In merito all'annosa questione delle compensazioni tra crediti e debiti, che spessisisimo vengono operate in maniera arbitraria e quindi illegittima dall'INPS, ho il piacere di condividere con tutti voi questa interessantissimo provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, gentilmente inviatomi dagli amici e colleghi avv.ti Alessio e Giuseppe D'Aniello dell'omonimo foro.
Nel caso specifico, l'INPS operava autonomamente un ricalcolo sulle somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento, trattenendo in un'unica soluzione un pregresso indebito da maggiorazione ex L. 448/2001 su assegno sociale non dovuta.
A seguito di una articolatissima e dettagliata ricostruzione logico-giuridica, la sempre ineccepibile d.ssa Chaira Cucinella, dichiara l'illegittimità delle trattenute pronunciandosi in primissulla non conformità alla legge della trattenuta eccedente 1/5 della somma in pagamento ed in secundis prendendo posizione sui limiti della c.d. "compensazione impropria".
Sul primo punto (da ultima Cassazione n. 30220/2019) infatti afferma che "l'INPS può recuperare gli indebiti anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, con il duplice limite che a) la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta NON SUPERI LA MISURA DI 1/5 della pensione, assegno o indennità e b) che sia fatto, comunque, SALVO IL TRATTAMENTO MINIMO della pensione".
Sul secondo punto, invece, prosegue argomentando come nel caso di specie non sia giustificabile la compensazione in quanto non sussiste il requisito della COMPENSAZIONE IMPROPRIA (OVVERO QUANDO I RISPETTIVI CREDITI ABBIANO ORIGINE DA UN UNICO RAPPORTO), dal momento che è irrilevante che entrambe le prestazioni abbiano natura assistenziale, dovendosi sottlineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione dell'assegno sociale (da ultrima Cass. n, 22261/2015) da quelli dell'indennità di accompagnamento.
Altri miei articoli sulla questione "compensazione crediti e debiti" li troverete QUI.
Carmine Buonomo
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