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mercoledì 31 luglio 2019

La mancata comunicazione dell'indirizzo PEC da parte dell'INPS non consente la revoca del decreto di omologa per mancata ricezione della comunicazione termini dissenso (Tribunale Napoli Nord, ordinanza del 22/07/19)

L'INPS proponeva istanza di revoca di un decreto di omologa asserendo di non aver ricevuto il provvedimento termini dissenso e quindi di non essere stato messo in condizione di contestare le risultanze della CTU.

Con un interessantissimo provvedimento, la d.ssa C. Cucinella del Tribunale di Napoli Nord rigettava l'istanza argomentando che l'Istituto si era costitito senza indicare alcun indirizzo PEC e che, comunque, la cancelleria non avrebbe potuto reperirlo da alcun pubblico elenco.

A tal ultimo proposito il Magistrato specifica sia che l'INPS non ha rispettato il termine ultimo del 30/11/14 per comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC sia che, ai fini di una valida comunicazione, non è possibile utilizzare un indirizzo PEC reperito nell'indice PA (www.indicepa.gov.it).   

Ringrazio l'amico e collega avv. Francesco Palo per l'interessantissimo materiale messo a disposizione.

martedì 11 aprile 2017

Le eccezioni preliminari relative ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione nell'ATPO rappresentano motivo per formulare dichiarazione di dissenso e proporre il conseguente giudizio di merito (Cass., ordinanza n° 22949/2016)


Procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. - eccezione di insussistenza di requisito non sanitario o processuale proposta nell'atto di costituzione - successivamente all'effettuazione dell'accertamento medico è onere per l'Inps di ribadire l'eccezione con la dichiarazione di dissenso e il successivo giudizio di merito (Sintesi non ufficiale).

La dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione; in mancanza di contestazioni, l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.

Se invece una delle parti contesti (non solo le conclusioni del c.t.u., ma complessivamente) la possibilità del giudice di ratificare l'accertamento medico, si apre un procedimento secondo il rito ordinario, con onere della parte dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione (Conferma Cass. 8932/2015) - (Massima non ufficiale)

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.

A seguire il relativo provvedimento, liberamente scaricabile in formato PDF

Carmine Buonomo


martedì 20 dicembre 2016

Nella fase di opposizione ad ATPO negativo è possibile il deposito dinuova certificazione sanitaria ex art. 149 disp.att.cpc (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1773/2016)


Nei giudizi di opposizione ad ATPO negativo ho da sempre sostenuto la pacifica applicabilità dell'art. 149 disp.att. cpc (aggravamento in corso di causa) e quindi la possibilità di depositare nuova documentazione sanitaria maturata successivamente al deposito della CTU contestata.

L' art. 149 disp.att. cpc infatti recita: "Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario".

Del resto la L. 111/2011 (di conversione del D.L. 98/2011 introduttivo del procedimento ex art. 445 bis cpc) non ha nè abrogato la suddetta disposizione nè l'ha relegata ad una sola, eventuale, fase di giudizio. 

Tuttavia una corrente - fortunatamente minoritaria - della magistratura del lavoro, ritiene che nei giudizi di opposizione ad ATPO negativo non sarebbe possibile prendere in considerazione gli aggravamenti verificatisi in corso di causa, in quanto l'eventuale successiva CTU dovrebbe focalizzarsi esclusivamente sul complesso patologico cristallizzatosi nella prima fase di giudizio.

Sull'argomento, quindi, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente (Sentenza n° 1773/2016) della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord in Aversa  in cui, in un giudizio di opposizione ad ATPO negativo patrocinato dal nostro studio, la d.ssa Chiara Cucinella ha preso espressa posizione, motivando in maniera precisa e minuziosa la possibilità di depositare la nuova certificazione sanitaria maturata nel corso di giudizio.   


Carmine Buonomo









lunedì 8 luglio 2013

Facsimile dichiarazione dissenso alle conclusioni della CTU

Viste le continue richieste, allego facsimile di dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU.
Ricordo che il successivo giudizio di merito deve essere incardinato entro 30 giorni dalla formulazione del dissenso e deve indicare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

Carmine Buonomo
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mercoledì 19 dicembre 2012

Facsimile dichiarazione dissenso alle conclusioni della CTU

Viste le continue richieste, allego facsimile di dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU.
Ricordo che il successivo giudizio di merito deve essere incardinato entro 30 giorni dalla formulazione del dissenso e deve indicare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

Carmine Buonomo
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