Visualizzazione post con etichetta Vecchiaia anticipata. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Vecchiaia anticipata. Mostra tutti i post

mercoledì 2 ottobre 2019

Il differimento di dodici mesi della decorrenza stabilito dal DL 78/2010 si può applicare anche alla pensione di vecchiaia anticipata VO80%: Cassazione, sentenza n° 20463/2019)




Con la sentenza numero 20463 del 30 settembre 2019 la Corte di Cassazione legittima pienamente sul piano giuridico il mantenimento del regime della finestra mobile, introdotto dall'articolo 12 del decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010 (il cd. decreto Sacconi), con riferimento alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi, cioè coloro che posseggono una invalidità non inferiore al 80%.
Come noto i lavoratori del settore privato in considerazione della peculiarità condizione sanitaria hanno mantenuto la facoltà di ritirasi in anticipo rispetto all'ordinaria età di vecchiaia facendo salva la normativa antecedente alla Riforma Amato (Dlgs 503/1992). 
Tale normativa consentiva sino al 31 dicembre 2012 il pensionamento con 60 anni gli uomini e 55 anni le donne unitamente a 20 anni (di regola) di contribuzione; dal 2013 a causa dell'aumento legato alla speranza di vita Istat i requisiti anagrafici sono stati innalzati di tre mesi, dal 2016 di altri quattro mesi e dal 2019 di altri cinque mesi. 
Attualmente, pertanto, i requisiti anagrafici sono pari a 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne (contro l'età standard di 67 anni prevista per la generalità degli altri lavoratori). 
Allo sconto ha fatto da contraltare la presenza, però, di una finestra mobile di 12 mesi (18 per gli autonomi) sin dal 1° gennaio 2011 che, in sostanza, differisce di un anno l'erogazione del primo rateo di pensione una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi appena descritti.

venerdì 2 dicembre 2016

L'Anticipo PEnsionistico (APE) Volontario e Agevolato (o Social)




L'APE Volontario

L'APE, acronimo che sta per Anticipo PEnsionistico, è il progetto sperimentale che consentirà dal 2017, a chi ha raggiunto almeno i 63 anni di età di andare in anticipo in pensione. 

L'operazione coinvolgerà i lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego), autonomi e parasubordinati in possesso di 63 anni di età a partire dal 1° maggio 2017 a non più di tre anni e 7 mesi al perfezionamento della pensione di vecchiaia a condizione di avere almeno 20 anni di contributi e una pensione non inferiore a circa 700 euro al mese (1,4 volte il trattamento minimo inps). 

L'operazione sarà attuata con prestiti da parte di banche e assicurazioni erogati però attraverso l'Inps, che dovranno poi essere restituiti con rate di ammortamento costanti dagli interessati, una volta conseguita la pensione, per i successivi venti anni, con i relativi interessi. 

In sostanza il lavoratore potrà farsi anticipare dal settore bancario una quota dell'assegno pensionistico maturato al momento dell'accesso alla prestazione sino al raggiungimento dell'età di vecchiaia. 

La parte dell'assegno che potrà essere riscossa dal lavoratore sarà libera ma ci saranno dei tetti massimi commisurati all'entità dell'anticipo richiesto che saranno stabiliti da un Decreto della Presidenza del Consiglio (es. se si chiede un anticipo di un anno si potrà riscuotere il 95% dell'assegno, se si chiedono 3 anni la percentuale massima scende all'85%). 

Il prestito sarà erogato per 12 mesi l'anno sarà esente dal prelievo fiscale e potrà avere una durata minima di sei mesi ed una durata massima di 3 anni e 7 mesi. 

Contestualmente al prestito, il richiedente dovrà inoltre attivare un’assicurazione contro il rischio di premorienza con una compagnia assicuratrice. 
In caso di decesso del richiedente, il capitale residuo sarà rimborsato dall’assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza contro il rischio premorienza , e quindi non si rifletterà sulla eventuale pensione di reversibilità o sugli eredi. 

Il lavoratore o la lavoratrice potranno scegliere l’istituto di credito e la società assicuratrice fra quelli aderenti a un’apposita convenzione stipulata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella quale saranno definite le condizioni standard di miglior favore. 

Il progetto sarà in forma sperimentale, durerà due anni, sino al 2018, e poi potrà essere prorogato sulla base dei risultati della sperimentazione. 


L'APE Agevolato o Social 

Accanto all'APE Volontario verrà introdotto l'Ape Agevolato, un trattamento assistenziale il cui valore sarà anch'esso rapportato alla pensione maturata dal lavoratore al momento della richiesta ma entro un ammontare non superiore a 1.500 euro lordi mensili. 

A differenza dell'APE volontario quello sociale sarà un sussidio di accompagnamento alla pensione pagato interamente dallo stato e non dalle banche: pertanto sarà esclusa qualsiasi decurtazione sulla pensione finale. 

Resta comunque ferma la facoltà dell’individuo di richiedere una cifra maggiore, ad esempio l'eccedenza tra la somma del trattamento assistenziale ed il valore finale della pensione se superiore a 1.500 euro, attraverso il normale meccanismo dell'APE volontario.

Le categorie di lavoratori che beneficeranno dell'APE Agevolato sono quattro: 
1) soggetti in stato di disoccupazione, 
2) soggetti impiegati in attività difficoltose o rischiose per la quale la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale, 
3) soggetti con una invalidità superiore al 74%, 
4) soggetti con carichi di lavoro di cura legato alla presenza di parenti di primo grado conviventi con disabilità grave. 

Per l'accesso all'APE Agevolato sarà contestualmente necessario avere almeno 30 anni di contributi che diventano 36 anni per le categorie di cui al punto 2. Anche l'APE agevolato sarà disponibile dal 1° maggio 2017 per coloro che hanno raggiunto almeno i 63° anni di età e durerà in forma sperimentale sino al 31 dicembre 2018. Qui sono disponibili ulteriori dettagli sull'APE Agevolato.

APE ed Imprese 

E' prevista anche la possibilità per il datore di lavoro, in caso di accordo tra le parti, al fine di agevolare la scelta del lavoratore, di sostenere i costi dell’APE volontario attraverso un versamento all’INPS di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro, in presenza di accordi collettivi anche attraverso appositi fondi bilaterali in essere o appositamente creati, in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare gli oneri relativi alla concessione dell’APE. 


La tavola ad inizio post riepiloga i dettagli dell'articolazione dell'APE secondo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2017.




martedì 3 novembre 2015

L'invalidita' che rileva, ai fini del prepensionamento di cui all'art.1, 8° co., D.Lgs. 503/1992, e' l'invalidità civile e non l'invalidità accertata secondo i parametri della L. 222/1984 (Cass. n. 9081/2013)


La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata due volte sul quesito: qual'è l'invalidità da considerare ai fini del prepensionamento dei lavoratori disabili?

Se cioè l'80% di invalidità - che dà diritto di anticipare l’età pensionabile a 55 anni per le donne ed a 60 per gli uomini- sia da accertare con i parametri della "capacità di lavoro" e della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" individuati dalla L. 222/1984 ai fini dell'assegno ordinario di invalidità e di pensione di inabilità contributivi, oppure con i parametri della "capacità lavorativa generica" prescritti per l'accertamento dell'invalidità civile (L. 118/1971, L.291/1988, D.Lgs. 509/1988, D.M. Min. della Sanità 5.2.1992)

Entrambe le volte (sent. 13495/2003 e sent. 9081/2013), la Cassazione (scostandosi da decisioni della giurisprudenza di merito come C.A. Torino sent. 940/2006) ha deciso che l'invalidità che rileva ai fini del prepensionamento sia proprio l'invalidità civile.

commento dell'avv. Marco Aquilani (Link sito web)


SCARICA LA SENTENZA IN FORMATO PDF


Corte di Cassazione, Sezione Lavoro 
Sentenza 15 aprile 2013, n. 9081

Pensioni - pensione di vecchiaia - anticipazione - requisiti ridotti ex art. 1, comma 8, D. Lgs. n. 503 del 1992 - requisito sanitario - nozione di invalidità nei termini dell'invalidità civile - estraneità dei criteri previsti dalla legge n. 222/1984 (Sintesi non ufficiale)

Il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura dell'80% permette di beneficiare dell'esclusione dall'elevazione dell'età pensionabile, disposta dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 1, comma 1, a mente della previsione di cui al comma 8, medesimo art. (Massima non ufficiale)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: