbraio 2023

Prestazioni assistenziali: in assenza dell'identità di titolo, è illegittima la compensazione in misura eccedente 1/5 operata dall'INPS sugli arretrati (Cassazione, Sentenza n° 30220/2019)

Con la Sentenza n° 30220/2019, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità della compensazione in misura eccedente 1/5 operata dall'INPS tra il credito vantato per ricalcolo di assegno sociale ed il debito dell'Istituto, a titolo di arretrati per indennità di accompagnamento.

In particolare, nella liquidazione degli arretrati di accompagnamento, l'INPS aveva trattenuto l'intero importo dell'indebito in un'unica soluzione e non invece, come dovuto, entro i limiti del quinto.

Secondo il ricorrente Istituto, infatti, all'indebito assistenziale non sarebbero stati applicabili i limiti posti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale.

Secondo la Corte, invece, in applicazione dell' art. 69 L. 153/1969, è applicabile la limitazione del quinto alla compensabilità anche per quanto riguarda i ratei arretrati.

Nella fattispecie in esame, sia l'indebito che gli arretrati si erano formati con riferimento a prestazioni assistenziali e dunque la questione avrebbe dovuto necessariamente trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione.

venerdì 18 dicembre 2020

E' illegittima la compensazione tra ratei di indennità di accompagnamento e assegno sociale (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 3559/2020)

In merito all'annosa questione delle compensazioni tra crediti e debiti, che spessisisimo vengono operate in maniera arbitraria e quindi illegittima dall'INPS, ho il piacere di condividere con tutti voi questa interessantissimo provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, gentilmente inviatomi dagli amici e colleghi avv.ti Alessio e Giuseppe D'Aniello dell'omonimo foro.

Nel caso specifico, l'INPS operava autonomamente un ricalcolo sulle somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento, trattenendo in un'unica soluzione un pregresso indebito da maggiorazione ex L. 448/2001 su assegno sociale non dovuta.

A seguito di una articolatissima e dettagliata ricostruzione logico-giuridica, la sempre ineccepibile d.ssa Chaira Cucinella, dichiara l'illegittimità delle trattenute  pronunciandosi in primissulla non conformità alla legge della trattenuta eccedente 1/5 della somma in pagamento ed in secundis prendendo posizione sui limiti della c.d. "compensazione impropria".

Sul primo punto (da ultima Cassazione n. 30220/2019) infatti afferma che "l'INPS può recuperare gli indebiti anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, con il duplice limite che a) la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta NON SUPERI LA MISURA DI 1/5 della pensione, assegno o indennità e b) che sia fatto, comunque, SALVO IL TRATTAMENTO MINIMO della pensione".

Sul secondo punto, invece, prosegue argomentando come nel caso di specie non sia giustificabile la compensazione in quanto non sussiste il requisito della COMPENSAZIONE IMPROPRIA (OVVERO QUANDO I RISPETTIVI CREDITI ABBIANO ORIGINE DA UN UNICO RAPPORTO), dal momento che è irrilevante che entrambe le prestazioni abbiano natura assistenziale, dovendosi sottlineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione dell'assegno sociale (da ultrima Cass. n, 22261/2015) da quelli dell'indennità di accompagnamento.    

Altri miei articoli sulla questione "compensazione crediti e debiti" li troverete QUI

Carmine Buonomo      

mercoledì 29 gennaio 2020

Illegittima la compensazione operata dall'INPS, tra il credito per ratei di indennità di accompagnamento ed il debito relativo all'assegno sociale (Cassazione, Sentenza n° 30220/2019)


La Suprema Corte, premessa l’impignorabilità dell’assegno sociale, ha ritenuto che non vi sia identità di titolo tra detta prestazione e l’indennità di accompagnamento nonostante la loro comune riconducibilità nell’alveo delle prestazioni assistenziali, e pertanto non siano applicabili nè la compensazione impropria nè quella propria, stante il divieto imposto dal n. 3 dell’art. 1246 c.c. con riferimento ai crediti impignorabili.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti dello Studio "Zurolo e Monti" di Roma, admin della Pagina Facebook "Previdenzialisti Romani", per l'interessantissimo precedente segnalato.

Un altro utile articolo in tema di compensazione crediti/debiti, lo troverete QUI.

Carmine Buonomo


venerdì 22 settembre 2017

La compensazione automatica dei crediti/debiti da parte dell'INPS è ammissibile sono in casi tassativamente previsiti (Cassazione, Sez. Lavoro, n° 16448/2011)




In caso di compresenza di debiti e crediti, l'INPS può effettuare la compensazione impropria, la quale presuppone che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto; in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile.


Per poter invece effettuare la compensazione propria, devono coesistere le condizioni legittimanti la compensazione legale ex art. 1243 c.c, e precisamente l'omogeneità delle obbligazioni, la liquidità ed esigibilità di ciascun credito e la derivazione da titoli diversi. 

Inoltre, per quanto riguarda i soli indebiti previdenziali (e non anche quelli assistenziali), il recupero è consentito esclusivamente mediante trattenute sulle pensioni, in via di compensazione, con il duplice limite che la somma trattenuta non superi 1/5 della pensione e che sia comunque fatto salvo il trattamento minimo.

In tema di compensazione legale e giudiziale si veda anche questa recente sentenza della Cassazione a S.S.U.U.


Carmine Buonomo

A seguire lo svolgimento del giudizio ed i motivi della decisione.